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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1355/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
BA LF, Relatore
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4694/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16844/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240004686644000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 540/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.16844/2024, depositata il 26-11-2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 Srl avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe.
Il Collegio di primo gravo aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento n.01220240004686644000, dell'importo di € 49.790,23, notificata il 6.3.24, relativa a crediti pretesi a seguito dell'omesso versamento di tasse automobilistiche dovute per l'anno 2018, come da n. 68 avvisi di accertamento elencati in ricorso, eccependo l'omessa notifica degli atti prodromici e conseguentemente la prescrizione delle pretese;
che la parte resistente Regione Campania aveva depositato la prova della notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato.
La Corte provinciale aveva, quindi, rigettato il ricorso, rilevando che gli avvisi di accertamento erano stati notificati all'indirizzo della destinataria e non impugnati;
ogni relata recava l'indicazione del numero dell'avviso di accertamento cui si riferiva;
gli avvisi era stati spediti direttamente dall'ente impositore per cui si applicavano le norme dell'invio postale raccomandato ordinario, senza l'osservanza delle disposizioni di cui alla L.890/82; che tra la data di notifica degli avvisi (7-10-2021) e quella della cartella impugnata (6-3-2024) non era decorso il termine triennale di prescrizione. Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori per ciascuna parte resistente.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società ricorrente formulando i seguenti motivi di gravame: a) nullità della sentenza impugnata per violazione del D.M. 18.12.2017 (obbligo di notifica di violazioni del c.d.s a mezzo pec); b) nullità della sentenza per violazione art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86; omessa prova della notifica atti presupposti;
mancata attestazione ex art 25 bis D.lgs 546/1992 conformità all'originale dei documenti prodotti;
prescrizione del credito;
c) nullità della sentenza per violazione art 15, comma 2, d.lgs. n.546 del 1992; omessa compensazione delle spese di lite. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio;
ovvero in subordine accogliere l'appello limitatamente alla condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, con compensazione delle spese del doppio grado. Si erano costituiti con separati atti le parti appellate Agenzia delle Entrate IS e Regione Campania, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
Parte appellante aveva depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza è comparso il difensore della parte appellante che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è palesemente privo di fondamento e deve essere respinto.
1) Il motivo sub a) è assolutamente infondato e francamente incomprensibile, tenuto conto che la norma richiamata riguarda esclusivamente i verbali contenenti contestazioni alla violazione al codice della strada spediti dalla polizia stradale;
nel caso di specie gli avvisi accertamento per omesso pagamento della tassa di circolazione autoveicoli sono inviati dalla Regione competente in relazione al luogo di immatricolazione e non attengono a violazioni al c.d.s.
2) Anche il motivo sub b) è privo di fondamento. La sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'ultimo periodo del co.5 bis dell'art.25 bis D.L.vo 546/92 , come modificato dal D.L.vo 220/2023 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente al 1-9-2024 (art.4 co.2).
La notifica degli avvisi di accertamento è assolutamente regolare. Su ciascuna ricevuta di ritorno depositata in copia (ma non vi è contestazione di difformità tra copia e originale e le copie non presentano cancellature o abrasioni) era indicato il numero dell'avviso di accertamento notificato;
la consegna era avvenuta a mani del destinatario come si evince dalla mancanza di differenti indicazioni.
È pacifico in giurisprudenza che la notificazione degli atti impositivi può alter-nativamente essere effettuata nelle forme del codice di rito, in quelle previste dall'art.60 d.P.R. n.600/1973 o infine direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, l.890/1982. Allorché, la notifica sia stata eseguita ai sensi del citato articolo 14 della legge n.890/1982, vale a dire in via diretta, la relativa disciplina segue le regole del servizio postale ordinario concernenti le raccomandate a mezzo posta: non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica;
laddove la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico;
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc. (in tali esatti termini. Sez. 5, Ordinanza n. 28618, pubblicata il 6-11-2024, non massimata, in motivazione). In senso conforme, Cass. nn.23177/2024,
21604/2024 e 1240/2024, non massimate sul punto, nel solco di Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29642 del
14/11/2019; Rv. 655744 – 01, secondo cui in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art.14 della l. n.890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quel-le di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art.149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinata-rio deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione;
in senso ancora conforme, tra le tante, recentissimamente, Sez.
5 - , Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024; Rv. 670829 – 01, secondo cui In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n.
602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
3) Il motivo concernente il regolamento delle spese del primo grado è infondato. La regola è che le spese seguono la soccombenza;
la parte finale dell'art.15 D.L.vo 546/92 è irrilevante rispetto al caso di specie perché attiene al comportamento della parte che solo in giudizio depositi atti rilevanti per la decisione a sé favorevole.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado nei confronti della Regione Campania seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
quelle nei confronti di Agenzia delle Entrate IS -che non ha svolto alcuna rilevante attività difensiva- vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la contribuente a rifondere le spese del grado alla Regione Campania che liquida in euro 3.000,00, senza alcuna maggiorazione. Compensa integralmente le spese del grado verso
Ader.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
BA LF, Relatore
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4694/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16844/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240004686644000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 540/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.16844/2024, depositata il 26-11-2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 Srl avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe.
Il Collegio di primo gravo aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento n.01220240004686644000, dell'importo di € 49.790,23, notificata il 6.3.24, relativa a crediti pretesi a seguito dell'omesso versamento di tasse automobilistiche dovute per l'anno 2018, come da n. 68 avvisi di accertamento elencati in ricorso, eccependo l'omessa notifica degli atti prodromici e conseguentemente la prescrizione delle pretese;
che la parte resistente Regione Campania aveva depositato la prova della notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato.
La Corte provinciale aveva, quindi, rigettato il ricorso, rilevando che gli avvisi di accertamento erano stati notificati all'indirizzo della destinataria e non impugnati;
ogni relata recava l'indicazione del numero dell'avviso di accertamento cui si riferiva;
gli avvisi era stati spediti direttamente dall'ente impositore per cui si applicavano le norme dell'invio postale raccomandato ordinario, senza l'osservanza delle disposizioni di cui alla L.890/82; che tra la data di notifica degli avvisi (7-10-2021) e quella della cartella impugnata (6-3-2024) non era decorso il termine triennale di prescrizione. Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori per ciascuna parte resistente.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società ricorrente formulando i seguenti motivi di gravame: a) nullità della sentenza impugnata per violazione del D.M. 18.12.2017 (obbligo di notifica di violazioni del c.d.s a mezzo pec); b) nullità della sentenza per violazione art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86; omessa prova della notifica atti presupposti;
mancata attestazione ex art 25 bis D.lgs 546/1992 conformità all'originale dei documenti prodotti;
prescrizione del credito;
c) nullità della sentenza per violazione art 15, comma 2, d.lgs. n.546 del 1992; omessa compensazione delle spese di lite. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio;
ovvero in subordine accogliere l'appello limitatamente alla condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, con compensazione delle spese del doppio grado. Si erano costituiti con separati atti le parti appellate Agenzia delle Entrate IS e Regione Campania, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
Parte appellante aveva depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza è comparso il difensore della parte appellante che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è palesemente privo di fondamento e deve essere respinto.
1) Il motivo sub a) è assolutamente infondato e francamente incomprensibile, tenuto conto che la norma richiamata riguarda esclusivamente i verbali contenenti contestazioni alla violazione al codice della strada spediti dalla polizia stradale;
nel caso di specie gli avvisi accertamento per omesso pagamento della tassa di circolazione autoveicoli sono inviati dalla Regione competente in relazione al luogo di immatricolazione e non attengono a violazioni al c.d.s.
2) Anche il motivo sub b) è privo di fondamento. La sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'ultimo periodo del co.5 bis dell'art.25 bis D.L.vo 546/92 , come modificato dal D.L.vo 220/2023 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente al 1-9-2024 (art.4 co.2).
La notifica degli avvisi di accertamento è assolutamente regolare. Su ciascuna ricevuta di ritorno depositata in copia (ma non vi è contestazione di difformità tra copia e originale e le copie non presentano cancellature o abrasioni) era indicato il numero dell'avviso di accertamento notificato;
la consegna era avvenuta a mani del destinatario come si evince dalla mancanza di differenti indicazioni.
È pacifico in giurisprudenza che la notificazione degli atti impositivi può alter-nativamente essere effettuata nelle forme del codice di rito, in quelle previste dall'art.60 d.P.R. n.600/1973 o infine direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, l.890/1982. Allorché, la notifica sia stata eseguita ai sensi del citato articolo 14 della legge n.890/1982, vale a dire in via diretta, la relativa disciplina segue le regole del servizio postale ordinario concernenti le raccomandate a mezzo posta: non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica;
laddove la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico;
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc. (in tali esatti termini. Sez. 5, Ordinanza n. 28618, pubblicata il 6-11-2024, non massimata, in motivazione). In senso conforme, Cass. nn.23177/2024,
21604/2024 e 1240/2024, non massimate sul punto, nel solco di Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29642 del
14/11/2019; Rv. 655744 – 01, secondo cui in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art.14 della l. n.890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quel-le di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art.149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinata-rio deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione;
in senso ancora conforme, tra le tante, recentissimamente, Sez.
5 - , Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024; Rv. 670829 – 01, secondo cui In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n.
602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
3) Il motivo concernente il regolamento delle spese del primo grado è infondato. La regola è che le spese seguono la soccombenza;
la parte finale dell'art.15 D.L.vo 546/92 è irrilevante rispetto al caso di specie perché attiene al comportamento della parte che solo in giudizio depositi atti rilevanti per la decisione a sé favorevole.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado nei confronti della Regione Campania seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
quelle nei confronti di Agenzia delle Entrate IS -che non ha svolto alcuna rilevante attività difensiva- vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la contribuente a rifondere le spese del grado alla Regione Campania che liquida in euro 3.000,00, senza alcuna maggiorazione. Compensa integralmente le spese del grado verso
Ader.