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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/12/2025, n. 3847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3847 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8035/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 8035/2024 R.G., avente ad oggetto: “Modifica delle condizioni di divorzio” e vertente TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Miglietta, procuratore domiciliatario;
Ricorrente E (c.f. ); CP_1 C.F._2 Convenuta - contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 13.10.2025. Con ricorso depositato il 04.12.2024 chiedeva modificarsi la sentenza Parte_1 di divorzio (sentenza del Tribunale di Lecce n. 292/2008 depositata in data 08.02.2008) con riguardo alla revoca dell'assegno divorzile previsto in favore di A tal CP_1 fine esponeva: - che nel 2017 gli veniva diagnosticata una malattia professionale che limitava fortemente lo svolgimento della sua attività lavorativa;
- che, a causa di un peggioramento del quadro clinico, assolutamente incompatibile con lo svolgimento di qualsivoglia mansione, con nota del 17.09.2024 il datore di lavoro procedeva al suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- che pertanto era disoccupato con conseguente peggioramento delle proprie condizioni economiche;
- che la CP_1 percettrice da quasi 20 anni dell'assegno divorzile, in tutti questi anni non si attivava per la ricerca di una occupazione lavorativa. Con decreto del 13.12.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti alla quale parte convenuta non presenziava e non si costituiva nonostante la regolarità della notifica e del decreto. Ascoltata parte ricorrente, all'udienza del 13.10.2025 il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la modifica delle condizioni di divorzio disciplinate dalla sentenza del Tribunale di Lecce n. 292/2008 depositata in data 08.02.2008. L'art. 473-bis.29 c.p.c. afferma che, qualora sopraggiungano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. Di conseguenza, il presupposto indefettibile per la
1 modifica di tali provvedimenti è costituito dalla sopravvenienza di giustificati motivi, ossia di fatti nuovi sopravvenuti che vanno a modificare la situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite. Infatti, la norma in esame esprime un principio generale per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica ai rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi al momento della rimessione della causa in decisione. Pertanto, laddove tale quadro subisca delle modifiche, le parti possono agire per adeguare il provvedimento alla nuova situazione. Nel caso di specie, il rappresentando da un lato il peggioramento delle Parte_1 proprie condizioni economiche e, dall'altro, il colpevole stato di disoccupazione della la quale nell'arco temporale di quasi vent'anni non si è mai attivata nella ricerca CP_1 di una occupazione lavorativa, chiede la revoca dell'assegno divorzile previsto in favore di quest'ultima. La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento. In particolare, circa il peggioramento delle proprie condizioni economiche, parte ricorrente ha documentato non solo il suo precario stato di salute, ma anche il consequenziale licenziamento avvenuto nel 2024 proprio per la sua inidoneità a svolgere le mansioni lavorative (cfr. certificazione inail e provvedimento di avvenuto licenziamento per giustificato motivo del 17.09.2024). Per quanto concerne, invece, il colpevole stato di disoccupazione della quest'ultima, non costituendosi, non ha inteso contestare CP_1 le rappresentazioni di parte ricorrente e, dunque, provare l'eventuale ricerca di una attività lavorativa. Del resto, quest'ultima, percettrice di assegno divorzile da diciassette anni, dunque, dall'età di 39 anni, avrebbe potuto, in questo ampio lasso temporale, reperire una occupazione lavorativa. Pertanto, alla luce delle considerazione sopra esposte, la domanda del va Parte_1 accolta. Infine, la convenuta, decidendo di non comparire, rimanendo contumace, non ha inteso contestare le argomentazioni proposte dal ricorrente, comportando, pertanto, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, nella composizione suindicata, a modifica della sentenza del Tribunale di Lecce n. 292/2008 depositata in data 08.02.2008, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca l'assegno divorzile previsto in favore di
CP_1
- Spese di lite compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 17.12.2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca FIORELLA
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 8035/2024 R.G., avente ad oggetto: “Modifica delle condizioni di divorzio” e vertente TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Miglietta, procuratore domiciliatario;
Ricorrente E (c.f. ); CP_1 C.F._2 Convenuta - contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 13.10.2025. Con ricorso depositato il 04.12.2024 chiedeva modificarsi la sentenza Parte_1 di divorzio (sentenza del Tribunale di Lecce n. 292/2008 depositata in data 08.02.2008) con riguardo alla revoca dell'assegno divorzile previsto in favore di A tal CP_1 fine esponeva: - che nel 2017 gli veniva diagnosticata una malattia professionale che limitava fortemente lo svolgimento della sua attività lavorativa;
- che, a causa di un peggioramento del quadro clinico, assolutamente incompatibile con lo svolgimento di qualsivoglia mansione, con nota del 17.09.2024 il datore di lavoro procedeva al suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- che pertanto era disoccupato con conseguente peggioramento delle proprie condizioni economiche;
- che la CP_1 percettrice da quasi 20 anni dell'assegno divorzile, in tutti questi anni non si attivava per la ricerca di una occupazione lavorativa. Con decreto del 13.12.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti alla quale parte convenuta non presenziava e non si costituiva nonostante la regolarità della notifica e del decreto. Ascoltata parte ricorrente, all'udienza del 13.10.2025 il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la modifica delle condizioni di divorzio disciplinate dalla sentenza del Tribunale di Lecce n. 292/2008 depositata in data 08.02.2008. L'art. 473-bis.29 c.p.c. afferma che, qualora sopraggiungano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. Di conseguenza, il presupposto indefettibile per la
1 modifica di tali provvedimenti è costituito dalla sopravvenienza di giustificati motivi, ossia di fatti nuovi sopravvenuti che vanno a modificare la situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite. Infatti, la norma in esame esprime un principio generale per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica ai rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi al momento della rimessione della causa in decisione. Pertanto, laddove tale quadro subisca delle modifiche, le parti possono agire per adeguare il provvedimento alla nuova situazione. Nel caso di specie, il rappresentando da un lato il peggioramento delle Parte_1 proprie condizioni economiche e, dall'altro, il colpevole stato di disoccupazione della la quale nell'arco temporale di quasi vent'anni non si è mai attivata nella ricerca CP_1 di una occupazione lavorativa, chiede la revoca dell'assegno divorzile previsto in favore di quest'ultima. La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento. In particolare, circa il peggioramento delle proprie condizioni economiche, parte ricorrente ha documentato non solo il suo precario stato di salute, ma anche il consequenziale licenziamento avvenuto nel 2024 proprio per la sua inidoneità a svolgere le mansioni lavorative (cfr. certificazione inail e provvedimento di avvenuto licenziamento per giustificato motivo del 17.09.2024). Per quanto concerne, invece, il colpevole stato di disoccupazione della quest'ultima, non costituendosi, non ha inteso contestare CP_1 le rappresentazioni di parte ricorrente e, dunque, provare l'eventuale ricerca di una attività lavorativa. Del resto, quest'ultima, percettrice di assegno divorzile da diciassette anni, dunque, dall'età di 39 anni, avrebbe potuto, in questo ampio lasso temporale, reperire una occupazione lavorativa. Pertanto, alla luce delle considerazione sopra esposte, la domanda del va Parte_1 accolta. Infine, la convenuta, decidendo di non comparire, rimanendo contumace, non ha inteso contestare le argomentazioni proposte dal ricorrente, comportando, pertanto, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, nella composizione suindicata, a modifica della sentenza del Tribunale di Lecce n. 292/2008 depositata in data 08.02.2008, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca l'assegno divorzile previsto in favore di
CP_1
- Spese di lite compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 17.12.2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca FIORELLA
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