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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5749 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4974/2023
Tribunale di Catania
Sezione Quinta
VERBALE DELLA CAUSA tra
GIUDICE CONCETTA
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26/11/2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma telematica:
Per GIUDICE CONCETTA l'avv. LA GI AN
Per l'avv. PACE LAURA Controparte_1
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da depositi separati da considerarsi allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo l'esame degli scritti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT dott. Assunta Massaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4974/2023 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LA GI AN ed elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliato in indirizzo telematico
ATTORE/I
contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. PACE LAURA Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA ADOLFO RAVA', 75- 00142 ROMA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la signora Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5717/2022 (procedimento n.
12407/2022 R.G.) emesso dal Tribunale di Catania in data 16.12.2022, in favore di
, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro CP_1 5.799,10, oltre interessi, spese e compensi del procedimento. La sig.ra Giudice fondava l'opposizione sui seguenti motivi:
- esponeva di aver concluso un contratto di somministrazione con la CP_1
sig.ra Giudice relativamente alla propria abitazione sita in Catania, via Pastrengo
5, codice identificativo e che, nonostante la prestazione resa dalla P.IVA_2
società erogatrice, la sig.ra Giudice non avrebbe corrisposto quanto ha dovuto in virtù di tre fratture;
- preliminarmente chiariva che al giudizio doveva essere applicato il vecchio rito pre Cartabia, poiché dipendeva dal momento del deposito del ricorso monitorio che era stato depositato il 25 gennaio 2023 ed il decreto emesso in data 2
Febbraio 23, ovvero ante riforma;
- carenza di prova della pretesa creditoria: la società aveva ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo opposto in virtù delle fatture prodotte e, quindi, nel giudizio di opposizione la domanda era ancora priva di prova ed era onere di dare prova della propria pretesa;
CP_1
- stante l'inesistenza del credito vantato e la totale carenza di prova a base della pretesa creditoria, non poteva essere concessa la provvisoria esecuzione.
Citava quindi chiedendo: Controparte_1
- in via preliminare rigettare eventuali richieste di provvisoria esecuzione;
- nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato monitoriamente e, per l'effetto, revocare e annullare o con qualsiasi altra forma privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi narrativa;
- accertare la non debenza dell'importo ingiunto e procedere a una quantificazione corretta dell'eventuale posizione debitoria;
- con vittoria di spese e compensi. Si costituiva con comparsa di Costituzione e risposta , contestando quanto CP_1
ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto, per i seguenti motivi:
- contestava l'eccezione in ordine alla legittimità del decreto ingiuntivo opposto perché le fatture commerciali non avrebbero costituito elemento atto a provare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito in quanto palesemente infondata, pretestuosa e dilatoria;
nella fase monitoria erano state prodotte le fatture commerciali insolute ormai da tempo e scadute, l'originale dell'estratto notarile delle scritture contabili, il contratto regolarmente sottoscritto con le condizioni generali ed economiche di fornitura relative al prodotto applicato, il tutto nel pieno rispetto degli articoli 633 e 634 c.p.c., provando così la sussistenza del rapporto contrattuale, la certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, a riprova dei consumi effettuati dall'opponente e della legittimità e correttezza della fatturazione oggetto di ingiunzione;
alla memoria allegava tutte le fatture emesse da nel corso di tutto il rapporto di somministrazione intercorso CP_1
tra le parti nonché tutte le fatture di trasporto provenienti dal distributore relativamente al medesimo periodo da cui risultavano i quantitativi di energia elettrica forniti per conto di presso il pod.it 00 1 E95422251 sito in via CP_1
Pastrengo 5 Catania;
dall'analisi e dal confronto di dette fatture emergeva chiaramente che i consumi fatturati dal distributore corrispondevano esattamente a quanto fatturato da e quindi il credito era assolutamente provato e CP_1
non presunto, poiché non rilevava direttamente le misure dei consumi CP_1
in quanto non era proprietaria né gestore della rete di distribuzione;
a seguito di comunicazione delle letture da parte del distributore era in grado di trasmettere ai clienti le letture effettive, la cui piena legittimità risultava certificata proprio dai dati comunicati dal distributore;
la fatturazione su stima e l'adeguamento mediante conguaglio in difetto o in eccesso con allineamento dei consumi ai dati del distributore era prassi comune a tutte le società fornitrici di energia e gas;
tale prassi non discendeva da una scelta arbitraria ma da un obbligo di adeguamento alla normativa vigente in materia di energia elettrica e gas, normativa che era stata delineata in un primo momento dall'autorità per l'energia elettrica il gas, la quale aveva previsto che le letture dei gruppi di misura nell'ambito del mercato dell'energia elettrica erano effettuate esclusivamente dal distributore il quale doveva provvedere a trasmettere i dati al fornitore ai fini della fatturazione;
nel caso in cui il fornitore, dovendo emettere fattura, non disponesse di un dato di consumo effettivo, era legittimato a calcolare la quantità di energia attraverso stime;
inoltre, sempre i sensi dell'articolo 5.5 della predetta delibera, una volta acquisito il dato di consumo quel POD dal distributore, doveva emettere una nuova fattura sulla base di esso, conguagliando il corrispettivo versato in difetto o in eccesso dal cliente;
tale modalità di fatturazione era stata prevista anche dalla delibera ARERA numero 65/2012 che in particolare, nell'allegato A, aveva previsto che la rettifica dei dati di consumo già precedentemente forniti dal distributore relativamente a un dato cliente potesse essere effettuato e di conseguenza trasmessa al debitore nei casi di ricostruzione per frode;
in tali ipotesi il distributore provvedeva a segnalare il fatto al cliente ed ai rivenditori che si erano succeduti nel periodo oggetto del ricalcolo, per permettere l'emissione dei conguagli dovuti;
era proprio questo che era avvenuto in data 21/05/2020 con verifica numero 631599903 relativa al punto di prelievo contraddistinto con il pod T001E95422251 ubicato in via
Pastrengo 5 Catania e intestato alla signora : il distributore Parte_1
aveva accertato un prelievo irregolare di energia elettrica e di potenza, effettuato attraverso la manomissione del contatore;
dall'analisi effettuata ai fini della ricostruzione delle misure era emerso che il prelievo irregolare aveva avuto inizio il 21/05/15 fino al 6/05/19 intervallo di tempo in cui il punto di prelievo era stato associato al contratto intestato alla signora per il Parte_1
suddetto reato commesso il distributore aveva anche sporto denuncia ai carabinieri ed all'Agenzia delle dogane;
a seguito della verifica il distributore aveva provveduto alla ricostruzione dei consumi per tutto il periodo oggetto della verifica stessa, utilizzando i consumi storici della fornitura in esame, i quantitativi di energia elettrica e di potenza ricostruiti relativi al suddetto periodo che erano stati esplicitamente riportati nel prospetto allegato al verbale di manomissione comunicato dal distributore alla signora Giudice, in assoluta conformità a quanto previsto dalla delibera dell'autorità garante per l'energia e il gas in materia di determinazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento insorgenti dalle rettifiche;
sulla base dei dati di misura in seguito alla ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore per il periodo maggio
15- maggio 19, aveva emesso le fatture azionate con il decreto CP_1
ingiuntivo opposto con cui aveva richiesto alla signora Giudice né più né meno il quantitativo di energia rettificato da E-Distribuzione, che veniva riportato nel verbale e che era pari a 11.654 kilowattora;
facendo ciò aveva allineato CP_1
la propria fatturazione ai dati forniti dal distributore, nel rispetto della normativa vigente;
pertanto risultava certamente provata la regolarità dei consumi fatturati da e la piena legittimità della pretesa creditoria vantata con il decreto CP_1
ingiuntivo opposto, nonché l'infondatezza dell'avversa domanda che doveva essere rigettata;
- sottolineava la pretestuosità dell'eccezione di controparte secondo cui, a comprova della erroneità delle somme richieste, rappresentava che l'attrice non abitava a Catania da tempo, avendo eletto domicilio in provincia di Napoli sin dal 2017, come da certificato, eccezione assolutamente infondata e quanto mai superflua in quanto la signora Giudice aveva stipulato un regolare contratto di fornitura di energia elettrica con in data 10/02/2011 e da allora l'energia CP_1
elettrica era stata regolarmente somministrata presso il pod ubicato in via
Pastrengo 5 intestato alla stessa, senza che la medesima avesse mai esercitato alcuna disdetta o recesso dal contratto suddetto;
inoltre dall'estratto conto risultava evidente che aveva regolarmente emesso ogni mese, da CP_1
maggio 2015 a luglio 2019, le proprie fatture che la stessa sig.ra Giudice, da maggio 2015 ad Aprile 22 aveva pagato dette fatture, ad eccezione di quelle azionate con decreto ingiuntivo e quindi, anche successivamente all'anno 2017, data presunta in cui si sarebbe trasferita in altra città, era evidente che la stessa opponente con il suo comportamento avesse riconosciuto come dovuti gli importi fatturati e richiesti da con le fatture emesse nei suoi confronti. CP_1
Quanto premesso chiedeva:
- in via principale e nel merito confermare il decreto stesso e per l'effetto rigettare la spiegata opposizione;
- in subordine accertare dichiarare che la sig.ra Giudice era debitrice di CP_1
della somma di euro 5.799,10 e, per l'effetto, condannare la stessa al
[...]
pagamento del medesimo importo o di quella maggiore o minore somma che fosse stata ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 231/2002, maturati e maturandi sulla sorte insoluta a decorrere dalla scadenza delle fatture fino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso rigettare le domande avverse perché infondate in fatto e in diritto;
- vittoria di spese, competenze e onorari.
Alla prima udienza le parti chiedevano i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. che venivano concessi ma non venivano depositate le note numero 1 e numero 2; con la memoria numero 3 la opponente insisteva nelle eccezioni formulate e produceva certificato del Comune di Grumo Nevano comprovante che la stessa aveva eletto domicilio presso il comune sin dal 2 novembre 2017, in via Gilioli 58; chiedeva, al fine di replicare la domanda avversaria secondo cui la Giudice avrebbe manomesso il contatore di energia, consulenza tecnica al fine di verificare lo stato del contatore ed accertare se dal contatore fosse possibile verificare con esattezza la data in cui era stata commessa la manomissione, evidenziando che la verifica veniva posta in essere in data
21 maggio 2020, e verificare l'effettivo corretto consumo di energia dovuto eventualmente dalla signora Giudice. Ritenuta tardiva, la richiesta di CTU era rigettata e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente ad oggi per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
La controversia si inquadra nell'ambito del contratto di somministrazione e, nello specifico, di somministrazione di energia elettrica.
E' provato, in quanto è stato prodotto il contratto e comunque la circostanza non è contestata, che la sig.ra Giudice era titolare di un contratto di somministrazione in
Catania, Via Pastrengo 5; è altresì provato, per non essere stata specificamente contestato, che il contatore è stato oggetto di verifica.
Le prove fornite, tuttavia, si limitano a quanto già riferito, perché è stato versato in atti un documento che sembrerebbe il verbale di una verifica ma che non è sottoscritto dall'utente, così come della verifica di laboratorio, cui non è dato sapere se l'utente sia stata invitata a partecipare;
non risulta provato l'errore di calcolo che la manomissione aveva determinato;
non è dato sapere come sia stata effettuata la ricostruzione, ovvero con quale criterio, e come sia stato determinato il momento della caduta dei consumi.
Le fatture prodotte sono state contestate in quanto alle stesse non può essere attribuito valore di prova e la contestazione è fondata nella fase di opposizione.
Invero nel contratto di somministrazione la misurazione effettuata dal misuratore è assistita da presunzione di veridicità. “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.” Cassazione civile , sez. III , 05/06/2025 , n. 15061 Diverso è il caso della ricostruzione dei consumi, perché in questo caso non si tratta di energia misurata ma ricostruita, e vengono in rilievo sia la decorrenza della misurazione che la entità della stessa e le modalità di ricostruzione. “In assenza di una specifica disciplina in tema di allacci abusivi e manomissione dolosa dei misuratori di consumi di energia elettrica, occorre individuare i criteri per la ricostruzione dei consumi e, per quanto riguarda il periodo di ricostruzione, questo deve certamente decorrere dalla data della manomissione del misuratore o dell'allaccio abusivo, ove accertata. Tale verifica può essere svolta secondo criteri presuntivi, quali il calo improvviso dei consumi rispetto a quelli usuali dell'utente. Se non è possibile stabilire la data della manomissione o dell'allaccio abusivo, occorre procedere al ricalcolo risalendo al quinquennio precedente, termine di prescrizione delle fatture per il consumo elettrico.” Tribunale , Palermo , sez. III , 09/09/2024 , n.
4384 Tale prova è a carico di chi pretende il pagamento, nella fattispecie Controparte_1
La fattura, infatti, essendo documento a formazione unilaterale, è idonea all'emissione del decreto ingiuntivo ma insufficiente nel giudizio di opposizione. “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attivato per il pagamento di forniture, le fatture e gli estratti delle scritture contabili predisposti unilateralmente dalla parte creditrice non costituiscono prova del credito ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 634 c.p.c.”. Cassazione civile , sez. III , 23/03/2025 , n. 7728
A fondamento della propria richiesta, tuttavia, si è limitata a produrre tutte le CP_1
fatture emesse nel tempo e la comunicazione con ricostruzione inviata da E-
Distribuzione.
Non sembra sia stata effettuata, del contatore, neppure una verifica in laboratorio che avvalorasse il dato rilevato sui luoghi, verifica a cui andava invitato l'utente e di cui non è traccia.
Inoltre non vi sono elementi utili per capire da cosa il distributore abbia fatto discendere il momento da cui era iniziata la sottomisurazione dei consumi e, sebbene l'attività di verifica appartenga al distributore, poiché il venditore si avvale della sua opera per emettere le proprie fatture ed il rapporto con l'utente è di tipo contrattuale, è il venditore ad essere tenuto a fornire spiegazioni sui motivi per cui la ricostruzione ha impegnato un intero quinquennio o con quale criterio sia stata effettuata.
Anche sulle modalità di ricostruzione il venditore non ha speso una parola, limitandosi a riferire di aver fatturato sulla base di quanto comunicato da E-Distribuzione, come se si riferisse a consumi registrati a mezzo contatore.
ha totalmente omesso, pertanto, di dare prova della legittimità della Controparte_1
propria richiesta, dimenticando che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opposto è attore in senso sostanziale e deve dare prova del proprio credito secondo le forme ordinarie.
Per i superiori motivi l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, che vanno liquidate a carico di ed a favore Controparte_1
dell'erario, stante l'ammissione al gratuito patrocinio dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il Decreto ingiuntivo n. 5717/2022 (procedimento n. 12407/2022 R.G.) emesso dal Tribunale di Catania in data 16.12.2022, in favore di CP_1
;
[...]
2) Condanna l'opposta alle spese di lite in favore dell'Erario, come determinate in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Così deciso in Catania, 25/11/2025
Il GOT Dott.ssa Assunta Massaro
Tribunale di Catania
Sezione Quinta
VERBALE DELLA CAUSA tra
GIUDICE CONCETTA
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26/11/2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma telematica:
Per GIUDICE CONCETTA l'avv. LA GI AN
Per l'avv. PACE LAURA Controparte_1
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da depositi separati da considerarsi allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo l'esame degli scritti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT dott. Assunta Massaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4974/2023 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LA GI AN ed elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliato in indirizzo telematico
ATTORE/I
contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. PACE LAURA Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA ADOLFO RAVA', 75- 00142 ROMA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la signora Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5717/2022 (procedimento n.
12407/2022 R.G.) emesso dal Tribunale di Catania in data 16.12.2022, in favore di
, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro CP_1 5.799,10, oltre interessi, spese e compensi del procedimento. La sig.ra Giudice fondava l'opposizione sui seguenti motivi:
- esponeva di aver concluso un contratto di somministrazione con la CP_1
sig.ra Giudice relativamente alla propria abitazione sita in Catania, via Pastrengo
5, codice identificativo e che, nonostante la prestazione resa dalla P.IVA_2
società erogatrice, la sig.ra Giudice non avrebbe corrisposto quanto ha dovuto in virtù di tre fratture;
- preliminarmente chiariva che al giudizio doveva essere applicato il vecchio rito pre Cartabia, poiché dipendeva dal momento del deposito del ricorso monitorio che era stato depositato il 25 gennaio 2023 ed il decreto emesso in data 2
Febbraio 23, ovvero ante riforma;
- carenza di prova della pretesa creditoria: la società aveva ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo opposto in virtù delle fatture prodotte e, quindi, nel giudizio di opposizione la domanda era ancora priva di prova ed era onere di dare prova della propria pretesa;
CP_1
- stante l'inesistenza del credito vantato e la totale carenza di prova a base della pretesa creditoria, non poteva essere concessa la provvisoria esecuzione.
Citava quindi chiedendo: Controparte_1
- in via preliminare rigettare eventuali richieste di provvisoria esecuzione;
- nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato monitoriamente e, per l'effetto, revocare e annullare o con qualsiasi altra forma privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi narrativa;
- accertare la non debenza dell'importo ingiunto e procedere a una quantificazione corretta dell'eventuale posizione debitoria;
- con vittoria di spese e compensi. Si costituiva con comparsa di Costituzione e risposta , contestando quanto CP_1
ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto, per i seguenti motivi:
- contestava l'eccezione in ordine alla legittimità del decreto ingiuntivo opposto perché le fatture commerciali non avrebbero costituito elemento atto a provare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito in quanto palesemente infondata, pretestuosa e dilatoria;
nella fase monitoria erano state prodotte le fatture commerciali insolute ormai da tempo e scadute, l'originale dell'estratto notarile delle scritture contabili, il contratto regolarmente sottoscritto con le condizioni generali ed economiche di fornitura relative al prodotto applicato, il tutto nel pieno rispetto degli articoli 633 e 634 c.p.c., provando così la sussistenza del rapporto contrattuale, la certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, a riprova dei consumi effettuati dall'opponente e della legittimità e correttezza della fatturazione oggetto di ingiunzione;
alla memoria allegava tutte le fatture emesse da nel corso di tutto il rapporto di somministrazione intercorso CP_1
tra le parti nonché tutte le fatture di trasporto provenienti dal distributore relativamente al medesimo periodo da cui risultavano i quantitativi di energia elettrica forniti per conto di presso il pod.it 00 1 E95422251 sito in via CP_1
Pastrengo 5 Catania;
dall'analisi e dal confronto di dette fatture emergeva chiaramente che i consumi fatturati dal distributore corrispondevano esattamente a quanto fatturato da e quindi il credito era assolutamente provato e CP_1
non presunto, poiché non rilevava direttamente le misure dei consumi CP_1
in quanto non era proprietaria né gestore della rete di distribuzione;
a seguito di comunicazione delle letture da parte del distributore era in grado di trasmettere ai clienti le letture effettive, la cui piena legittimità risultava certificata proprio dai dati comunicati dal distributore;
la fatturazione su stima e l'adeguamento mediante conguaglio in difetto o in eccesso con allineamento dei consumi ai dati del distributore era prassi comune a tutte le società fornitrici di energia e gas;
tale prassi non discendeva da una scelta arbitraria ma da un obbligo di adeguamento alla normativa vigente in materia di energia elettrica e gas, normativa che era stata delineata in un primo momento dall'autorità per l'energia elettrica il gas, la quale aveva previsto che le letture dei gruppi di misura nell'ambito del mercato dell'energia elettrica erano effettuate esclusivamente dal distributore il quale doveva provvedere a trasmettere i dati al fornitore ai fini della fatturazione;
nel caso in cui il fornitore, dovendo emettere fattura, non disponesse di un dato di consumo effettivo, era legittimato a calcolare la quantità di energia attraverso stime;
inoltre, sempre i sensi dell'articolo 5.5 della predetta delibera, una volta acquisito il dato di consumo quel POD dal distributore, doveva emettere una nuova fattura sulla base di esso, conguagliando il corrispettivo versato in difetto o in eccesso dal cliente;
tale modalità di fatturazione era stata prevista anche dalla delibera ARERA numero 65/2012 che in particolare, nell'allegato A, aveva previsto che la rettifica dei dati di consumo già precedentemente forniti dal distributore relativamente a un dato cliente potesse essere effettuato e di conseguenza trasmessa al debitore nei casi di ricostruzione per frode;
in tali ipotesi il distributore provvedeva a segnalare il fatto al cliente ed ai rivenditori che si erano succeduti nel periodo oggetto del ricalcolo, per permettere l'emissione dei conguagli dovuti;
era proprio questo che era avvenuto in data 21/05/2020 con verifica numero 631599903 relativa al punto di prelievo contraddistinto con il pod T001E95422251 ubicato in via
Pastrengo 5 Catania e intestato alla signora : il distributore Parte_1
aveva accertato un prelievo irregolare di energia elettrica e di potenza, effettuato attraverso la manomissione del contatore;
dall'analisi effettuata ai fini della ricostruzione delle misure era emerso che il prelievo irregolare aveva avuto inizio il 21/05/15 fino al 6/05/19 intervallo di tempo in cui il punto di prelievo era stato associato al contratto intestato alla signora per il Parte_1
suddetto reato commesso il distributore aveva anche sporto denuncia ai carabinieri ed all'Agenzia delle dogane;
a seguito della verifica il distributore aveva provveduto alla ricostruzione dei consumi per tutto il periodo oggetto della verifica stessa, utilizzando i consumi storici della fornitura in esame, i quantitativi di energia elettrica e di potenza ricostruiti relativi al suddetto periodo che erano stati esplicitamente riportati nel prospetto allegato al verbale di manomissione comunicato dal distributore alla signora Giudice, in assoluta conformità a quanto previsto dalla delibera dell'autorità garante per l'energia e il gas in materia di determinazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento insorgenti dalle rettifiche;
sulla base dei dati di misura in seguito alla ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore per il periodo maggio
15- maggio 19, aveva emesso le fatture azionate con il decreto CP_1
ingiuntivo opposto con cui aveva richiesto alla signora Giudice né più né meno il quantitativo di energia rettificato da E-Distribuzione, che veniva riportato nel verbale e che era pari a 11.654 kilowattora;
facendo ciò aveva allineato CP_1
la propria fatturazione ai dati forniti dal distributore, nel rispetto della normativa vigente;
pertanto risultava certamente provata la regolarità dei consumi fatturati da e la piena legittimità della pretesa creditoria vantata con il decreto CP_1
ingiuntivo opposto, nonché l'infondatezza dell'avversa domanda che doveva essere rigettata;
- sottolineava la pretestuosità dell'eccezione di controparte secondo cui, a comprova della erroneità delle somme richieste, rappresentava che l'attrice non abitava a Catania da tempo, avendo eletto domicilio in provincia di Napoli sin dal 2017, come da certificato, eccezione assolutamente infondata e quanto mai superflua in quanto la signora Giudice aveva stipulato un regolare contratto di fornitura di energia elettrica con in data 10/02/2011 e da allora l'energia CP_1
elettrica era stata regolarmente somministrata presso il pod ubicato in via
Pastrengo 5 intestato alla stessa, senza che la medesima avesse mai esercitato alcuna disdetta o recesso dal contratto suddetto;
inoltre dall'estratto conto risultava evidente che aveva regolarmente emesso ogni mese, da CP_1
maggio 2015 a luglio 2019, le proprie fatture che la stessa sig.ra Giudice, da maggio 2015 ad Aprile 22 aveva pagato dette fatture, ad eccezione di quelle azionate con decreto ingiuntivo e quindi, anche successivamente all'anno 2017, data presunta in cui si sarebbe trasferita in altra città, era evidente che la stessa opponente con il suo comportamento avesse riconosciuto come dovuti gli importi fatturati e richiesti da con le fatture emesse nei suoi confronti. CP_1
Quanto premesso chiedeva:
- in via principale e nel merito confermare il decreto stesso e per l'effetto rigettare la spiegata opposizione;
- in subordine accertare dichiarare che la sig.ra Giudice era debitrice di CP_1
della somma di euro 5.799,10 e, per l'effetto, condannare la stessa al
[...]
pagamento del medesimo importo o di quella maggiore o minore somma che fosse stata ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 231/2002, maturati e maturandi sulla sorte insoluta a decorrere dalla scadenza delle fatture fino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso rigettare le domande avverse perché infondate in fatto e in diritto;
- vittoria di spese, competenze e onorari.
Alla prima udienza le parti chiedevano i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. che venivano concessi ma non venivano depositate le note numero 1 e numero 2; con la memoria numero 3 la opponente insisteva nelle eccezioni formulate e produceva certificato del Comune di Grumo Nevano comprovante che la stessa aveva eletto domicilio presso il comune sin dal 2 novembre 2017, in via Gilioli 58; chiedeva, al fine di replicare la domanda avversaria secondo cui la Giudice avrebbe manomesso il contatore di energia, consulenza tecnica al fine di verificare lo stato del contatore ed accertare se dal contatore fosse possibile verificare con esattezza la data in cui era stata commessa la manomissione, evidenziando che la verifica veniva posta in essere in data
21 maggio 2020, e verificare l'effettivo corretto consumo di energia dovuto eventualmente dalla signora Giudice. Ritenuta tardiva, la richiesta di CTU era rigettata e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente ad oggi per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
La controversia si inquadra nell'ambito del contratto di somministrazione e, nello specifico, di somministrazione di energia elettrica.
E' provato, in quanto è stato prodotto il contratto e comunque la circostanza non è contestata, che la sig.ra Giudice era titolare di un contratto di somministrazione in
Catania, Via Pastrengo 5; è altresì provato, per non essere stata specificamente contestato, che il contatore è stato oggetto di verifica.
Le prove fornite, tuttavia, si limitano a quanto già riferito, perché è stato versato in atti un documento che sembrerebbe il verbale di una verifica ma che non è sottoscritto dall'utente, così come della verifica di laboratorio, cui non è dato sapere se l'utente sia stata invitata a partecipare;
non risulta provato l'errore di calcolo che la manomissione aveva determinato;
non è dato sapere come sia stata effettuata la ricostruzione, ovvero con quale criterio, e come sia stato determinato il momento della caduta dei consumi.
Le fatture prodotte sono state contestate in quanto alle stesse non può essere attribuito valore di prova e la contestazione è fondata nella fase di opposizione.
Invero nel contratto di somministrazione la misurazione effettuata dal misuratore è assistita da presunzione di veridicità. “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.” Cassazione civile , sez. III , 05/06/2025 , n. 15061 Diverso è il caso della ricostruzione dei consumi, perché in questo caso non si tratta di energia misurata ma ricostruita, e vengono in rilievo sia la decorrenza della misurazione che la entità della stessa e le modalità di ricostruzione. “In assenza di una specifica disciplina in tema di allacci abusivi e manomissione dolosa dei misuratori di consumi di energia elettrica, occorre individuare i criteri per la ricostruzione dei consumi e, per quanto riguarda il periodo di ricostruzione, questo deve certamente decorrere dalla data della manomissione del misuratore o dell'allaccio abusivo, ove accertata. Tale verifica può essere svolta secondo criteri presuntivi, quali il calo improvviso dei consumi rispetto a quelli usuali dell'utente. Se non è possibile stabilire la data della manomissione o dell'allaccio abusivo, occorre procedere al ricalcolo risalendo al quinquennio precedente, termine di prescrizione delle fatture per il consumo elettrico.” Tribunale , Palermo , sez. III , 09/09/2024 , n.
4384 Tale prova è a carico di chi pretende il pagamento, nella fattispecie Controparte_1
La fattura, infatti, essendo documento a formazione unilaterale, è idonea all'emissione del decreto ingiuntivo ma insufficiente nel giudizio di opposizione. “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attivato per il pagamento di forniture, le fatture e gli estratti delle scritture contabili predisposti unilateralmente dalla parte creditrice non costituiscono prova del credito ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 634 c.p.c.”. Cassazione civile , sez. III , 23/03/2025 , n. 7728
A fondamento della propria richiesta, tuttavia, si è limitata a produrre tutte le CP_1
fatture emesse nel tempo e la comunicazione con ricostruzione inviata da E-
Distribuzione.
Non sembra sia stata effettuata, del contatore, neppure una verifica in laboratorio che avvalorasse il dato rilevato sui luoghi, verifica a cui andava invitato l'utente e di cui non è traccia.
Inoltre non vi sono elementi utili per capire da cosa il distributore abbia fatto discendere il momento da cui era iniziata la sottomisurazione dei consumi e, sebbene l'attività di verifica appartenga al distributore, poiché il venditore si avvale della sua opera per emettere le proprie fatture ed il rapporto con l'utente è di tipo contrattuale, è il venditore ad essere tenuto a fornire spiegazioni sui motivi per cui la ricostruzione ha impegnato un intero quinquennio o con quale criterio sia stata effettuata.
Anche sulle modalità di ricostruzione il venditore non ha speso una parola, limitandosi a riferire di aver fatturato sulla base di quanto comunicato da E-Distribuzione, come se si riferisse a consumi registrati a mezzo contatore.
ha totalmente omesso, pertanto, di dare prova della legittimità della Controparte_1
propria richiesta, dimenticando che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opposto è attore in senso sostanziale e deve dare prova del proprio credito secondo le forme ordinarie.
Per i superiori motivi l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, che vanno liquidate a carico di ed a favore Controparte_1
dell'erario, stante l'ammissione al gratuito patrocinio dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il Decreto ingiuntivo n. 5717/2022 (procedimento n. 12407/2022 R.G.) emesso dal Tribunale di Catania in data 16.12.2022, in favore di CP_1
;
[...]
2) Condanna l'opposta alle spese di lite in favore dell'Erario, come determinate in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Così deciso in Catania, 25/11/2025
Il GOT Dott.ssa Assunta Massaro