Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 6232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6232 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06232/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09115/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9115 del 2025, proposto da
Società Free Energy Life S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ribaudo, Francesco Carita', Francesco Dentino, Gabriele Barone, con domicilio eletto in Palermo, via Marianostabile 241;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto n. 1174 del 26/06/2025, emesso dal direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione, Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici, Divisione 3, Anticorruzione, trasparenza e controlli interni, con cui si è disposta l'interdittiva della società ricorrente a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- della nota prot. 10373 del 26/06/2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione, Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici, Divisione 3, Anticorruzione, trasparenza e controlli interni, unitamente alla quale è stato trasmesso il decreto interdittivo all'impresa ricorrente, all'ANAC - area vigilanza ed al Provveditorato Interregionale per la Sicilia e la Calabria;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa IO IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugna il decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto nei suoi confronti l’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il provvedimento interdittivo trae origine dall’ispezione effettuata in data 7 maggio 2025 presso un cantiere sito in San Cataldo, all’esito della quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta accertava violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, consistenti nella mancanza di protezioni verso il vuoto, adottando contestualmente un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008.
3. Il provvedimento di sospensione veniva notificato in pari data alla società ricorrente e non risulta impugnato nel termine decadenziale previsto dall’art. 29 c.p.a.
4. Dalla documentazione in atti emerge, altresì, che, alla data di adozione del decreto ministeriale del 26 giugno 2025, la sospensione risultava ancora efficace e non era stata revocata, essendo il cantiere sottoposto a sequestro e non essendo state eliminate le violazioni accertate.
5. A seguito della comunicazione del provvedimento di sospensione e delle interlocuzioni istruttorie intercorse con l’organo accertatore, il Ministero adottava il decreto interdittivo oggetto del presente giudizio.
6. Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili. In particolare, la ricorrente ha lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la tardività dell’adozione del decreto rispetto ai termini indicati dalla circolare ministeriale n. 1733 del 2006, nonché l’insussistenza dei presupposti della misura, assumendo che le violazioni accertate – relative alla mancanza di protezioni verso il vuoto – non sarebbero ad essa imputabili, in quanto riferibili all’impresa affidataria, cui competerebbe la realizzazione e la gestione delle opere provvisionali di sicurezza, con conseguente estraneità della ricorrente alle contestazioni poste a fondamento del provvedimento di sospensione. Ha inoltre dedotto il difetto di istruttoria e motivazione, nonché la violazione dei principi di buon andamento e proporzionalità.
7. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità delle censure dirette avverso il provvedimento di sospensione per mancata tempestiva impugnazione e, nel merito, sostenendo l’infondatezza del ricorso sul rilievo che l’interdizione prevista dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 costituisce atto vincolato e doveroso, fondato sulla mera esistenza di una sospensione efficace, rispetto alla quale l’Amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità .
8. All’udienza del 25 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il Collegio ritiene che il ricorso sia in parte inammissibile e, per il resto, infondato.
10. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente in ordine alla mancata impugnazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Dagli atti risulta che tale provvedimento è stato notificato alla società ricorrente in data 7 maggio 2025 e che non è stato impugnato nel termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a. Ne consegue che lo stesso è divenuto definitivo, con conseguente stabilizzazione dei relativi effetti sul piano amministrativo.
11. L’omessa impugnazione del provvedimento presupposto preclude alla società ricorrente la possibilità di contestarne la legittimità in via indiretta nel presente giudizio. Devono pertanto ritenersi inammissibili tutte le censure con cui la ricorrente contesta il merito dell’accertamento ispettivo e la riferibilità delle violazioni, ivi comprese quelle relative alla dedotta estraneità della stessa rispetto alle opere provvisionali di sicurezza e alla conseguente imputabilità delle violazioni all’impresa affidataria, trattandosi di profili che attengono al provvedimento di sospensione, ormai divenuto definitivo.
12. Nel merito, le censure dirette avverso il decreto interdittivo non sono fondate.
13. L’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 prevede espressamente che, per tutto il periodo di efficacia della sospensione dell’attività imprenditoriale, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione, imponendo la comunicazione del provvedimento di sospensione al Ministero competente ai fini dell’adozione dell’interdizione.
14. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che tale interdizione non ha natura sanzionatoria autonoma, ma costituisce una misura accessoria e vincolata, di carattere meramente ricognitivo, in quanto si limita a dare attuazione a un effetto direttamente previsto dalla legge, traducendosi nella “cristallizzazione giuridica” di una situazione già verificatasi sul piano fattuale e giuridico (cfr. TAR Lazio, Sez. III, nn. 15278/2025, 15503/2025 e 16079/2025).
15. Il provvedimento interdittivo assolve, in tale prospettiva, a una funzione di trasparenza e tracciabilità dei comportamenti degli operatori economici, consentendo alle stazioni appaltanti di disporre di un’informazione oggettiva circa la sussistenza di una sospensione rilevante ai fini della valutazione dell’affidabilità dell’impresa, in coerenza con il sistema dei contratti pubblici.
16. Le circolari del Ministero del Lavoro n. 33 del 2009 e del Ministero delle Infrastrutture n. 1733 del 2006, richiamate anche nella prassi applicativa, confermano tale impostazione, chiarendo che l’interdizione costituisce effetto automatico della sospensione e deve essere adottata ogniqualvolta quest’ultima sia divenuta efficace, essendo esclusa soltanto l’ipotesi in cui la sospensione non abbia mai prodotto effetti o sia stata annullata in sede giurisdizionale.
17. Nel caso di specie, è pacifico che il provvedimento di sospensione sia stato adottato in data 7 maggio 2025, che esso sia stato notificato alla società, che non sia stato impugnato e che risultasse ancora efficace al momento dell’adozione del decreto interdittivo.
18. Sussisteva, pertanto, il presupposto legale per l’adozione dell’interdizione, rispetto al quale il Ministero non dispone di alcun margine di discrezionalità, né quanto all’an né quanto al contenuto della misura.
19. L’atto impugnato si configura, dunque, come necessaria applicazione della disciplina di cui all’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 e non implica alcuna autonoma valutazione della gravità delle violazioni né un riesame del merito dell’accertamento compiuto dall’autorità ispettiva.
20. Né possono assumere rilievo le deduzioni della ricorrente in ordine alla non imputabilità delle violazioni, fondate sulla prospettata distinzione di responsabilità tra impresa affidataria e impresa subappaltatrice, trattandosi di questioni che attengono al provvedimento di sospensione, ormai definitivo per mancata impugnazione, e che, in ogni caso, risultano estranee all’ambito valutativo del Ministero, il quale è chiamato unicamente a prendere atto dell’esistenza e dell’efficacia della sospensione.
21. Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, atteso che, trattandosi di atto vincolato, privo di margini di discrezionalità, non è richiesta l’attivazione del contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, trovando applicazione l’art. 21-octies della medesima legge.
22. Non sussiste, infine, la dedotta violazione dei termini procedimentali. Il termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale n. 1733 del 2006 ha natura meramente ordinatoria e non perentoria, sicché il suo eventuale superamento non determina l’illegittimità dell’atto, in assenza di specifici profili di irragionevolezza, nella specie non ravvisabili. In ogni caso, deve escludersi che il decorso del tempo possa ingenerare un legittimo affidamento in ordine alla mancata adozione del provvedimento interdittivo, trattandosi di effetto direttamente previsto dalla legge.
23. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e, per il resto, respinto.
24. Tenuto conto della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ST, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
IO IG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IG | EL ST |
IL SEGRETARIO