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Sentenza 10 ottobre 2023
Sentenza 10 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2023, n. 41122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41122 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE LL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
( Penale Sent. Sez. 5 Num. 41122 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 10/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 novembre 2021 la Corte di appello di Palermo, all'esito del gravame interposto da ON CE, ha confermato la pronuncia in data 9 giugno 2020 con la quale - per quanto ancora qui rileva - il Tribunale di Marsala ne aveva affermato la responsabilità per più ipotesi di furto aggravato di energia elettrica (artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; capi a., b., d. della rubrica) e l'aveva condannata alla pena di un anno e quattro mesi anni di reclusione ed euro seicento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata prospettata la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione all'imputazione di cui al capo b. della rubrica, assumendo che l'imputata sarebbe stata condannata per un fatto a lei non contestato, ossia per la condotta descritta al capo e. della rubrica ascritta al coimputato SS (avente ad oggetto il furto di energia elettrica relativo a un contatore diverso e a un immobile diverso, destinato a palestra, rispetto a quello descritto al capo b. attinente a un immobile adibito a ristorante per cui sarebbe stato redatto un diverso verbale di accertamento); e che la Corte di merito avrebbe rigettato il gravame argomentando quasi in toto in ordine al fatto di cui al capo e. 2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata - sempre richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 42 e 43 cod. pen., 27 Cost., rassegnando che la Corte di merito, ribadendo acriticamente quanto ritenuto dal primo Giudice, avrebbe argomentato soltanto sul furto contestato al SS, limitandosi ad affermare la responsabilità della ricorrente solo perché amministratrice della società proprietaria delle unità immobiliari de quibus, senza indicare le ragioni per cui le ha attributo la consapevolezza degli allacci abusivi e senza considerare gli elementi di fatto emersi a suo favore nel corso dell'istruttoria (relativi alla fruizione da parte di terzi dei locali in epoca antecedente al 2007 e all'abbandono di essi dopo quella data), indicati nell'atto di appello. 2.3. Con il terzo motivo, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è stata dedotta la totale assenza della motivazione - ad avviso della difesa, apparente - relativa al momento consumativo dei reati, che si collocherebbe nel 2007, e al conseguente maturare del termine di prescrizione di essi;
a fronte della prospettazione difensiva, il Giudice distrettuale si sarebbe limitato ad affermare che all'atto della verifica dal parte dell'Enel, il 10 novembre 2015, i locali risultavano serviti da elettricità per il tramite di allaccio abusivo e che il termine di prescrizione decorrerebbe dall'ultima captazione, senza considerare che dal 2007 i locali erano stati abbandonati (come provato in giudizio), dato da cui dovrebbe presumersi che non vi sarebbe più stato consumo di energia (del quale non è stata data la prova). 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'imputata è stata condannata (già dal Tribunale) per furto di energia elettrica in relazione a tre distinte unità immobiliari, compresa quella già adibita a ristorante e tra cui non vi è invece quella adibita a palestra (oggetto dell'imputazione elevata nei confronti di LO SS), tutti serviti da elettricità per il tramite di allaccio abusivo. Difatti, quantunque nella sentenza impugnata sia erroneamente indicato alla p. 2 l'immobile adibito a palestra come quello descritto al capo b., la Corte di merito ha a chiare lettere individuato i fatti di cui ON CE era stata ritenuta responsabile già dal Tribunale (facendo riferimento alle altre tre unità immobiliari;
cfr. p. 1) e ha evidenziato come proprio queste ultime fossero rientrate nella sua disponibilità all'atto della verifica da parte dell'Enel, espressamente escludendo la palestra (al di là dell'erronea indicazione della lettera b.) e tuttavia evidenziando come essa (di proprietà della medesima società) fosse stata data in locazione;
ed ha attribuito alla CE l'elemento soggettivo dei furti a lei ascritti (e non di quello descritto al capo e.) in particolare richiamando la regolamentazione delle spese elettriche contenute nel contratto di locazione avente ad oggetto la palestra (che ha ritenuto dimostrativa della sua piena contezza degli allacci abusivi all'unico contatore, poiché nella specie era stato convenuto solo un rimborso forfettario in favore del locatore, vantaggioso in ragione dell'allaccio abusivo). 2. Il secondo motivo è generico: - perché non si è confrontato compiutamente con l'iter argomentativo della sentenza di appello, appena sopra riportato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - ed ha addotto il travisamento della prova (per omissione) limitandosi a compendiare gli elementi di prova a favore della prospettazione difensiva, senza la necessaria specificità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - e manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto che la Corte di appello non avrebbe indicato gli elementi posti a sostegno della sussistenza, in capo all'imputata, dell'elemento soggettivo e del rigetto del gravame, considerato che la motivazione della sentenza di appello «è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte» (Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01), in quanto «il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). 3. Il terzo motivo è privo di specificità. 3 I Giudici di merito hanno rilevato che all'atto della verifica svolta il 10 novembre 2015„ gli immobili erano serviti dall'elettricità proprio in virtù dell'allaccio abusivo (cfr.. pure sentenza di primo grado); e nel presupposto, corretto, che «il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall'ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata» (Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018, Fargetta, Rv. 274501 - 01), hanno escluso che esso fosse spirato. La prospettazione difensiva ha intesto censurare tale assunto con assedi generici, senza prospettare ritualmente un travisamento dalla prova al riguardo. 4. L'inammissibilità del ricorso non consente di avere riguardo al regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazione, mutato in forza del d.lgs. n. 150 del 2022. Difatti, ad avviso del Collegio, in relazione alla novella in discorso deve farsi applicazione dei principi posti dalle Sezioni Unite a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, secondo cui la sopravvenienza della procedibilità a querela non è idonea ad operare come un'ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e, dunque, sul giudicato cd. sostanziale già formatosi (proprio in ragione dell'inammissibilità; cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 5. Ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
( Penale Sent. Sez. 5 Num. 41122 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 10/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 novembre 2021 la Corte di appello di Palermo, all'esito del gravame interposto da ON CE, ha confermato la pronuncia in data 9 giugno 2020 con la quale - per quanto ancora qui rileva - il Tribunale di Marsala ne aveva affermato la responsabilità per più ipotesi di furto aggravato di energia elettrica (artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; capi a., b., d. della rubrica) e l'aveva condannata alla pena di un anno e quattro mesi anni di reclusione ed euro seicento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata prospettata la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione all'imputazione di cui al capo b. della rubrica, assumendo che l'imputata sarebbe stata condannata per un fatto a lei non contestato, ossia per la condotta descritta al capo e. della rubrica ascritta al coimputato SS (avente ad oggetto il furto di energia elettrica relativo a un contatore diverso e a un immobile diverso, destinato a palestra, rispetto a quello descritto al capo b. attinente a un immobile adibito a ristorante per cui sarebbe stato redatto un diverso verbale di accertamento); e che la Corte di merito avrebbe rigettato il gravame argomentando quasi in toto in ordine al fatto di cui al capo e. 2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata - sempre richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 42 e 43 cod. pen., 27 Cost., rassegnando che la Corte di merito, ribadendo acriticamente quanto ritenuto dal primo Giudice, avrebbe argomentato soltanto sul furto contestato al SS, limitandosi ad affermare la responsabilità della ricorrente solo perché amministratrice della società proprietaria delle unità immobiliari de quibus, senza indicare le ragioni per cui le ha attributo la consapevolezza degli allacci abusivi e senza considerare gli elementi di fatto emersi a suo favore nel corso dell'istruttoria (relativi alla fruizione da parte di terzi dei locali in epoca antecedente al 2007 e all'abbandono di essi dopo quella data), indicati nell'atto di appello. 2.3. Con il terzo motivo, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è stata dedotta la totale assenza della motivazione - ad avviso della difesa, apparente - relativa al momento consumativo dei reati, che si collocherebbe nel 2007, e al conseguente maturare del termine di prescrizione di essi;
a fronte della prospettazione difensiva, il Giudice distrettuale si sarebbe limitato ad affermare che all'atto della verifica dal parte dell'Enel, il 10 novembre 2015, i locali risultavano serviti da elettricità per il tramite di allaccio abusivo e che il termine di prescrizione decorrerebbe dall'ultima captazione, senza considerare che dal 2007 i locali erano stati abbandonati (come provato in giudizio), dato da cui dovrebbe presumersi che non vi sarebbe più stato consumo di energia (del quale non è stata data la prova). 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'imputata è stata condannata (già dal Tribunale) per furto di energia elettrica in relazione a tre distinte unità immobiliari, compresa quella già adibita a ristorante e tra cui non vi è invece quella adibita a palestra (oggetto dell'imputazione elevata nei confronti di LO SS), tutti serviti da elettricità per il tramite di allaccio abusivo. Difatti, quantunque nella sentenza impugnata sia erroneamente indicato alla p. 2 l'immobile adibito a palestra come quello descritto al capo b., la Corte di merito ha a chiare lettere individuato i fatti di cui ON CE era stata ritenuta responsabile già dal Tribunale (facendo riferimento alle altre tre unità immobiliari;
cfr. p. 1) e ha evidenziato come proprio queste ultime fossero rientrate nella sua disponibilità all'atto della verifica da parte dell'Enel, espressamente escludendo la palestra (al di là dell'erronea indicazione della lettera b.) e tuttavia evidenziando come essa (di proprietà della medesima società) fosse stata data in locazione;
ed ha attribuito alla CE l'elemento soggettivo dei furti a lei ascritti (e non di quello descritto al capo e.) in particolare richiamando la regolamentazione delle spese elettriche contenute nel contratto di locazione avente ad oggetto la palestra (che ha ritenuto dimostrativa della sua piena contezza degli allacci abusivi all'unico contatore, poiché nella specie era stato convenuto solo un rimborso forfettario in favore del locatore, vantaggioso in ragione dell'allaccio abusivo). 2. Il secondo motivo è generico: - perché non si è confrontato compiutamente con l'iter argomentativo della sentenza di appello, appena sopra riportato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - ed ha addotto il travisamento della prova (per omissione) limitandosi a compendiare gli elementi di prova a favore della prospettazione difensiva, senza la necessaria specificità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - e manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto che la Corte di appello non avrebbe indicato gli elementi posti a sostegno della sussistenza, in capo all'imputata, dell'elemento soggettivo e del rigetto del gravame, considerato che la motivazione della sentenza di appello «è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte» (Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01), in quanto «il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). 3. Il terzo motivo è privo di specificità. 3 I Giudici di merito hanno rilevato che all'atto della verifica svolta il 10 novembre 2015„ gli immobili erano serviti dall'elettricità proprio in virtù dell'allaccio abusivo (cfr.. pure sentenza di primo grado); e nel presupposto, corretto, che «il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall'ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata» (Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018, Fargetta, Rv. 274501 - 01), hanno escluso che esso fosse spirato. La prospettazione difensiva ha intesto censurare tale assunto con assedi generici, senza prospettare ritualmente un travisamento dalla prova al riguardo. 4. L'inammissibilità del ricorso non consente di avere riguardo al regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazione, mutato in forza del d.lgs. n. 150 del 2022. Difatti, ad avviso del Collegio, in relazione alla novella in discorso deve farsi applicazione dei principi posti dalle Sezioni Unite a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, secondo cui la sopravvenienza della procedibilità a querela non è idonea ad operare come un'ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e, dunque, sul giudicato cd. sostanziale già formatosi (proprio in ragione dell'inammissibilità; cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 5. Ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2023.