TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 246/2024 tra
Oggi 13 marzo 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente l'Avv. Katia Speziale in sostituzione dell'Avv. Cacciagrano si riporta ai propri scritti difensivi e chiede l' accoglimento delle conclusioni rassegnate CP_ Per l' l'avv. Del Sorso si riporta alla memoria. Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,30
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 246/2024 Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 13.03.2025
PROMOSSO DA
con domicilio eletto in Spoltore, alla s.s. 16 bis presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Paolo Cacciagrano, che lo rappresenta e difende con procura allegata al ricorso
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede di Pescara, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura alle liti.
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
CONCLUSIONI: come da verbale del 13.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercio nonché l'avviso di addebito n. 383202300013536 21000 notificatogli dall' il CP_1
13.01.2024 per il pagamento di oneri contributivi dovuti a titolo di Gestione Commercio per il periodo giugno 2021 - dicembre 2022, in qualità di socio della “VG SERVICE Srl”, scaturente dal verbale unico di accertamento e notifica n. 2022005120 del 14.07.2022 che ha disconosciuto il rapporto di lavoro dipendente dell'opponente con la società VG Service srl non risultando provati i caratteri tipici della subordinazione.
A motivazione del gravame l'opponente ha dedotto l'infondatezza della pretesa azionata dall'ente impositore, non ricorrendo i requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione alla gestione tenuto conto che la società a seguito della chiusura nel periodo pandemico è rimasta inattiva fino a giugno del 2021 e da tale data l'opponente è stato assunto dalla società quale lavoratore dipendente sottoposto al potere direttivo e di controllo di amministratore unico della predetta Persona_1
società.
Ha resistito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1 Va premesso che in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali deve ritenersi che non sussista alcuna incompatibilità di principio alla configurabilità di rapporto di lavoro subordinato fra la società e il socio pur titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione diretta del lavoratore all'organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione (cfr. Cass.
Sez. L. n. 21759 del 17/11/2004 rv. 578059 - 01).
Principi analoghi, peraltro, vigono in tema di rapporto di lavoro subordinato del socio di società di persone (cfr. Cass. Sez. L. nn. 14906 del 21/06/2010 rv. 613675 – 01 e 23129 del 16/11/2010 rv.
615359 – 01).
Deve quindi ritenersi che, qualora le attività svolte dall'interessato come lavoratore dipendente siano differenti ed eccedenti rispetto a quelli connaturati alla sua posizione nella compagine sociale, e vi sia soggezione da parte sua ai poteri di direzione di controllo e disciplinari dell'organismo di amministrazione, vi sia piena compatibilità tra la qualità di lavoratore subordinato di una società di capitali, e quella di socio della società stessa, anche se di maggioranza a meno che, in punto di fatto, sia provato che il socio, formalmente dipendente, abbia assunto una posizione gestoria nei riguardi dell'attività societaria. A tali fini, quindi, non è sufficiente il solo legittimo esercizio dei poteri connessi alla posizione del socio in ragione della misura della sua partecipazione al capitale sociale, in quanto nella ordinaria competenza generale dell'assemblea dei soci non sono comprese decisioni di tipo direttamente gestorio, a meno che esse siano rese possibili da un'apposita norma statutaria di conferimento o da una decisione degli amministratori.
Ciò posto, va considerato che, come si evince dal verbale di accertamento ispettivo su cui l'avviso di addebito opposto è basato, la pretesa contributiva dell' è fondata sul disconoscimento del CP_1 rapporto di lavoro subordinato non risultando emersi all'esito delle dichiarazioni rese dagli interessati gli elementi tipici della subordinazione.
Sul punto dall'istruttoria effettuata e dalla documentazione agli atti emerge quanto segue:
sentito in sede ispettiva ha infatti riferito di aver iniziato l'attività come Parte_1
dipendente della VG Service srl dal giugno 2021, dopo essere stato amministratore dalla costituzione della società avvenuta nel marzo 2020 ma che per effetto della pandemia la società è rimasta da quella data inattiva e con la ripresa dell'attività, nel giugno 2021 la sorella ha assunto la maggioranza Per_1
delle quote societarie è divenuta amministratrice unica e gli ha proposto di divenire dipendente. Ha aggiunto che il suo datore di lavoro è la sorella che si occupa di bonifici di fatture e di rapporti Per_1
con i clienti anche per le conoscenze dovute al lavoro. Ha infine dichiarato di lavorare per 5 giorni alla settimana e per 6 ore al giorno con flessibilità nell'orario di inizio e di venire autorizzato dalla sorella per quanto riguarda le ferie e i permessi, infine di venire pagato con bonifico per la somma concordata di circa 1.000 euro al mese anche tenuto conto della capacità economica della società.
sentita in sede ispettiva ha dichiarato che il compito di gestione della società è Persona_1
compito suo anche perché il fratello non voleva responsabilità di impresa e che pertanto lei stessa si occupava di tenere i rapporti con i fornitori e con le banche e di decidere di cosa si deve occupare la società (attività di distribuzione di surgelati e consulenza informatica), ruolo che svolgeva al di fuori del lavoro in Mediaword. Ha infine precisato che se il fratello deve assentarsi presenta a lei richieste per ferie e permessi con obiettiva elasticità di orario, per il rapporto familiare, ma rispetto delle ore di lavoro che possono essere svolte anche nella fascia serale.
Tali circostanze risultano confermate in sede giudiziaria ove ha riconfermato di Persona_1
avere gestito personalmente la società nel periodo in contestazione avendo i rapporti con i fornitori, il consulente, i commercialisti e i professionisti esterni. Il consulente del lavoro della società ha dedotto che il ha avuto 4/5 richiami per ritardi nelle consegne segnalati al consulente da Per_1 [...]
cui lo stesso consegnava le contestazioni e che il è stato retribuito Per_1 Parte_1
secondo contratto e per le ore previste.
Infine la teste ha riferito che era l'amministratore della società e, in virtù Tes_1 Persona_1
di contratto di supporto informatico formalizzato tra le 2 società, il ha svolto Parte_1
attività di consulenza presso la società WBoard lavorandovi per un paio di anni per 8 ore al giorno.
Dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva e nell'istruttoria giudiziaria pertanto non risultano elementi specifici sulla concreta assunzione da parte dell'opponente stesso di un ruolo gestorio dell'attività sociale.
Risulta chiaramente che l'opponente svolgeva attività lavorativa, costituita da prestazione consulenza informatica e di distribuzione di prodotti congelati mansioni affidategli dall'amministratore, senza che sia emerso che l'opponente si ingerisse in alcun modo nella gestione dell'attività societaria
Non ricorre pertanto l'obbligo per l'iscrizione alla Gestione Commercio conseguendone che non poteva essere disposta l'iscrizione dell' odierno opponente, alla Gestione commercio ed il conseguente assoggettamento ad obbligo contributivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercio nonché CP_ l'avviso di addebito n. 383202300013536 21000; condanna l' alla refusione delle spese del giudizio che liquida in euro 2.200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Pescara il 13.02.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 246/2024 tra
Oggi 13 marzo 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente l'Avv. Katia Speziale in sostituzione dell'Avv. Cacciagrano si riporta ai propri scritti difensivi e chiede l' accoglimento delle conclusioni rassegnate CP_ Per l' l'avv. Del Sorso si riporta alla memoria. Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,30
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 246/2024 Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 13.03.2025
PROMOSSO DA
con domicilio eletto in Spoltore, alla s.s. 16 bis presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Paolo Cacciagrano, che lo rappresenta e difende con procura allegata al ricorso
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede di Pescara, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura alle liti.
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
CONCLUSIONI: come da verbale del 13.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercio nonché l'avviso di addebito n. 383202300013536 21000 notificatogli dall' il CP_1
13.01.2024 per il pagamento di oneri contributivi dovuti a titolo di Gestione Commercio per il periodo giugno 2021 - dicembre 2022, in qualità di socio della “VG SERVICE Srl”, scaturente dal verbale unico di accertamento e notifica n. 2022005120 del 14.07.2022 che ha disconosciuto il rapporto di lavoro dipendente dell'opponente con la società VG Service srl non risultando provati i caratteri tipici della subordinazione.
A motivazione del gravame l'opponente ha dedotto l'infondatezza della pretesa azionata dall'ente impositore, non ricorrendo i requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione alla gestione tenuto conto che la società a seguito della chiusura nel periodo pandemico è rimasta inattiva fino a giugno del 2021 e da tale data l'opponente è stato assunto dalla società quale lavoratore dipendente sottoposto al potere direttivo e di controllo di amministratore unico della predetta Persona_1
società.
Ha resistito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1 Va premesso che in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali deve ritenersi che non sussista alcuna incompatibilità di principio alla configurabilità di rapporto di lavoro subordinato fra la società e il socio pur titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione diretta del lavoratore all'organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione (cfr. Cass.
Sez. L. n. 21759 del 17/11/2004 rv. 578059 - 01).
Principi analoghi, peraltro, vigono in tema di rapporto di lavoro subordinato del socio di società di persone (cfr. Cass. Sez. L. nn. 14906 del 21/06/2010 rv. 613675 – 01 e 23129 del 16/11/2010 rv.
615359 – 01).
Deve quindi ritenersi che, qualora le attività svolte dall'interessato come lavoratore dipendente siano differenti ed eccedenti rispetto a quelli connaturati alla sua posizione nella compagine sociale, e vi sia soggezione da parte sua ai poteri di direzione di controllo e disciplinari dell'organismo di amministrazione, vi sia piena compatibilità tra la qualità di lavoratore subordinato di una società di capitali, e quella di socio della società stessa, anche se di maggioranza a meno che, in punto di fatto, sia provato che il socio, formalmente dipendente, abbia assunto una posizione gestoria nei riguardi dell'attività societaria. A tali fini, quindi, non è sufficiente il solo legittimo esercizio dei poteri connessi alla posizione del socio in ragione della misura della sua partecipazione al capitale sociale, in quanto nella ordinaria competenza generale dell'assemblea dei soci non sono comprese decisioni di tipo direttamente gestorio, a meno che esse siano rese possibili da un'apposita norma statutaria di conferimento o da una decisione degli amministratori.
Ciò posto, va considerato che, come si evince dal verbale di accertamento ispettivo su cui l'avviso di addebito opposto è basato, la pretesa contributiva dell' è fondata sul disconoscimento del CP_1 rapporto di lavoro subordinato non risultando emersi all'esito delle dichiarazioni rese dagli interessati gli elementi tipici della subordinazione.
Sul punto dall'istruttoria effettuata e dalla documentazione agli atti emerge quanto segue:
sentito in sede ispettiva ha infatti riferito di aver iniziato l'attività come Parte_1
dipendente della VG Service srl dal giugno 2021, dopo essere stato amministratore dalla costituzione della società avvenuta nel marzo 2020 ma che per effetto della pandemia la società è rimasta da quella data inattiva e con la ripresa dell'attività, nel giugno 2021 la sorella ha assunto la maggioranza Per_1
delle quote societarie è divenuta amministratrice unica e gli ha proposto di divenire dipendente. Ha aggiunto che il suo datore di lavoro è la sorella che si occupa di bonifici di fatture e di rapporti Per_1
con i clienti anche per le conoscenze dovute al lavoro. Ha infine dichiarato di lavorare per 5 giorni alla settimana e per 6 ore al giorno con flessibilità nell'orario di inizio e di venire autorizzato dalla sorella per quanto riguarda le ferie e i permessi, infine di venire pagato con bonifico per la somma concordata di circa 1.000 euro al mese anche tenuto conto della capacità economica della società.
sentita in sede ispettiva ha dichiarato che il compito di gestione della società è Persona_1
compito suo anche perché il fratello non voleva responsabilità di impresa e che pertanto lei stessa si occupava di tenere i rapporti con i fornitori e con le banche e di decidere di cosa si deve occupare la società (attività di distribuzione di surgelati e consulenza informatica), ruolo che svolgeva al di fuori del lavoro in Mediaword. Ha infine precisato che se il fratello deve assentarsi presenta a lei richieste per ferie e permessi con obiettiva elasticità di orario, per il rapporto familiare, ma rispetto delle ore di lavoro che possono essere svolte anche nella fascia serale.
Tali circostanze risultano confermate in sede giudiziaria ove ha riconfermato di Persona_1
avere gestito personalmente la società nel periodo in contestazione avendo i rapporti con i fornitori, il consulente, i commercialisti e i professionisti esterni. Il consulente del lavoro della società ha dedotto che il ha avuto 4/5 richiami per ritardi nelle consegne segnalati al consulente da Per_1 [...]
cui lo stesso consegnava le contestazioni e che il è stato retribuito Per_1 Parte_1
secondo contratto e per le ore previste.
Infine la teste ha riferito che era l'amministratore della società e, in virtù Tes_1 Persona_1
di contratto di supporto informatico formalizzato tra le 2 società, il ha svolto Parte_1
attività di consulenza presso la società WBoard lavorandovi per un paio di anni per 8 ore al giorno.
Dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva e nell'istruttoria giudiziaria pertanto non risultano elementi specifici sulla concreta assunzione da parte dell'opponente stesso di un ruolo gestorio dell'attività sociale.
Risulta chiaramente che l'opponente svolgeva attività lavorativa, costituita da prestazione consulenza informatica e di distribuzione di prodotti congelati mansioni affidategli dall'amministratore, senza che sia emerso che l'opponente si ingerisse in alcun modo nella gestione dell'attività societaria
Non ricorre pertanto l'obbligo per l'iscrizione alla Gestione Commercio conseguendone che non poteva essere disposta l'iscrizione dell' odierno opponente, alla Gestione commercio ed il conseguente assoggettamento ad obbligo contributivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercio nonché CP_ l'avviso di addebito n. 383202300013536 21000; condanna l' alla refusione delle spese del giudizio che liquida in euro 2.200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Pescara il 13.02.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)