Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3992 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elet- Parte_1 C.F._1 tivamente domiciliata presso lo studio degli Avv. BELLAVISTA GUGLIELMO e ROMANO
MURIEL, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PRESTIGIA- C.F._2
COMO MARIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 4/12/2024.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 17/11/2022, della sentenza non definitiva n.
4694/2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Stante la comune richiesta formulata dalle parti in merito e non sussistendo ragioni osta- tive, va senz'altro confermata, nel caso di specie, l'Ordinanza Presidenziale resa dal Tribu- nale di Palermo in data 20/05/2022 nella parte in cui prevede un regime di affidamento condiviso del figlio , nato a [...] il [...], con statuizione del domicilio Per_1 prevalente presso l'abitazione materna e il medesimo regime di visita già previsto in separa- zione.
Sull'adeguatezza di ambo i genitori a esercitare la responsabilità genitoriale depongono anche le conclusioni del Consultorio familiare incaricato che, nella relazione datata
16/01/2024, ha così riferito
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa coniugale, sita in Palermo via G. Parte_1
Costa n. 83, ad eccezione del piano S1 occupato dal resistente, ritenendosi tale provvedi- mento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei predetti minori dell'ha- bitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolar- mente valorizzati dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987), risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'inte- resse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, con la conseguenza che non può accogliersi la richiesta di estendere la previsione anche a quella porzione di immobile (piano S1) che non rientra nel predetto habitat: tutte le questioni che ruotano in- torno a questo rapporto di “vicinato” esulano, infatti, dalla materia del contendere.
4. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Deve ora essere esaminata la domanda di contenuto economico, attinente la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio della coppia.
4.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli è a dirsi che, con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Carini in data 10/10/2008, con , ha richiesto l'aumento Controparte_1 Parte_1 dell'importo previsto nella sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Palermo n.
2389/2019, confermata con sentenza della Corte di appello n. 1788/2020, la quale preve- deva un assegno mensile di mantenimento di € 250,00 per il figlio.
Tale importo è successivamente stato confermato dall'Ordinanza Presidenziale resa in se- no al presente giudizio in data 20/05/2022, di cui il resistente ha pure chiesto conferma.
Deve a questo punto procedersi all'accertamento delle complessive disponibilità econo- miche del nucleo familiare, quantificando la parte delle risorse economiche che la famiglia
è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze, va adesso considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di perma- nenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
Orbene, reputa il Collegio che sia infondata la pretesa della ricorrente di elevare il con- tributo a fronte della mancata prova della modifica delle condizioni economiche delle parti.
La sostanziale uniformità delle posizioni reddituali delle parti rispetto al passato, basan- dosi sulla documentazione reddituale versata in atti (dalla quale risulta che Parte_2
[..
ha dichiarato per l'anno di imposta 2022 un reddito lordo pari a € 35.528,32 – imposta netta € 8.028,95, mentre per lo stesso anno ha dichiarato un reddito Controparte_1 lordo di € 23.683,00 – imposta netta € 3.112,00 e ha, infine, documentato di avere subito un licenziamento a far data 31.2.2024 e di avere provveduto a sottoscrivere con Grippi
Contract and service s.r.l. un contratto di tirocinio della durata di sei mesi, durante il quale percepirà un importo di € 1.000,00) non consente, infatti, l'accoglimento della domanda della ricorrente, specie tenuto conto della disponibilità perdurante della casa familiare da parte della stessa.
Alla luce di questi dati, pertanto, appare equo fissare il contributo da porre a carico di per il mantenimento del figlio in € 290,00 mensili, da corrispondere Controparte_1 alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza sulle uniche due questioni controverse, le spese vengono poste a carico della ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 4694/2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
affida il figlio minore della coppia, , nato a Palermo il [...], ad [...]- Per_1 trambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determi- nato di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della volontà del minore e sal- vo, quindi, diversi accordi liberamente stretti tra le parti, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Pt_1
un assegno mensile di € 290,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio del-
[...] la coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente se- condo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019 ; dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Palermo via G. Costa n. 83, in favore di , ad eccezione del piano S1 occupato dal resistente;
Parte_1 condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 4.000,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario spese;
[...] dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 6/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.