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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15062 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49717/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE in persona della dott.ssa Wanda SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 49717/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 7 aprile 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Maria Grazia Indirli come in atti;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 in persona del rappresentante Cardoni;
[...] CP_1
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da note scritte in data 7 aprile 2025 depositate per l'udienza del 7 aprile
2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna Controparte_1 Controparte_2 in solido al risarcimento, a titolo di responsabilità professionale, di tutti i danni, riportati a seguito dell'inadempimento alle obbligazioni su di essi incombenti per le errate ed omesse dichiarazioni relativi agli anni di imposta dal 2008 al 2016 e la mancata compilazione degli studi di settore per gli anni sopra indicati. Quantificava il danno nella misura di € 79.388,00 oltre il danno morale all'immagine, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo.
I convenuti non si costituivano e veniva pertanto dichiarata la loro contumacia.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi i testi indicati, venivano acquisiti i documenti prodotti e veniva espletata ctu contabile.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 7 aprile 2025.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta nei termini che seguono.
Parte attrice ha invocato a fondamento dell'odierna azione l'inadempimento professionale posto in essere dai convenuti nell'esecuzione del mandato loro conferito per la gestione fiscale dell'attività di agente di commercio svolta dal Pt_1
La proposta domanda risarcitoria presuppone, pertanto, l'accertamento di una responsabilità del professionista convenuto ex art. 2236 c.c. nell'espletamento del mandato a lui affidato dal cliente, con riferimento alla diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma secondo, c.c.
Si rammenta che, ove si verta in tema di responsabilità contrattuale, incombe su parte attrice l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto concluso con la controparte ed allegare l'inadempimento; mentre compete alla parte convenuta la prova liberatoria di aver correttamente eseguito prestazione ovvero di non aver potuto adempiere all'obbligazione per causa a sé non imputabile.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato l'esistenza del rapporto professionale nonché del contenuto della prestazione dovuta, peraltro nei soli confronti del personalmente. CP_1
Dagli elementi probatori acquisiti nel presente giudizio, infatti, è dato evincere l'esistenza del rapporto professionale intercorso tra le parti dal 2001 al 2016, ciò risultando dalla significativa documentazione prodotta al riguardo da parte attrice e segnatamente dalle dichiarazioni dei redditi dal 2002 al 2016, che risultano presentate dal (cfr. doc. da 4 a 11; nn. 17, 19, 25, 28, 32, 38, CP_1
44 in atti), nonché dallo scambio di numerose mail da cui si evince, a mero titolo esemplificativo,
l'invio di deleghe per il pagamento Iva e contributi Inps (cfr. mail in data 14 nov. 2014, 11 novembre 2015, 13 agosto 2015, 2 agosto 2016, 11 nov. 2016 etc, cfr. doc. prodotti cumulativamente sub. doc. n. 3), nonché l'invio di fatture e di bollettini Equitalia dal al Per_1
risulta inoltre che in data 12 maggio 2017 l'odierno attore effettuava bonifico di Pt_1 pagamenti per le competenze relative all'anno 2016 (cfr. doc. n. 1 in atti).
La documentazione citata consente di ritenere provato il rapporto professionale dedotto in giudizio e sussistente l'obbligazione del di provvedere alla elaborazione ed all'invio telematico CP_1 dell'Unico relativo agli anni dal 2001 al 2016.
Nessun elemento è invece fornito nei confronti del CAF, risultando in tutta la documentazione offerta la sola persona del personalmente. CP_1 Quanto alla correttezza dell'operato del convenuto, sulla scorta degli avvisi di accertamento (cfr. doc. nn. 14, 18, 26, 33, 39, 45 in atti) e delle cartelle esattoriali (cfr. doc. nn. 15, 21, 22, 27, 36, 37,
40), nonché della ulteriore documentazione offerta (cfr. dichiarazioni redditi, doc. cit.; documentazione relativa ai pagamenti Iva, Inps e Irap, in atti) è stata svolta ctu contabile al fine di verificare le somme dovute all'Agenzia delle Entrate per imposte, sanzioni e interessi per ciascun anno d'imposta.
Il nominato ctu, con motivazione convincente e coerente con la documentazione esaminata ha così determinato gli importi dovuti per interessi e sanzioni riferite alle rilevate irregolarità Iva, Irpef e mancato invio degli studi di settore, nonché, per l'anno 2010, per l'omesso invio della dichiarazione:
anno d'imposta 2008, € 2.161,83;
anno d'imposta 2010, € 18.594,14;
anno d'imposta 2011, € 1.455,44;
anno d'imposta 2012, € 180,47;
anno d'imposta 2013, € 479,59;
anno d'imposta 2014, € 306,25;
Così per complessivi € 23.177,72.
Deve ritenersi pertanto provata la responsabilità dell'odierno convenuto con riferimento alle irregolarità lamentate.
Il consequenziale danno è pure pienamente comprovato dalla documentazione in atti, come correttamente considerata dall'Ausiliario; peraltro, lo stesso deve essere limitato alle sole somme sopra indicate individuate a titolo di sanzioni ed interessi, non essendo dovute le somme richieste a titolo di imposta, già dovuta dal contribuente.
Gli altri profili di danno lamentati, tardivamente evidenziati solo in sede di memorie conclusionali, non possono costituire oggetto di decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- Rigetta la domanda nei confronti del Controparte_2
- condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
23.177,72, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna lo stesso a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, Controparte_1 che liquida in € 5.077,00 per compensi oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Maria Grazia Indirli dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025.
IL GIUDICE
W. SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE in persona della dott.ssa Wanda SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 49717/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 7 aprile 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Maria Grazia Indirli come in atti;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 in persona del rappresentante Cardoni;
[...] CP_1
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da note scritte in data 7 aprile 2025 depositate per l'udienza del 7 aprile
2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna Controparte_1 Controparte_2 in solido al risarcimento, a titolo di responsabilità professionale, di tutti i danni, riportati a seguito dell'inadempimento alle obbligazioni su di essi incombenti per le errate ed omesse dichiarazioni relativi agli anni di imposta dal 2008 al 2016 e la mancata compilazione degli studi di settore per gli anni sopra indicati. Quantificava il danno nella misura di € 79.388,00 oltre il danno morale all'immagine, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo.
I convenuti non si costituivano e veniva pertanto dichiarata la loro contumacia.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi i testi indicati, venivano acquisiti i documenti prodotti e veniva espletata ctu contabile.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 7 aprile 2025.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta nei termini che seguono.
Parte attrice ha invocato a fondamento dell'odierna azione l'inadempimento professionale posto in essere dai convenuti nell'esecuzione del mandato loro conferito per la gestione fiscale dell'attività di agente di commercio svolta dal Pt_1
La proposta domanda risarcitoria presuppone, pertanto, l'accertamento di una responsabilità del professionista convenuto ex art. 2236 c.c. nell'espletamento del mandato a lui affidato dal cliente, con riferimento alla diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma secondo, c.c.
Si rammenta che, ove si verta in tema di responsabilità contrattuale, incombe su parte attrice l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto concluso con la controparte ed allegare l'inadempimento; mentre compete alla parte convenuta la prova liberatoria di aver correttamente eseguito prestazione ovvero di non aver potuto adempiere all'obbligazione per causa a sé non imputabile.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato l'esistenza del rapporto professionale nonché del contenuto della prestazione dovuta, peraltro nei soli confronti del personalmente. CP_1
Dagli elementi probatori acquisiti nel presente giudizio, infatti, è dato evincere l'esistenza del rapporto professionale intercorso tra le parti dal 2001 al 2016, ciò risultando dalla significativa documentazione prodotta al riguardo da parte attrice e segnatamente dalle dichiarazioni dei redditi dal 2002 al 2016, che risultano presentate dal (cfr. doc. da 4 a 11; nn. 17, 19, 25, 28, 32, 38, CP_1
44 in atti), nonché dallo scambio di numerose mail da cui si evince, a mero titolo esemplificativo,
l'invio di deleghe per il pagamento Iva e contributi Inps (cfr. mail in data 14 nov. 2014, 11 novembre 2015, 13 agosto 2015, 2 agosto 2016, 11 nov. 2016 etc, cfr. doc. prodotti cumulativamente sub. doc. n. 3), nonché l'invio di fatture e di bollettini Equitalia dal al Per_1
risulta inoltre che in data 12 maggio 2017 l'odierno attore effettuava bonifico di Pt_1 pagamenti per le competenze relative all'anno 2016 (cfr. doc. n. 1 in atti).
La documentazione citata consente di ritenere provato il rapporto professionale dedotto in giudizio e sussistente l'obbligazione del di provvedere alla elaborazione ed all'invio telematico CP_1 dell'Unico relativo agli anni dal 2001 al 2016.
Nessun elemento è invece fornito nei confronti del CAF, risultando in tutta la documentazione offerta la sola persona del personalmente. CP_1 Quanto alla correttezza dell'operato del convenuto, sulla scorta degli avvisi di accertamento (cfr. doc. nn. 14, 18, 26, 33, 39, 45 in atti) e delle cartelle esattoriali (cfr. doc. nn. 15, 21, 22, 27, 36, 37,
40), nonché della ulteriore documentazione offerta (cfr. dichiarazioni redditi, doc. cit.; documentazione relativa ai pagamenti Iva, Inps e Irap, in atti) è stata svolta ctu contabile al fine di verificare le somme dovute all'Agenzia delle Entrate per imposte, sanzioni e interessi per ciascun anno d'imposta.
Il nominato ctu, con motivazione convincente e coerente con la documentazione esaminata ha così determinato gli importi dovuti per interessi e sanzioni riferite alle rilevate irregolarità Iva, Irpef e mancato invio degli studi di settore, nonché, per l'anno 2010, per l'omesso invio della dichiarazione:
anno d'imposta 2008, € 2.161,83;
anno d'imposta 2010, € 18.594,14;
anno d'imposta 2011, € 1.455,44;
anno d'imposta 2012, € 180,47;
anno d'imposta 2013, € 479,59;
anno d'imposta 2014, € 306,25;
Così per complessivi € 23.177,72.
Deve ritenersi pertanto provata la responsabilità dell'odierno convenuto con riferimento alle irregolarità lamentate.
Il consequenziale danno è pure pienamente comprovato dalla documentazione in atti, come correttamente considerata dall'Ausiliario; peraltro, lo stesso deve essere limitato alle sole somme sopra indicate individuate a titolo di sanzioni ed interessi, non essendo dovute le somme richieste a titolo di imposta, già dovuta dal contribuente.
Gli altri profili di danno lamentati, tardivamente evidenziati solo in sede di memorie conclusionali, non possono costituire oggetto di decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- Rigetta la domanda nei confronti del Controparte_2
- condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
23.177,72, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna lo stesso a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, Controparte_1 che liquida in € 5.077,00 per compensi oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Maria Grazia Indirli dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025.
IL GIUDICE
W. SI