Sentenza breve 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 30/03/2026, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00615/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00854/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2025, proposto da
RI ID CI, rappresentata e difesa dall'avvocato Stanislao De Santis, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Adige, 40;
contro
Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati in LCA non costituito in giudizio;
nei confronti
Consorzio di Bonifica della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Fusaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ER De IC, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza della sig.ra RI ID CI per l'acceso agli atti amministrativi in possesso del Consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati in LCA; e altresì per la declaratoria dell'obbligo medesimo Consorzio di provvedere all'ostensione, in favore della ricorrente, dei medesimi documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica della Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. OR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 116 c.p.a.;
1. La sig.ra RI ID CI è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Luzzi: il terreno, originariamente incluso nel comprensorio del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati in LCA e poi in quello del soppresso Consorzio dei Bacini Meridionali del Cosentino (in liquidazione), ricade oggi nella competenza del Consorzio di Bonifica della Calabria, subentrato ai sensi della l. r. n. 39/2023.
2. In fatto, la ricorrente espone quanto segue:
- nel marzo 2025, il Consorzio di Bonifica della Calabria ha effettuato lavori di manutenzione straordinaria (sostituzione tubazioni) nel terreno di proprietà della sig.ra CI;
- a fronte delle contestazioni sulla legittimità di tale attività, i tecnici del Consorzio sostenevano la sussistenza di un risalente titolo espropriativo, che avrebbe giustificato l'occupazione e l'intervento manutentivo;
- in data 21 marzo 2025, la sig.ra RI ID CI ha presentato formale istanza di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, per ottenere copia degli atti espropriativi richiamati dai tecnici del Consorzio di Bonifica della Calabria nel corso dell’intervento;
- con nota del 17 aprile 2025, il Consorzio di Bonifica della Calabria ha riscontrato l'istanza, sostenendo che la documentazione fosse detenuta e formata dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati in LCA, indicato quale unico soggetto legittimato all'ostensione;
- quindi, in data 28 aprile 2025, l’istanza di accesso veniva inoltrata anche al Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati in LCA, non ricevendo, tuttavia, alcun riscontro.
3. A fronte di tale inerzia, la ricorrente ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati in LCA sulla propria istanza di accesso e la declaratoria dell’obbligo di esibizione documentale.
4. A sostegno del ricorso, la sig.ra CI deduce la violazione dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, dell'art. 3 del DPR n. 184/2006, nonché la violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, buona fede, efficienza, efficacia e economicità dell’amministrazione.
5. Non si è costituito il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati in LCA, nonostante la ritualità della notifica.
6. Si è invece costituito il Consorzio di Bonifica della Calabria (cui pure è stato notificato il ricorso), il quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ribadendo la propria estraneità rispetto agli atti detenuti dalle gestioni liquidatorie degli enti soppressi.
7. Alla camera di consiglio del 18 marzo 2026, il difensore della ricorrente ha precisato che la domanda di accesso, alla luce delle sopravvenienze in atto, deve intendersi rivolta nei confronti del solo Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati in LCA; quindi, la causa è stata trattenute in decisione.
8. Preliminarmente, si rileva l’infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Consorzio di Bonifica della Calabria, il quale sostiene che la documentazione richiesta sia stata formata e sia tuttora detenuta dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle del Crati in LCA.
Il Collegio ritiene, infatti, che tale prospettazione non tenga conto che, a seguito della l.r. n. 39/2023, il Consorzio di Bonifica della Calabria è subentrato nelle funzioni e nella gestione dei comprensori dei consorzi soppressi e, quindi, anche nella titolarità dei rapporti giuridici degli enti soppressi.
9. Quanto al merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
10. Come noto, l’accesso ai documenti amministrativi costituisce “ principio generale dell’attività amministrativa ”, essendo volto a favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e assicurarne l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa (art. 22 comma 2, della l. n. 241/1990).
Conseguentemente, in linea di principio sono ostensibili “ tutti i documenti amministrativi ” (art. 22, comma 3) che siano detenuti da una pubblica amministrazione e che riguardino attività di pubblico interesse, “ indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale ” (art. 22, comma 1, lett. d).
Sotto il profilo soggettivo, il diritto di accesso presuppone che colui che lo esercita sia portatore di “ un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ” (art. 22, comma 1, lett. b), e che l’accesso non sia preordinato ad esercitare “ un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni ” (art. 24, comma 3).
11. Nel caso di specie, emerge con chiarezza una posizione giuridica differenziata e meritevole di protezione in capo alla ricorrente, essendo l’accesso preordinato a verificare la legittimità dell'occupazione dei terreni di proprietà e a consentire l'eventuale instaurazione di un giudizio per il risarcimento del danno.
Di conseguenza, il silenzio serbato dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle del Crati in LCA. è illegittimo, non potendo lo stato di liquidazione esonerare tale ente dagli obblighi di trasparenza previsti dalla legge generale sul procedimento amministrativo, specialmente laddove dalla documentazione richiesta l’amministrazione tragga il titolo legittimante per l’occupazione di suoli privati.
12. Pertanto, conformemente a quanto precisato in camera di consiglio dal difensore di parte ricorrente, l'ordine di esibizione deve essere indirizzato al Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati in LCA, quale soggetto custode della documentazione richiesta, il quale deve provvedere all’ostensione entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza da parte della ricorrente o dalla sua comunicazione in via amministrativa.
13. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati in LCA, mentre possono essere compensate nei confronti del Consorzio di Bonifica della Calabria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina al Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati in LCA, in persona del legale rappresentante pro tempore , di esibire alla ricorrente i documenti oggetto dell’istanza di accesso, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza da parte della ricorrente o dalla sua comunicazione in via amministrativa.
Condanna il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati in LCA al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV CO, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
OR AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR AR | IV CO |
IL SEGRETARIO