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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 12/03/2025 al n. 1210 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Saviano (NA) al Corso Italia n. 117, presso lo studio dell'Avv. Felice
Meo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
residente in [...]; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 06/10/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/03/2025 il sig. chiedeva pronunciarsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto con la sig.ra il 07/09/2011 a OM UV (NA) Controparte_1 dalla cui unione, nascevano i figli , nato a [...] il [...], e nata a Per_1 Per_2
Nola il 01/04/2015.
Il ricorrente, premesso che il Tribunale di Nola, con decreto n. 694/2019 emesso l'01/07/2019, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, le cui statuizioni venivano in parte modificate con sentenza n. 173/2025 del 16/01/2025, instava per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla sentenza di modifica delle condizioni di separazione n.
173/2025.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 06/10/2025 parte ricorrente confermava la volontà di divorziare e si riportava al ricorso.
A questo punto il Giudice riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio Controparte_1 nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Agli atti è stato, altresì, versato il decreto di omologa n. 694/2019 emesso dal Tribunale di Nola l'01/07/2019.
È stata altresì prodotta la sentenza di modifica delle condizioni di separazione n. 173/2025 emessa dal Tribunale di Nola il 16/01/2025. Orbene, per quanto concerne i provvedimenti accessori, circa la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei figli minori, e si ritiene confermare quanto statuito in Per_1 Per_2 sede di omologazione della separazione consensuale dei coniugi con decreto di omologazione n.
694/2019.
I minori andranno affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre.
Per quanto concerne il diritto di visita paterno, si conferma quanto previsto nella sentenza n.
173/2025 sopra citata.
In particolare: i tempi di permanenza di saranno stabiliti dai genitori di comune Per_2 Per_1 accordo;
in mancanza di accordo, il padre terrà con sé i minori , in mancanza di Per_2 Per_1 accordo, dalle ore 17.30 alle ore 21.00 del martedì e del giovedì; nonché a fine settimana alternati dalle 17.00 del venerdì fino al lunedì mattina presso scuola o casa della madre;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni dalle ore 19.30 del 23 dicembre alle ore 21.30 del 26 dicembre e dalle ore 19.30 del 30 dicembre alle ore 9.00 del 2 gennaio;
per le vacanze pasquali i minori trascorreranno alternativamente dalle ore 15 del sabato santo alle ore 21.30 del giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno dei minori – in caso di assenza di accordo per un festeggiamento congiunto – i festeggiati consumeranno un pasto con ognuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; i minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
Circa le questioni economiche, stante il breve lasso di tempo trascorso dalla sentenza n. 173/2025, si pone a carico del sig. l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento della prole, entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra la somma di euro 300,00, importo annualmente Controparte_1 ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in base al Protocollo del Tribunale di Nola e del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del maggio 2021.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1 b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 07/09/2011 in OM
UV (NA) (atto n.80 Parte 2 Serie A - anno 2011 del Comune di OM UV);
d) affida i figli minori e d entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
Per_1 Per_2
e) disciplina il diritto di visita paterno in conformità alla parte motiva;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra Pt_1
€ 300,00 importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli Controparte_1 indici ISTAT dei prezzi al consumo a titolo di mantenimento per i figli minori;
Per_2 Per_1
g) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie Pt_1 individuate e regolamentate in base al Protocollo del Tribunale di Nola e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del maggio 2021;
h) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 12/03/2025 al n. 1210 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Saviano (NA) al Corso Italia n. 117, presso lo studio dell'Avv. Felice
Meo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
residente in [...]; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 06/10/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/03/2025 il sig. chiedeva pronunciarsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto con la sig.ra il 07/09/2011 a OM UV (NA) Controparte_1 dalla cui unione, nascevano i figli , nato a [...] il [...], e nata a Per_1 Per_2
Nola il 01/04/2015.
Il ricorrente, premesso che il Tribunale di Nola, con decreto n. 694/2019 emesso l'01/07/2019, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, le cui statuizioni venivano in parte modificate con sentenza n. 173/2025 del 16/01/2025, instava per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla sentenza di modifica delle condizioni di separazione n.
173/2025.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 06/10/2025 parte ricorrente confermava la volontà di divorziare e si riportava al ricorso.
A questo punto il Giudice riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio Controparte_1 nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Agli atti è stato, altresì, versato il decreto di omologa n. 694/2019 emesso dal Tribunale di Nola l'01/07/2019.
È stata altresì prodotta la sentenza di modifica delle condizioni di separazione n. 173/2025 emessa dal Tribunale di Nola il 16/01/2025. Orbene, per quanto concerne i provvedimenti accessori, circa la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei figli minori, e si ritiene confermare quanto statuito in Per_1 Per_2 sede di omologazione della separazione consensuale dei coniugi con decreto di omologazione n.
694/2019.
I minori andranno affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre.
Per quanto concerne il diritto di visita paterno, si conferma quanto previsto nella sentenza n.
173/2025 sopra citata.
In particolare: i tempi di permanenza di saranno stabiliti dai genitori di comune Per_2 Per_1 accordo;
in mancanza di accordo, il padre terrà con sé i minori , in mancanza di Per_2 Per_1 accordo, dalle ore 17.30 alle ore 21.00 del martedì e del giovedì; nonché a fine settimana alternati dalle 17.00 del venerdì fino al lunedì mattina presso scuola o casa della madre;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni dalle ore 19.30 del 23 dicembre alle ore 21.30 del 26 dicembre e dalle ore 19.30 del 30 dicembre alle ore 9.00 del 2 gennaio;
per le vacanze pasquali i minori trascorreranno alternativamente dalle ore 15 del sabato santo alle ore 21.30 del giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno dei minori – in caso di assenza di accordo per un festeggiamento congiunto – i festeggiati consumeranno un pasto con ognuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; i minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
Circa le questioni economiche, stante il breve lasso di tempo trascorso dalla sentenza n. 173/2025, si pone a carico del sig. l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento della prole, entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra la somma di euro 300,00, importo annualmente Controparte_1 ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in base al Protocollo del Tribunale di Nola e del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del maggio 2021.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1 b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 07/09/2011 in OM
UV (NA) (atto n.80 Parte 2 Serie A - anno 2011 del Comune di OM UV);
d) affida i figli minori e d entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
Per_1 Per_2
e) disciplina il diritto di visita paterno in conformità alla parte motiva;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra Pt_1
€ 300,00 importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli Controparte_1 indici ISTAT dei prezzi al consumo a titolo di mantenimento per i figli minori;
Per_2 Per_1
g) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie Pt_1 individuate e regolamentate in base al Protocollo del Tribunale di Nola e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del maggio 2021;
h) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)