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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 12/12/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Rita Carosella consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere est. ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 119/2024 R.G. Lav.
Promossa da:
Sig. , nato a [...] l'[...] la sig.ra , nata a [...] Parte_1 Parte_2
(CB) il 13 gennaio 1975 il sig. , nato a [...] il [...] e la sig.ra Parte_3
, nata a Ripalimosani (CB) il [...] in [...]à Controparte_1
, c.f. rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_4 P.IVA_1 calce al ricorso di primo grado, dagli Avv.ti Francesco Mancini ed Antonino Mancini al domicilio eletto presso lo Studio Legale Francesco Mancini, in SO alla Piazza Vittorio Emanuele II, n.
9.
APPELLANTI
CONTRO
, c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Testa (c.f. ) ed Ugo Nucciarone C.F._1
(c.f. ), presso i quali è elettivamente domiciliato in SO alla via Zurlo, C.F._2
11,
APPELLATO
pagina 1 di 10 Conclusioni: le parti nelle note scritte depositate hanno chiesto la decisione della causa-
MOTIVAZIONE
1. Con ricorsi al Tribunale di SO in funzione di Giudice del lavoro depositati nel 2017 gli odierni appellanti hanno esposto che l' aveva emesso avvisi di addebito per contributi CP_2 previdenziali relativi all'anno 2013, derivanti dall'avviso di accertamento unitario n.
TR6020400781/2016, elevato dall'Agenzia delle Entrate a carico della società “ Pt_1
, di cui essi appellanti erano soci. Parte_4
2. I ricorrenti hanno contestato l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo da parte dell' per CP_2 violazione dell'art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che l' non poteva CP_2 procedere, per il principio di prevenzione, all'emissione degli avvisi di addebito in pendenza del giudizio tributario, essendo necessario attendere un provvedimento esecutivo del giudice.
Hanno inoltre eccepito, nel merito, l'inesistenza della pretesa contributiva, depositando, in corso di causa, la sentenza dell'8.1.2018 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di
SO aveva annullato l'accertamento fiscale presupposto (salvo che per euro 7.301,93), invalidando la metodologia accertativa analitico-induttiva utilizzata dall'Agenzia delle Entrate.
3. Il Tribunale di Campbasso, con sentenza n 321/2019, ha accolto l'opposizione annullando gli avvisi di addebito.
4. L' ha proposto appello, che è stato deciso da questa Corte con sentenza n 85/2022, la CP_2 quale ha confermato l'annullamento degli avvisi di addebito ma ha accolto il motivo di impugnazione dell' relativo all'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento e CP_2 condanna proposta dall' , rimettendo le parti davanti al Tribunale per la decisione sul CP_2 merito della pretesa contributiva.
5. Con ricorso depositato il 12.12.2022 gli odierni appellanti hanno riassunto la causa innanzi al
Tribunale di SO, per ottenere la pronuncia sul merito della pretesa contributiva, contestando nuovamente la stessa e producendo la sentenza del 2.3.2022, emessa nelle more, con la quale la ha confermato l'annullamento Controparte_3 dell'accertamento fiscale operato con la sentenza del Commissione Tributaria Provinciale. Nel giudizio riassunto, i ricorrenti hanno sostenuto che l'unico elemento a fondamento della pretesa dell' (l'accertamento fiscale) è stato annullato da una doppia decisione conforme dei CP_2 giudici tributari e l' non ha fornito ulteriori elementi a sostegno del suo Controparte_4
pagina 2 di 10 diritto. Hanno, in via cautelativa, riproposto le contestazioni all'accertamento fiscale, già proposte in sede tributaria oltre che negli orginari ricorsi del 2017 al Giudice del lavoro.
6. Il Tribunale di SO ha, quindi, esaminato, nel merito, la domanda proposta dall' e CP_2 con sentenza n 44/2024 del 22.2.204 ha accolto la domanda dell' e condannato ciascun CP_2 ricorrente al pagamento in favore dell' degli importi indicati negli avvisi di addebito CP_2 annullati, quale maggiore contribuzione per l'anno 2013.
7. La sentenza di primo grado ha affermato di applicare i principi della sentenza Cassazione n.
950/2021, secondo cui l'accertamento fiscale ha valore probatorio presuntivo che può essere resistito da prove di segno contrario, e, in mancanza di tale resistenza, può suffragare la pretesa contributiva. Ha affermato che, nel caso di specie "gli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento rivestano i caratteri della gravità, precisione e concordanza in quanto basati su dati contabili (fatture, scontrini) certi e forniti dalla stessa parte". (pag 8 della sentenza)
8. Avverso la sentenza hanno proposto appello i ricorrenti articolando tre motivi.
9. Con il primo motivo gli appellanti denunciano che il giudice ha erroneamente applicato i principi espressi nella citata sentenza 950/2021 della Suprema Corte, che si riferiscono a casi di mancata contestazione dell'accertamento fiscale, mentre, nel caso di specie, essi appellanti hanno ampiamente contestato l'accertamento sia nel presente giudizio che in sede tributaria ottenendo il (quasi totale) annullamento del'accertamento da parte delle Commissioni Tributarie in primo e secondo grado..
10. Con il secondo motivo, sostengono che il Giudice del lavoro Avrebbe invaso la giurisdizione tributaria sindacando un accertamento fiscale già giudicato illegittimo dalle Commissioni competenti, contraddicendo la propria precedente sentenza n. 321/2019.
11. Con il terzo motivo censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la fondatezza, nel merito dell'accertamento fiscale, contestando la metodologia analitico-induttiva utilizzata, con particolare riferimento a: utilizzo di listini prezzi del 2015 per l'anno 2013, sottostima degli scarti (5% vs 10%), inclusione impropria di materiali di consumo (€76.740), contraddizioni con precedenti accertamenti.
12. L' ha resitito all'appello facendo rilevare che il giudizio tributario, giunto in Cassazione, si CP_2
è estinto per adesione degli odierni appellanti alla definizione agevolata ex legge 130/2022; che l'estinzione del giudizio tributario rende irrilevanti le sentenze di merito di annullamento dell'accertamento; che gli appellanti non hanno fornito "alcuna valida prova contraria " rispetto all''accertamento; che esso è stato eseguito in modo corretto e condotto "prodotto per prodotto". pagina 3 di 10 13. A seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. il cui termine è scaduto il 21.11.2025 la causa viene decisa nei termini dche seguono.
*****
14. Ciò posto, ritiene la Corte che il secondo motivo di appello sia infondato atteso che la decisione del Tribunale sul merito della pretesa contributiva rappresenta la corretta conseguenza della sussistenza della giuridizione ordinaria affermata dalla sentenza n 85/2022 di questa Corte.
15. Il primo e terzo motivo sono, invece, fondati, per quanto di ragione, avendo il Tribunale applicato in modo errato i principi in tema di riparto dell'onere della prova.
16. Va, in primo luogo, ricordato che, in linea generale, in materia di opposizione a ingiunzione previdenziale grava sull' , quale attore sostanziale, l'onere di provare l'esistenza dei fatti CP_2 costitutivi della pretesa contributiva.
17. Quando, come nel caso di specie, la pretesa contributiva è fondata sull'accertamento di maggiori redditi effettuato in sede fiscale, l'accertamento fiscale è spendibile dall'
[...]
quale prova dell'esistenza del maggior reddito e del maggiore obbligo CP_4 contributivo che ne consegue.
18. La Suprema Corte nella sentenza 950/2021, richiamata dal Giudice di prime cure, ha affermato che “ l'accertamento tributario costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato;
19. come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. n. 600 del
1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti ed il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della Legge Delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b);
20. ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da CP_ CP_ trasmettere successivamente all ed in caso di mancato pagamento l' procede, sulla pagina 4 di 10 base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente
o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997);
21. si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all nonchè di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della CP_2 riscossione coattiva di tutte le somme dovute all (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011 conv., CP_2 con modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t) e del resto già con Cass. n.
8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate;
22. la giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente D.P.R. n.
600 del 1973, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti.
23. pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio
(impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell'art. 2727 c.c. e ss. e art. 2697
c.c., comma 2, (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010);
24. va anche ricordato, per completezza, che "in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle pagina 5 di 10 risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento" (così Cass. n. 9108 del
2012);
25. in definitiva, dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo;
26. in mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto;
27. pertanto, una volta che l abbia invocato tale accertamento, del quale a quanto detto va CP_2 aggiunto che, diversamente dai verbali ispettivi (frutto ed espressione di attività investigativa), costituisce applicazione di parametri matematici volti a verificare l'esistenza di redditi ulteriori, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario;
28. nel caso di specie, l'odierno ricorrente ha del tutto trascurato di contestare l'idoneità degli apprezzamenti posti a base dell'atto di accertamento tributario che ha fondato l'avviso di CP_ addebito notificato dall limitandosi ad invocare a proprio favore la regola di riparto dell'onere probatorio quale conseguenza della irrilevanza ai fini contributivi dell'accettazione del condono tributario ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, e da ciò consegue che l'accertamento è divenuto definitivo con consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva;
pagina 6 di 10 29. Dalla citata pronuncia della Corte di Cassazione, cui questo Collegio aderisce, si evince che nel giudizio di merito, innanzi al Giudice tributario o al Giudice ordinario, relativo alla pretesa fiscale o contributiva, occorre valutare gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione finanziaria per verificare se questi siano dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza e, successivamente, l'eventuale prova contraria offerta dal contribuente.
30. Le sentenze della Cassazione citate dall' (nn. 23930/2019 e 21541/2019) a sostegno della CP_2 incontrovertibilità dell'accertamento fiscale a base della propria pretesa si riferiscono a casi in cui il contribuente non aveva contestato l'accertamento fiscale. La Cassazione precisa infatti:
“nel caso di specie, l'odierna ricorrente ha del tutto trascurato di contestare l'idoneità degli apprezzamenti posti a base dell'atto di accertamento tributario che ha fondato l'avviso di CP_ addebito notificato dall limitandosi ad invocare a proprio favore la regola di riparto dell'onere probatorio quale conseguenza della irrilevanza ai fini contributivi dell'accettazione del condono tributario ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, e da ciò consegue che l'accertamento è divenuto definitivo con consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva”.
31. Nel caso di specie, gli odierni appellanti hanno, invece, in primo grado e poi nuovamente in appello, contestato la fondatezza dell'accertamento fiscale evidenziando che esso è affetto da diversi vizi metedologici. In particolare hanno contestato l'illegittimo utilizzo del metodo analitico-induttivo senza che vi fosse la presenza di irregolarità nella contabilità, che era formalmente regolare, l'erronea applicazione delle percenutali di ricarico operate dai verbalizzanti senza considerare le specificità dell'attività, l'inclusione impropria nella voce costo del venduto di materiali di consumo per euro 76.740,13, la sottostima degli scarti di lavorazione, effettuata nella misura del 5% invece che del 10% riconosciuto in precedenti accertamenti, l'utilizzo, nell'accertamento, di listini prezzi dell'anno 2015 per l'anno 2013
(anno di crisi economica),la mancata considerazione di elementi specifici quali omaggi alla clientela, autoconsumo.
32. A sostegno della fondatezza di tali contestazioni, gli appellanti hanno prodotto le sentenze della
Commissione Tributaria di primo e secondo grado, pronunciate nelle more del presente giudizio, le quali hanno annullato (salvo che per 7.301,93 euro) l'accertamento fiscale.
33. Dette sentenze tributarie non sono passate in giudicato, stante l'accesso alla definizione agevolata, in quanto l' art 5 comma 9 della legge n 130 del 2022 prevede che “gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”. Si pagina 7 di 10 tratterebbe, in ogni caso, di un giudicato non vincolante in quanto formato in diverso giudizio tra parti diverse (Agenzia delle Entrate e non ). Pur non avendo la portata vincolante del CP_2 giudicato si tratta, tuttavia, di provvedimenti valutabili nella presente sede.
34. Ebbene, ritiene la Corte, che le contestazioni all'accertamento fiscale mosse dagli appellanti evidenzino l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti circa la sussistenza del maggior reddito oggetto di accertamento.
35. Dette contestazioni, proposte in modo specifico nell'odierno giudizio, sono state recepite nelle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale e Regionale versate in atti le quali hanno annullato gli avvisi di accertamento 2013 evidenziando criticità metodologiche significative. In particolare, come evidenziato dagli appellanti e confermato dalle sentenze tributarie, la ricostruzione operata dagli accertatori non rispetta i canoni della media ponderata richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, che esige una puntuale suddivisione degli articoli per gruppi omogenei;
l'utilizzo del listino prezzi del 2015 per l'accertamento del 2013, in un contesto di crisi economica, compromette l'affidabilità della ricostruzione;
la percentuale del 5% per cali naturali e materiali di consumo appare inadeguata, soprattutto considerando che lo stesso aveva riconosciuto la percenutale del 10% in precedenti accordi per la medesima CP_5 attività; il reddito spontaneamente dichiarato (circa 96.000 euro) appariva coerente con un accordo intervenuto nel 2005 prevedente una percentuale di ricarico del 144%, mentre la percentuale di ricarico stimata, per il 201,3 al 187% si rivela, come affermato dai giudici tributari, "incongruente ed esagerata".
36. La sentenza oggi impugnata ha ritenuto sussistenti presunzioni gravi, precise e concordanti, sebbene i ricorrenti abbiano specificamente contestato gli elementi presuntivi utilizzati per l'accertamento fiscale, al fine di dimostrarne l'erroneità, con arogmenti, ritenuti validi dalle
Commissioni tributarie, che non sono stati efficacemente contrastati dall' in quanto CP_2
l'Istituto ha ripercorso, in dettaglio, l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate ribadendone la bontà ma non si è confrontato con le contestazioni mosse dai ricorrenti appellanti e con le motivazioni delle sentenze tributarie, così come il Giudice di primo grado che ha recepito, in toto, le affermazioni dell' . Controparte_4
37. Ritiene, in definitiva, questo Collegio giudicante di poter condividere le motivazioni, specifiche e circostanziate, presenti nelle sentenze di merito tributarie, di primo e secondo grado, favorevoli agli appellanti, e le specifiche argomentazioni in ordine all'illegittimità della metodologia accertativa utilizzata, alla "mera enunciazione" degli elementi posti a base dell'accertamento, all' incongruenza della percentuale di ricarico stimata (187% nel 2013 a pagina 8 di 10 fronte di 144% concordato nel 2005), argomentazioni che, anche nel presente giudizio previdenziale, inficiano l'idoneità probatoria dell'accertamento fiscale.
38. Detto accertamento può, invece, essere rienuto idoneo limitatamento alla somma di euro
7.301,93 corrispondente ad interessi bancari passivi indicati come componenti negativi del reddito ma relativi ad esposizione bancaria condivisibilmente ritenuta non necessaria.
39. Conclusivamente, l'appello è, quasi totalmente, fondato potendo la richiesta dell' di CP_2 condanna al pagamento di contributi ed accessori per l'anno 2013 essere accolta limitatamente alla parte derivante dall'inserimento della somma di euro 7.301,93 tra le componenti attive del reddito della società-
40. Il limitato accoglimento della domanda dell' giustifica la compensazione, per tre quarti, CP_2 delle spese di lite di entrambi i gradi, con condanna degli appellanti al pagamento della restante quota.
PQM
La Corte di Appello di SO, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 44/2024 del Tribunale di SO del 22/02/2024, proposto con ricorso qui depositato il 9.8.2024 da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Controparte_1 CP_2 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, , previa rimodulazione dei redditi dell'anno 2013 della società " Parte_4
con ripresa a tassazione del minore importo pari ad euro 7.301,93, condanna gli
[...] appellanti al pagamento in favore dell' della somma dovuta, da ciascuno di essi, quale CP_2 maggiore contribuzione e sanzioni di legge, calcolata sul suddetto importo;
2. compensa per tre quarti le spese di lite di entrambi i gradi e condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell' della restante frazione che liquida, per entrambi i gradi, in euro CP_2
1.700,00 oltre oltre accessori di legge.
SO, 12.12.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Elena Quaranta
Il Presidente
Dr. Vincenzo Pupilella
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Rita Carosella consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere est. ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 119/2024 R.G. Lav.
Promossa da:
Sig. , nato a [...] l'[...] la sig.ra , nata a [...] Parte_1 Parte_2
(CB) il 13 gennaio 1975 il sig. , nato a [...] il [...] e la sig.ra Parte_3
, nata a Ripalimosani (CB) il [...] in [...]à Controparte_1
, c.f. rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_4 P.IVA_1 calce al ricorso di primo grado, dagli Avv.ti Francesco Mancini ed Antonino Mancini al domicilio eletto presso lo Studio Legale Francesco Mancini, in SO alla Piazza Vittorio Emanuele II, n.
9.
APPELLANTI
CONTRO
, c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Testa (c.f. ) ed Ugo Nucciarone C.F._1
(c.f. ), presso i quali è elettivamente domiciliato in SO alla via Zurlo, C.F._2
11,
APPELLATO
pagina 1 di 10 Conclusioni: le parti nelle note scritte depositate hanno chiesto la decisione della causa-
MOTIVAZIONE
1. Con ricorsi al Tribunale di SO in funzione di Giudice del lavoro depositati nel 2017 gli odierni appellanti hanno esposto che l' aveva emesso avvisi di addebito per contributi CP_2 previdenziali relativi all'anno 2013, derivanti dall'avviso di accertamento unitario n.
TR6020400781/2016, elevato dall'Agenzia delle Entrate a carico della società “ Pt_1
, di cui essi appellanti erano soci. Parte_4
2. I ricorrenti hanno contestato l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo da parte dell' per CP_2 violazione dell'art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che l' non poteva CP_2 procedere, per il principio di prevenzione, all'emissione degli avvisi di addebito in pendenza del giudizio tributario, essendo necessario attendere un provvedimento esecutivo del giudice.
Hanno inoltre eccepito, nel merito, l'inesistenza della pretesa contributiva, depositando, in corso di causa, la sentenza dell'8.1.2018 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di
SO aveva annullato l'accertamento fiscale presupposto (salvo che per euro 7.301,93), invalidando la metodologia accertativa analitico-induttiva utilizzata dall'Agenzia delle Entrate.
3. Il Tribunale di Campbasso, con sentenza n 321/2019, ha accolto l'opposizione annullando gli avvisi di addebito.
4. L' ha proposto appello, che è stato deciso da questa Corte con sentenza n 85/2022, la CP_2 quale ha confermato l'annullamento degli avvisi di addebito ma ha accolto il motivo di impugnazione dell' relativo all'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento e CP_2 condanna proposta dall' , rimettendo le parti davanti al Tribunale per la decisione sul CP_2 merito della pretesa contributiva.
5. Con ricorso depositato il 12.12.2022 gli odierni appellanti hanno riassunto la causa innanzi al
Tribunale di SO, per ottenere la pronuncia sul merito della pretesa contributiva, contestando nuovamente la stessa e producendo la sentenza del 2.3.2022, emessa nelle more, con la quale la ha confermato l'annullamento Controparte_3 dell'accertamento fiscale operato con la sentenza del Commissione Tributaria Provinciale. Nel giudizio riassunto, i ricorrenti hanno sostenuto che l'unico elemento a fondamento della pretesa dell' (l'accertamento fiscale) è stato annullato da una doppia decisione conforme dei CP_2 giudici tributari e l' non ha fornito ulteriori elementi a sostegno del suo Controparte_4
pagina 2 di 10 diritto. Hanno, in via cautelativa, riproposto le contestazioni all'accertamento fiscale, già proposte in sede tributaria oltre che negli orginari ricorsi del 2017 al Giudice del lavoro.
6. Il Tribunale di SO ha, quindi, esaminato, nel merito, la domanda proposta dall' e CP_2 con sentenza n 44/2024 del 22.2.204 ha accolto la domanda dell' e condannato ciascun CP_2 ricorrente al pagamento in favore dell' degli importi indicati negli avvisi di addebito CP_2 annullati, quale maggiore contribuzione per l'anno 2013.
7. La sentenza di primo grado ha affermato di applicare i principi della sentenza Cassazione n.
950/2021, secondo cui l'accertamento fiscale ha valore probatorio presuntivo che può essere resistito da prove di segno contrario, e, in mancanza di tale resistenza, può suffragare la pretesa contributiva. Ha affermato che, nel caso di specie "gli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento rivestano i caratteri della gravità, precisione e concordanza in quanto basati su dati contabili (fatture, scontrini) certi e forniti dalla stessa parte". (pag 8 della sentenza)
8. Avverso la sentenza hanno proposto appello i ricorrenti articolando tre motivi.
9. Con il primo motivo gli appellanti denunciano che il giudice ha erroneamente applicato i principi espressi nella citata sentenza 950/2021 della Suprema Corte, che si riferiscono a casi di mancata contestazione dell'accertamento fiscale, mentre, nel caso di specie, essi appellanti hanno ampiamente contestato l'accertamento sia nel presente giudizio che in sede tributaria ottenendo il (quasi totale) annullamento del'accertamento da parte delle Commissioni Tributarie in primo e secondo grado..
10. Con il secondo motivo, sostengono che il Giudice del lavoro Avrebbe invaso la giurisdizione tributaria sindacando un accertamento fiscale già giudicato illegittimo dalle Commissioni competenti, contraddicendo la propria precedente sentenza n. 321/2019.
11. Con il terzo motivo censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la fondatezza, nel merito dell'accertamento fiscale, contestando la metodologia analitico-induttiva utilizzata, con particolare riferimento a: utilizzo di listini prezzi del 2015 per l'anno 2013, sottostima degli scarti (5% vs 10%), inclusione impropria di materiali di consumo (€76.740), contraddizioni con precedenti accertamenti.
12. L' ha resitito all'appello facendo rilevare che il giudizio tributario, giunto in Cassazione, si CP_2
è estinto per adesione degli odierni appellanti alla definizione agevolata ex legge 130/2022; che l'estinzione del giudizio tributario rende irrilevanti le sentenze di merito di annullamento dell'accertamento; che gli appellanti non hanno fornito "alcuna valida prova contraria " rispetto all''accertamento; che esso è stato eseguito in modo corretto e condotto "prodotto per prodotto". pagina 3 di 10 13. A seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. il cui termine è scaduto il 21.11.2025 la causa viene decisa nei termini dche seguono.
*****
14. Ciò posto, ritiene la Corte che il secondo motivo di appello sia infondato atteso che la decisione del Tribunale sul merito della pretesa contributiva rappresenta la corretta conseguenza della sussistenza della giuridizione ordinaria affermata dalla sentenza n 85/2022 di questa Corte.
15. Il primo e terzo motivo sono, invece, fondati, per quanto di ragione, avendo il Tribunale applicato in modo errato i principi in tema di riparto dell'onere della prova.
16. Va, in primo luogo, ricordato che, in linea generale, in materia di opposizione a ingiunzione previdenziale grava sull' , quale attore sostanziale, l'onere di provare l'esistenza dei fatti CP_2 costitutivi della pretesa contributiva.
17. Quando, come nel caso di specie, la pretesa contributiva è fondata sull'accertamento di maggiori redditi effettuato in sede fiscale, l'accertamento fiscale è spendibile dall'
[...]
quale prova dell'esistenza del maggior reddito e del maggiore obbligo CP_4 contributivo che ne consegue.
18. La Suprema Corte nella sentenza 950/2021, richiamata dal Giudice di prime cure, ha affermato che “ l'accertamento tributario costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato;
19. come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. n. 600 del
1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti ed il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della Legge Delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b);
20. ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da CP_ CP_ trasmettere successivamente all ed in caso di mancato pagamento l' procede, sulla pagina 4 di 10 base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente
o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997);
21. si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all nonchè di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della CP_2 riscossione coattiva di tutte le somme dovute all (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011 conv., CP_2 con modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t) e del resto già con Cass. n.
8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate;
22. la giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente D.P.R. n.
600 del 1973, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti.
23. pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio
(impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell'art. 2727 c.c. e ss. e art. 2697
c.c., comma 2, (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010);
24. va anche ricordato, per completezza, che "in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle pagina 5 di 10 risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento" (così Cass. n. 9108 del
2012);
25. in definitiva, dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo;
26. in mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto;
27. pertanto, una volta che l abbia invocato tale accertamento, del quale a quanto detto va CP_2 aggiunto che, diversamente dai verbali ispettivi (frutto ed espressione di attività investigativa), costituisce applicazione di parametri matematici volti a verificare l'esistenza di redditi ulteriori, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario;
28. nel caso di specie, l'odierno ricorrente ha del tutto trascurato di contestare l'idoneità degli apprezzamenti posti a base dell'atto di accertamento tributario che ha fondato l'avviso di CP_ addebito notificato dall limitandosi ad invocare a proprio favore la regola di riparto dell'onere probatorio quale conseguenza della irrilevanza ai fini contributivi dell'accettazione del condono tributario ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, e da ciò consegue che l'accertamento è divenuto definitivo con consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva;
pagina 6 di 10 29. Dalla citata pronuncia della Corte di Cassazione, cui questo Collegio aderisce, si evince che nel giudizio di merito, innanzi al Giudice tributario o al Giudice ordinario, relativo alla pretesa fiscale o contributiva, occorre valutare gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione finanziaria per verificare se questi siano dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza e, successivamente, l'eventuale prova contraria offerta dal contribuente.
30. Le sentenze della Cassazione citate dall' (nn. 23930/2019 e 21541/2019) a sostegno della CP_2 incontrovertibilità dell'accertamento fiscale a base della propria pretesa si riferiscono a casi in cui il contribuente non aveva contestato l'accertamento fiscale. La Cassazione precisa infatti:
“nel caso di specie, l'odierna ricorrente ha del tutto trascurato di contestare l'idoneità degli apprezzamenti posti a base dell'atto di accertamento tributario che ha fondato l'avviso di CP_ addebito notificato dall limitandosi ad invocare a proprio favore la regola di riparto dell'onere probatorio quale conseguenza della irrilevanza ai fini contributivi dell'accettazione del condono tributario ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, e da ciò consegue che l'accertamento è divenuto definitivo con consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva”.
31. Nel caso di specie, gli odierni appellanti hanno, invece, in primo grado e poi nuovamente in appello, contestato la fondatezza dell'accertamento fiscale evidenziando che esso è affetto da diversi vizi metedologici. In particolare hanno contestato l'illegittimo utilizzo del metodo analitico-induttivo senza che vi fosse la presenza di irregolarità nella contabilità, che era formalmente regolare, l'erronea applicazione delle percenutali di ricarico operate dai verbalizzanti senza considerare le specificità dell'attività, l'inclusione impropria nella voce costo del venduto di materiali di consumo per euro 76.740,13, la sottostima degli scarti di lavorazione, effettuata nella misura del 5% invece che del 10% riconosciuto in precedenti accertamenti, l'utilizzo, nell'accertamento, di listini prezzi dell'anno 2015 per l'anno 2013
(anno di crisi economica),la mancata considerazione di elementi specifici quali omaggi alla clientela, autoconsumo.
32. A sostegno della fondatezza di tali contestazioni, gli appellanti hanno prodotto le sentenze della
Commissione Tributaria di primo e secondo grado, pronunciate nelle more del presente giudizio, le quali hanno annullato (salvo che per 7.301,93 euro) l'accertamento fiscale.
33. Dette sentenze tributarie non sono passate in giudicato, stante l'accesso alla definizione agevolata, in quanto l' art 5 comma 9 della legge n 130 del 2022 prevede che “gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”. Si pagina 7 di 10 tratterebbe, in ogni caso, di un giudicato non vincolante in quanto formato in diverso giudizio tra parti diverse (Agenzia delle Entrate e non ). Pur non avendo la portata vincolante del CP_2 giudicato si tratta, tuttavia, di provvedimenti valutabili nella presente sede.
34. Ebbene, ritiene la Corte, che le contestazioni all'accertamento fiscale mosse dagli appellanti evidenzino l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti circa la sussistenza del maggior reddito oggetto di accertamento.
35. Dette contestazioni, proposte in modo specifico nell'odierno giudizio, sono state recepite nelle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale e Regionale versate in atti le quali hanno annullato gli avvisi di accertamento 2013 evidenziando criticità metodologiche significative. In particolare, come evidenziato dagli appellanti e confermato dalle sentenze tributarie, la ricostruzione operata dagli accertatori non rispetta i canoni della media ponderata richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, che esige una puntuale suddivisione degli articoli per gruppi omogenei;
l'utilizzo del listino prezzi del 2015 per l'accertamento del 2013, in un contesto di crisi economica, compromette l'affidabilità della ricostruzione;
la percentuale del 5% per cali naturali e materiali di consumo appare inadeguata, soprattutto considerando che lo stesso aveva riconosciuto la percenutale del 10% in precedenti accordi per la medesima CP_5 attività; il reddito spontaneamente dichiarato (circa 96.000 euro) appariva coerente con un accordo intervenuto nel 2005 prevedente una percentuale di ricarico del 144%, mentre la percentuale di ricarico stimata, per il 201,3 al 187% si rivela, come affermato dai giudici tributari, "incongruente ed esagerata".
36. La sentenza oggi impugnata ha ritenuto sussistenti presunzioni gravi, precise e concordanti, sebbene i ricorrenti abbiano specificamente contestato gli elementi presuntivi utilizzati per l'accertamento fiscale, al fine di dimostrarne l'erroneità, con arogmenti, ritenuti validi dalle
Commissioni tributarie, che non sono stati efficacemente contrastati dall' in quanto CP_2
l'Istituto ha ripercorso, in dettaglio, l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate ribadendone la bontà ma non si è confrontato con le contestazioni mosse dai ricorrenti appellanti e con le motivazioni delle sentenze tributarie, così come il Giudice di primo grado che ha recepito, in toto, le affermazioni dell' . Controparte_4
37. Ritiene, in definitiva, questo Collegio giudicante di poter condividere le motivazioni, specifiche e circostanziate, presenti nelle sentenze di merito tributarie, di primo e secondo grado, favorevoli agli appellanti, e le specifiche argomentazioni in ordine all'illegittimità della metodologia accertativa utilizzata, alla "mera enunciazione" degli elementi posti a base dell'accertamento, all' incongruenza della percentuale di ricarico stimata (187% nel 2013 a pagina 8 di 10 fronte di 144% concordato nel 2005), argomentazioni che, anche nel presente giudizio previdenziale, inficiano l'idoneità probatoria dell'accertamento fiscale.
38. Detto accertamento può, invece, essere rienuto idoneo limitatamento alla somma di euro
7.301,93 corrispondente ad interessi bancari passivi indicati come componenti negativi del reddito ma relativi ad esposizione bancaria condivisibilmente ritenuta non necessaria.
39. Conclusivamente, l'appello è, quasi totalmente, fondato potendo la richiesta dell' di CP_2 condanna al pagamento di contributi ed accessori per l'anno 2013 essere accolta limitatamente alla parte derivante dall'inserimento della somma di euro 7.301,93 tra le componenti attive del reddito della società-
40. Il limitato accoglimento della domanda dell' giustifica la compensazione, per tre quarti, CP_2 delle spese di lite di entrambi i gradi, con condanna degli appellanti al pagamento della restante quota.
PQM
La Corte di Appello di SO, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 44/2024 del Tribunale di SO del 22/02/2024, proposto con ricorso qui depositato il 9.8.2024 da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Controparte_1 CP_2 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, , previa rimodulazione dei redditi dell'anno 2013 della società " Parte_4
con ripresa a tassazione del minore importo pari ad euro 7.301,93, condanna gli
[...] appellanti al pagamento in favore dell' della somma dovuta, da ciascuno di essi, quale CP_2 maggiore contribuzione e sanzioni di legge, calcolata sul suddetto importo;
2. compensa per tre quarti le spese di lite di entrambi i gradi e condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell' della restante frazione che liquida, per entrambi i gradi, in euro CP_2
1.700,00 oltre oltre accessori di legge.
SO, 12.12.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Elena Quaranta
Il Presidente
Dr. Vincenzo Pupilella
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