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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
RI AR, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 822/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Regione Veneto - Dorsoduro 3901 30121 Venezia VE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 308/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 24/04/2024
Atti impositivi:
- CONTESTAZIONE n. 10G2021 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Veneto impugna la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia
n. 308 del 30/11/2023, con la quale i giudici di prime cure avevano parzialmente accolto il ricorso promosso dalla società Resistente_1 spa avverso l'atto di contestazione di violazione n. 10G/2021/TSA emesso dalla Regione Veneto, Direzione Ambiente, nel 2021, relativo al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla L. n. 549/95 ed alla L.R. N. 3/2000 (cosiddetta “ecotassa”) per il periodo d'imposta
2016 – 2017, pari a complessivi € 4.991.729,37, inclusi interessi e sanzioni.
La società Resistente_1 spa svolge attività di gestione di discariche e di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti. A partire dalla fine del 2015, a seguito dell'acquisto dalla società Società_1 srl del ramo d'azienda afferente la gestione di una discarica di rifiuti non pericolosi nel comune di Sommacampagna (VR), località
Siberie, la società era subentrata nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata dalla Regione
Veneto con Decreto n. 30 del 15.4.2016.
Tanto il gestore precedente, Società_1 srl, quanto la società avevano utilizzato come materiale per la copertura giornaliera dei rifiuti conferiti nella discarica di Sommacampagna la similargilla, acquistata a partire dal 2014 dall' impresa “Società_2 srl”, a sua volta autorizzata con AIA rilasciata dalla Regione Lombardia con Decreto n. 3885 del 13.5.2015.
L'atto di contestazione del 2021 (come quello precedentemente notificato per le medesime ragioni dalla
Regione Veneto per l'anno 2015), afferisce l'applicazione dell'ecotassa alla “similargilla” ritenuta dall' Ente territoriale, a seguito di specifica nota dell' ARPAV del 18.10.2017, rifiuto speciale non pericoloso, soggetto al pagamento del tributo.
La nota di ARPAV si fonda su due analisi di campioni di similargilla: la prima effettuata in data 24.3.2017, la seconda in data 25.9.2017. Solo nella prima, però, erano stati rinvenuti idrocarburi in concentrazione superiore al limite consentito dalla legge.
La Regione Veneto, facendo proprie le valutazioni tecniche di ARPAV, qualificava tutto il materiale qualificato come similargilla soggetto al pagamento dell'imposta, in quanto il suo utilizzo non sarebbe stato contemplato nel progetto approvato e nei successivi provvedimenti autorizzativi e non rispetterebbe i requisiti minimi stabiliti nella scheda tecnica e nell'autorizzazione AIA della regione Lombardia per poter essere qualificato materia prima seconda, idonea ad essere utilizzata come copertura e, quindi, esclusa dall'applicazione dell' imposta.
La nota ARPAV, inoltre, veniva notificata anche alla Provincia di Verona la quale disponeva, in data 24.10.2017, atto di diffida a Resistente_1, intimando alla società di sospendere il conferimento di similargilla.
Resistente_1, oltre ad impugnare avanti al Tar Veneto la diffida della Provincia di Verona e la nota di Arpav, impugnava avanti al giudice tributario di primo grado l'atto di contestazione della Regione deducendone l' illegittimità sia per omessa o carente motivazione, sia per l'infondatezza della qualificazione della similargilla come rifiuto speciale, soggetto al pagamento dell' ecotassa”.
In via pregiudiziale, chiedeva al giudice adito di voler disporre l'applicabilità, al giudizio de quo, di quanto previsto dall'art. 21 - bis del D.lgs. n. 74/2000, attribuendo efficacia di giudicato alla sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso), emessa dal Tribunale di
Verona nei confronti dei legali rappresentanti delle società Resistente_1 e Società_1.
Nel merito, sosteneva che la similargilla doveva essere considerata “materia prima seconda” ex art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, non soggetta, quindi, al pagamento dell' “ecotassa”.
I giudici di primo grado, pur facendo proprie le risultanze del processo penale per truffa tenutosi avanti al Tribunale di Verona nei confronti dei legali rappresentanti di Resistente_1 e Società_1 e conclusosi con sentenza n. 2585/23 di piena assoluzione ex art. 530 cpp perché il fatto non sussiste, dichiaravano, tuttavia, la legittimità dell'atto di contestazione e violazione impugnato e delle relative sanzioni limitatamente al carico di similargilla entrato in discarica il 24.3.2017. Spese compensate.
In sede di gravame, la Regione Veneto ripropone i medesimi motivi di doglianza, contestando la carenza di motivazione della sentenza impugnata e ribadendo la totale legittimità dell'atto impositivo;
contesta, altresì,
l'applicabilità, al caso de quo, dell'art. 21–bis del D.Lgs. n. 74/2000.
Si costituisce parte appellata riproponendo, altresì, in via incidentale, l'applicabilità, al caso de quo, dell'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000.
Nel merito, contesta la fondatezza della sentenza per la parte a sé sfavorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione pregiudiziale sollevata in via incidentale dalla società Resistente_1 spa in ordine all'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 è fondata e va accolta.
Come noto, infatti, secondo tale articolo, la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito ad un dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
A ciò va aggiunto che, in forza del comma 3 del precitato art. 21-bis, l'effetto del giudicato penale opera anche nei confronti della società a favore della quale ha agito il rappresentante legale o l'amministratore.
Ora, nel caso che ci occupa, la sentenza del Tribunale di Verona n. 2585/2023, depositata in data 14.8.2023,
è idonea a produrre effetto di giudicato nel processo tributario di merito pendente avanti questa Corte di secondo grado in quanto:
Si tratta di una sentenza pronunciata a seguito di dibattimento con la formula “il fatto non sussiste” e divenuta irrevocabile;
Si riferisce ad imputati che rivestivano la qualifica di amministratori della società Resistente_1; Alla data del 29.6.2024, giorno di entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, lett. l) n. 4 del D.Lgs. n. 87/2024, il processo tributario era pendente;
La sentenza penale si riferisce ai medesimi fatti storici oggetto del presente giudizio, ossia la pretesa natura di rifiuto della similargilla.
Pertanto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 21-bis del D.lgs. n. 74/2000, questa Corte, tenuto conto dell'esito della sentenza del Tribunale di Verona n. 2585/2023, accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'atto impugnato.
L'accoglimento dell' eccezione pregiudiziale assorbe gli ulteriori motivi di doglianza sollevati con l'appello incidentale da parte appellata.
Tenuto conto della particolare complessità della fattispecie e della recente novità normativa, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio nonché di quello cautelare.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello incidentale, riforma la sentenza impugnata accogliendo l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla società Resistente_1 spa.
Annulla l'atto impugnato.
Dispone la compensazione delle spese del presente giudizio nonché di quello cautelare.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
RI AR, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 822/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Regione Veneto - Dorsoduro 3901 30121 Venezia VE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 308/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 24/04/2024
Atti impositivi:
- CONTESTAZIONE n. 10G2021 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Veneto impugna la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia
n. 308 del 30/11/2023, con la quale i giudici di prime cure avevano parzialmente accolto il ricorso promosso dalla società Resistente_1 spa avverso l'atto di contestazione di violazione n. 10G/2021/TSA emesso dalla Regione Veneto, Direzione Ambiente, nel 2021, relativo al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla L. n. 549/95 ed alla L.R. N. 3/2000 (cosiddetta “ecotassa”) per il periodo d'imposta
2016 – 2017, pari a complessivi € 4.991.729,37, inclusi interessi e sanzioni.
La società Resistente_1 spa svolge attività di gestione di discariche e di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti. A partire dalla fine del 2015, a seguito dell'acquisto dalla società Società_1 srl del ramo d'azienda afferente la gestione di una discarica di rifiuti non pericolosi nel comune di Sommacampagna (VR), località
Siberie, la società era subentrata nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata dalla Regione
Veneto con Decreto n. 30 del 15.4.2016.
Tanto il gestore precedente, Società_1 srl, quanto la società avevano utilizzato come materiale per la copertura giornaliera dei rifiuti conferiti nella discarica di Sommacampagna la similargilla, acquistata a partire dal 2014 dall' impresa “Società_2 srl”, a sua volta autorizzata con AIA rilasciata dalla Regione Lombardia con Decreto n. 3885 del 13.5.2015.
L'atto di contestazione del 2021 (come quello precedentemente notificato per le medesime ragioni dalla
Regione Veneto per l'anno 2015), afferisce l'applicazione dell'ecotassa alla “similargilla” ritenuta dall' Ente territoriale, a seguito di specifica nota dell' ARPAV del 18.10.2017, rifiuto speciale non pericoloso, soggetto al pagamento del tributo.
La nota di ARPAV si fonda su due analisi di campioni di similargilla: la prima effettuata in data 24.3.2017, la seconda in data 25.9.2017. Solo nella prima, però, erano stati rinvenuti idrocarburi in concentrazione superiore al limite consentito dalla legge.
La Regione Veneto, facendo proprie le valutazioni tecniche di ARPAV, qualificava tutto il materiale qualificato come similargilla soggetto al pagamento dell'imposta, in quanto il suo utilizzo non sarebbe stato contemplato nel progetto approvato e nei successivi provvedimenti autorizzativi e non rispetterebbe i requisiti minimi stabiliti nella scheda tecnica e nell'autorizzazione AIA della regione Lombardia per poter essere qualificato materia prima seconda, idonea ad essere utilizzata come copertura e, quindi, esclusa dall'applicazione dell' imposta.
La nota ARPAV, inoltre, veniva notificata anche alla Provincia di Verona la quale disponeva, in data 24.10.2017, atto di diffida a Resistente_1, intimando alla società di sospendere il conferimento di similargilla.
Resistente_1, oltre ad impugnare avanti al Tar Veneto la diffida della Provincia di Verona e la nota di Arpav, impugnava avanti al giudice tributario di primo grado l'atto di contestazione della Regione deducendone l' illegittimità sia per omessa o carente motivazione, sia per l'infondatezza della qualificazione della similargilla come rifiuto speciale, soggetto al pagamento dell' ecotassa”.
In via pregiudiziale, chiedeva al giudice adito di voler disporre l'applicabilità, al giudizio de quo, di quanto previsto dall'art. 21 - bis del D.lgs. n. 74/2000, attribuendo efficacia di giudicato alla sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso), emessa dal Tribunale di
Verona nei confronti dei legali rappresentanti delle società Resistente_1 e Società_1.
Nel merito, sosteneva che la similargilla doveva essere considerata “materia prima seconda” ex art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, non soggetta, quindi, al pagamento dell' “ecotassa”.
I giudici di primo grado, pur facendo proprie le risultanze del processo penale per truffa tenutosi avanti al Tribunale di Verona nei confronti dei legali rappresentanti di Resistente_1 e Società_1 e conclusosi con sentenza n. 2585/23 di piena assoluzione ex art. 530 cpp perché il fatto non sussiste, dichiaravano, tuttavia, la legittimità dell'atto di contestazione e violazione impugnato e delle relative sanzioni limitatamente al carico di similargilla entrato in discarica il 24.3.2017. Spese compensate.
In sede di gravame, la Regione Veneto ripropone i medesimi motivi di doglianza, contestando la carenza di motivazione della sentenza impugnata e ribadendo la totale legittimità dell'atto impositivo;
contesta, altresì,
l'applicabilità, al caso de quo, dell'art. 21–bis del D.Lgs. n. 74/2000.
Si costituisce parte appellata riproponendo, altresì, in via incidentale, l'applicabilità, al caso de quo, dell'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000.
Nel merito, contesta la fondatezza della sentenza per la parte a sé sfavorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione pregiudiziale sollevata in via incidentale dalla società Resistente_1 spa in ordine all'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 è fondata e va accolta.
Come noto, infatti, secondo tale articolo, la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito ad un dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
A ciò va aggiunto che, in forza del comma 3 del precitato art. 21-bis, l'effetto del giudicato penale opera anche nei confronti della società a favore della quale ha agito il rappresentante legale o l'amministratore.
Ora, nel caso che ci occupa, la sentenza del Tribunale di Verona n. 2585/2023, depositata in data 14.8.2023,
è idonea a produrre effetto di giudicato nel processo tributario di merito pendente avanti questa Corte di secondo grado in quanto:
Si tratta di una sentenza pronunciata a seguito di dibattimento con la formula “il fatto non sussiste” e divenuta irrevocabile;
Si riferisce ad imputati che rivestivano la qualifica di amministratori della società Resistente_1; Alla data del 29.6.2024, giorno di entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, lett. l) n. 4 del D.Lgs. n. 87/2024, il processo tributario era pendente;
La sentenza penale si riferisce ai medesimi fatti storici oggetto del presente giudizio, ossia la pretesa natura di rifiuto della similargilla.
Pertanto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 21-bis del D.lgs. n. 74/2000, questa Corte, tenuto conto dell'esito della sentenza del Tribunale di Verona n. 2585/2023, accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'atto impugnato.
L'accoglimento dell' eccezione pregiudiziale assorbe gli ulteriori motivi di doglianza sollevati con l'appello incidentale da parte appellata.
Tenuto conto della particolare complessità della fattispecie e della recente novità normativa, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio nonché di quello cautelare.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello incidentale, riforma la sentenza impugnata accogliendo l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla società Resistente_1 spa.
Annulla l'atto impugnato.
Dispone la compensazione delle spese del presente giudizio nonché di quello cautelare.