Sentenza 18 gennaio 2002
Massime • 1
La legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore secondo una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza o titolarità del rapporto stesso, costituendo, per converso, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2002, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA RA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STAFFA, difesa dall'avvocato GIUSEPPE CHIAROLLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA GEN, SABATO 18 PUTIGNANO, in persona dell'amm.re Geom. VENTRELLA Giovanna, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L MANTEGAZZA 24, presso sig. LUIGI GARDIN, difesa dal avvocato MICHELE MASCOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 36/99 del Giudice di pace di PUTIGNANO, depositata il 24/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Michele MASCOLO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 23 ottobre 1997 AZ VI proponeva opposizione avverso il decreto del 6.7.97 con il quale il giudice di pace di Putignano le aveva ingiunto il pagamento, in favore del Condominio di Via Luigi Sabato di quella città, della somma di L.
1.471.814 per quote condominiali relative ad un appartamento ubicato al secondo piano dello stabile.
Deduceva l'opponente che non essendo neppur certa la sua qualità di erede dell'immobile nessun credito poteva esser preteso nei suoi confronti non possedendo essa ne' usando l'appartamento in discorso, tant'è che non le erano stati neppur spediti gli inviti a partecipare alle assemblee e tantomeno notificate le copie dei relativi verbali.
Costituitosi in giudizio il Condominio, in persona dell'amministratore pro-t4Rpore Giovanni Ventrella, contestava ogni deduzione avversaria osservando che come, da denuncia di successione presentata all'Ufficio del Registro di Gioia del Colle, la VI risultava comproprietaria con i fratelli AN e DO dell'immobile "de quo", già di proprietà, del comune genitore NI, che il debito relativo alle spese condominiali, suddiviso in parti eguali tra i coeredi, soggiaceva al disposto di cui all'art. 752 cc e che i citati congiunti della opponente avevano espressamente scelto e richiesto di effettuare il pagamento dei contributi condominiali versando somme in "acconto".
In esito all'istruttoria il giudice di pace, con sentenza del 24 marzo 1999, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento, in favore del Condominio, della metà delle spese del giudizio, compensate per il residuo. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione AZ VI sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso l'intimato Condominio.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia in riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione "del principio di carattere generale e costituzionale secondo il quale il processo deve svolgersi nei confronti della "giusta parte", e degli artt. 100 e 101 stesso codice, "che di tale principio sono la concreta applicazione al processo".
Osserva la ricorrente che il giudice di pace l'aveva erroneamente ritenuta coerede nella successione a VI NI e come tale comproprietaria dell'appartamento cui inerivano le spese condominiali oggetto della controversia.
Rileva che il Condominio, sul quale incombeva l'onere di provare la qualità di erede di essa VI, non aveva assolto nel giudizio di opposizione il relativo onere.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 34 cpc, in relazione al principio generale dell'ordinamento secondo cui non sarebbe consentito l'accertamento incidentale relativo allo "status" delle persone senza efficacia di giudicato. Il giudice di pace aveva attribuito ad essa VI la qualità di erede di VI NI, attribuzione avente efficacia di giudicato "ope legis", senza avere in tale materia la competenza. Sostiene la ricorrente di essere, allo stato, non erede ma soltanto, quale discendente del "de cuius", chiamata all'eredità e pertanto di non essere comproprietaria dell'appartamento "de quo" sino all'accettazione dell'eredità medesima.
I due motivi vanno congiuntamente esaminati involgendo essi sostanzialmente la dedotta e non riconosciuta carenza di legittimazione passiva della VI, richiesta del pagamento di quote condominiali di un appartamento del quale la predetta non si considerava comproprietaria in quanto non coerede ma semplice chiamata all'eredità del defunto genitore VI NI. La doglianza non può essere accolta.
Contesta, invero, in realtà la ricorrente la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, questione che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, non può dar luogo ad una pronuncia sulla legittimazione, ma ad una decisione sul merito (vedi tra le tante cass. n. 9427/87, n. 2458/88, n. 9737/90, n. 1375/93). A ciò consegue che, conformemente a Cass. S.U. n. 716/99, le censure di violazione di legge contenute nei suindicati motivi di ricorso, in quanto attinenti alla decisione di merito, non sono prospettabili in questa sede avverso una sentenza, quale quella che ne occupa, emessa secondo equità dal Giudice di pace (tale tipo di censura è stata infatti ritenuta proponibile soltanto per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria).
Con il terzo motivo rileva la ricorrente che all'impugnata sentenza era sfuggito che i crediti pretesi dal Condominio non potevano ritenersi "ereditari" trattandosi invece di oneri maturatì in epoca successiva alla scomparsa del "de cuius".
La censura, del tutto generica in quanto basata su un imprecisato stravolgimento del principio generale dell'ordinamento, in relazione ai c.d. debiti ereditari" si appalesa comunque inammissibile anche alla luce della richiamata sentenza di questa Corte a Sezioni Unite. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, con la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Condominio Via Gen. Sabato 18 di Putignano, delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 39.000 (euro 20.14), oltre a L. 500.000 (euro 258.23) per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2002