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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/11/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.V.G. 3171/2025 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LI FA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Gallarate
(VA), Via Manzoni n. 17;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ORIO CP_1 C.F._2
LA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Motta Visconti (MI), Via Valle
n. 16;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
CONCLUSIONI
“fermo restando le condizioni indicate nella sentenza n. 1027/2014 emessa nel procedimento R.G. n. 3409/2012 dal Tribunale di Pavia in data 13/10/2014 e depositata in data 19/11/2014, omologare la seguente modifica delle condizioni:
- revocare l'assegno divorzile previsto a carico del signor ed a favore della Parte_1 signora CP_1
- compensare integralmente tra le parti le spese legali del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
pag. 1 di 2 rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1027/2014, R.G. 3409/2012, emessa dal Tribunale di Pavia il 13.10.2014, di recepire la diversa regolamentazione adottata in punto di revoca dell'assegno divorzile precedentemente previsto a carico del Sig. in favore della Sig.ra avendo Parte_1 CP_1 il primo: “cessato la propria attività lavorativa ed avendo quale unica fonte di sostentamento la pensione” (Cfr. ricorso, pag. 2); che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra indicate.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio n. 1027/2014, R.G. 3409/2012, emessa dal
Tribunale di Pavia il 13.10.2014, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 3/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.V.G. 3171/2025 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LI FA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Gallarate
(VA), Via Manzoni n. 17;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ORIO CP_1 C.F._2
LA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Motta Visconti (MI), Via Valle
n. 16;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
CONCLUSIONI
“fermo restando le condizioni indicate nella sentenza n. 1027/2014 emessa nel procedimento R.G. n. 3409/2012 dal Tribunale di Pavia in data 13/10/2014 e depositata in data 19/11/2014, omologare la seguente modifica delle condizioni:
- revocare l'assegno divorzile previsto a carico del signor ed a favore della Parte_1 signora CP_1
- compensare integralmente tra le parti le spese legali del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
pag. 1 di 2 rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1027/2014, R.G. 3409/2012, emessa dal Tribunale di Pavia il 13.10.2014, di recepire la diversa regolamentazione adottata in punto di revoca dell'assegno divorzile precedentemente previsto a carico del Sig. in favore della Sig.ra avendo Parte_1 CP_1 il primo: “cessato la propria attività lavorativa ed avendo quale unica fonte di sostentamento la pensione” (Cfr. ricorso, pag. 2); che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra indicate.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio n. 1027/2014, R.G. 3409/2012, emessa dal
Tribunale di Pavia il 13.10.2014, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 3/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2