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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 27/02/2026, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1774/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: PENNISI FILIPPO, Presidente
RESTA NE, LA
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7697/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Catania
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239018403860 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.12.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento sopraindicata, con cui si richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 19.821,63 per Irpef e IVA anno 2009, contestando la sussistenza della pretesa per intervenuta prescrizione della stessa.
Chiedeva quindi, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Agente della Riscossione, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Con memoria depositata in atti, parte ricorrente comunicava di aver provveduto a richiedere la rateizzazione del debito e di rinunciare al giudizio.
Indi, all'esito dell'udienza in data 01.12.2025, assenti le parti, la controversia veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dato atto della estinzione del giudizio ex art. 46 D.lgs. 546/92 per intervenuta rinuncia al giudizio avendo la parte istante in relazione alla pretesa tributaria per cui è causa provveduto a richiedere la rateizzazione del debito..
In ragione di quanto sopra, spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio ex art. 46 D.lgs. 546/92. Spese compensate.
Catania, 01.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Resta dott. Filippo Pennisi
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: PENNISI FILIPPO, Presidente
RESTA NE, LA
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7697/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Catania
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239018403860 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.12.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento sopraindicata, con cui si richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 19.821,63 per Irpef e IVA anno 2009, contestando la sussistenza della pretesa per intervenuta prescrizione della stessa.
Chiedeva quindi, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Agente della Riscossione, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Con memoria depositata in atti, parte ricorrente comunicava di aver provveduto a richiedere la rateizzazione del debito e di rinunciare al giudizio.
Indi, all'esito dell'udienza in data 01.12.2025, assenti le parti, la controversia veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dato atto della estinzione del giudizio ex art. 46 D.lgs. 546/92 per intervenuta rinuncia al giudizio avendo la parte istante in relazione alla pretesa tributaria per cui è causa provveduto a richiedere la rateizzazione del debito..
In ragione di quanto sopra, spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio ex art. 46 D.lgs. 546/92. Spese compensate.
Catania, 01.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Resta dott. Filippo Pennisi