TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 587/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 587/2024 Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto ricorso ex artt. 337 ter c.c. e 473 bis.12 e ss. c.p.c.
TRA
(C.F.: ), nata il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
OG (NA) alla via Passanti Flocco n. 38, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Abate
Minichini n. 3 presso lo studio dell'avv. Francesca Maria Passarella, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Pompei (NA) e residente in [...], elettivamente domiciliato in
Pompei (NA) alla Traversa Pironti, presso lo studio dell'avv. Laura Acanfora che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente nelle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.04.2025 si è riportata alle conclusioni rassegnate nelle note ex art. 473 bis.28 c.p.c.: 1. disporre l'affidamento Per_ condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, con disciplina del diritto
1 di visita del padre;
2. disporre l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo, tenendo conto della tenera età, delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore, le decisioni di maggior interesse per la stessa – riguardanti l'istruzione,
l'educazione e la salute- mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, disporre l'esercizio da parte della ricorrente collocataria;
3. dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al CP_1
Per_ mantenimento della piccola con la corresponsione di una somma mensile pari ad € 400,00
(quattrocento/00euro), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico postale e/o bancario sul c/c della ricorrente;
4. dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire alle spese straordinarie previamente concordate (a CP_1 titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive …) nella percentuale del 50% mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore dovranno essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
5. emettere ogni altro ed opportuno provvedimento in favore della minore.
Parte resistente nelle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 14.04.2025 ha reiterato le conclusioni in atti: - disporre l'affidamento condiviso della minore stabilmente Persona_2 collocata presso la madre, in OG (Na), alla Via Passanti Flocco n.38; - prevedere e regolamentare i tempi di permanenza della minore con il padre secondo il calendario prospettato dal
G.D. con provvedimento del 19.06.2024; - fissare, a titolo di contributo al mantenimento della minore la somma mensile non superiore ad € 300,00 (trecento/00), disponendo che la contribuzione alle spese straordinarie segua il protocollo in uso presso codesto Tribunale;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Il P.M., in data 03.06.2025, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.02.2024, deduceva di aver intrapreso una stabile Parte_1 convivenza con il resistente nell'ottobre del 2018, durata circa 4 anni, nel corso della quale è nata una Per_ figlia, in data 18.12.2021 a Pompei, regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori all'atto della nascita.
Deduceva che la convivenza tra le parti, già difficile ed infelice prima dell'arrivo della bambina, si incrinava fino ad un'insanabile incompatibilità e conflittualità, dovute particolarmente al disinteressamento del ai doveri ed obblighi verso la figlia;
pertanto, nel mese di novembre CP_1
2023, il resistente lasciava la casa familiare per trasferirsi presso i genitori, ove all'attualità domicilia.
Aggiungeva di provvedere a tutti bisogni primari della minore, così come alle spese straordinarie, con l'aiuto dei propri familiari, limitandosi il al pagamento della retta mensile dell'asilo CP_1
2 nido. Fatte queste premesse, domandava all'intestato Tribunale di affidare congiuntamente la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé e di disciplinare il diritto di visita del padre, nonché di prevedere in capo al resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento Per_ della piccola con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese.
Designato il giudice relatore delegato e fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava la ricostruzione dei fatti fornita dalla ricorrente deducendo di non essersi mai sottratto ai propri obblighi di genitore;
precisava di svolgere l'attività di meccanico presso la Car System S.a.s. di Boscoreale, di percepire una somma pari a circa euro 800,00 mensili, avendo subito una riduzione dello stipendio, e di aver lasciato la casa che condivideva con la ricorrente e la figlia, vivendo attualmente presso l'abitazione dei propri genitori. Per tali ragioni, si opponeva alle richieste di contenuto economico avanzate dalla ricorrente e domandava porsi a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma mensile non superiore ad euro 300,00.
All'esito dell'udienza del 17.06.2024, sentite le parti, il giudice delegato, in via provvisoria disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e disciplinava il diritto di visita del padre;
poneva a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ciascun mese l'assegno di euro 350,00 Parte_1 per il contributo al mantenimento della figlia, oltre 50% delle spese straordinarie;
rinviava, infine, all'udienza del 3.2.2025 per la comparizione personale delle parti invitandole a valutare una soluzione bonaria della controversia.
Disposta la riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore, all'udienza del 05.02.2025 venivano nuovamente sentite le parti, le quali davano atto di un sereno rapporto della minore con il padre ma reiteravano le rispettive richieste in ordine ai profili di carattere economico;
pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 16.04.2025 per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 17.04.2025, in sostituzione dell'udienza del 16.04.2025, la causa veniva assunta in decisione disponendo nuovamente la trasmissione degli atti al PM per rendere le conclusioni.
Regime di affidamento del figlio minore e regolamentazione del diritto di visita
Al riguardo, il Collegio ritiene che non ricorrano elementi ostativi all'affidamento condiviso della Per_ figlia minore ad entrambi i genitori, costituendo esso a norma dell'art. 337 ter c.c. la regola generale, a cui può derogarsi esclusivamente ove sia provato che sia contrario all'interesse del minore ai sensi dell'art. 337 quater c.c..
3 In merito, è condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c. può derogarsi solo ove esso risulti «contrario all'interesse del minore» ai sensi dell'art. 337-quater c.c. (già art. 155-bis, comma 1, c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato. Ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili, pertanto, tutte le volte in cui si manifesti una carenza educativa o inidoneità educativa come, ad esempio, nei casi in cui il genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso o manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva” (cfr. Tribunale Roma sez. I, 16/06/2017; Cassazione civile sez. I,
30/09/2011, n.20075; Cassazione civile sez. I, 17/12/2009, n.26587).
Ciò detto, alcuna criticità è emersa dagli atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti in sede di comparizione;
inoltre, la ricorrente, all'udienza del 5.02.2025, ha dichiarato “non ho niente da dire in merito ai rapporti del padre con la figlia, in quanto la vede regolarmente e la bambina dorme anche a casa del padre;
questo mese ha dormito anche più spesso perché me lo ha chiesto e il padre si è reso disponibile”. Pertanto, il Tribunale ritiene di confermare quanto provvisoriamente previsto e disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre con cui ha sempre convissuto. Quanto, poi, al diritto-dovere di frequentazione del padre, quale genitore non collocatario, esso va disciplinato come indicato in dispositivo, confermando quanto già previsto in sede di provvedimenti provvisori come richiesto dalle medesime parti.
Assegno di mantenimento per la figlia minore
Con riguardo ai profili patrimoniali, va previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo per il mantenimento del figlio minore.
Va, invero, precisato che in merito all'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, l'art. 337 ter c.c., co. 4, prevede che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, da quanto dichiarato dalle parti, risulta che la ricorrente - che non ha allegato alcuna documentazione reddituale - lavora come procacciatrice di affari, percependo, a suo dire, uno stipendio di euro 700,00/800,00 mensili in media;
percepisce, inoltre, interamente l'assegno unico nella misura di euro 150,00; abita unitamente alla minore in una casa condotta in locazione per un
4 canone di euro 400,00 mensili, cui si aggiunge la spesa mensile di euro 350,00 per l'asilo nido della bambina.
Quanto, invece, alla condizione economica del resistente, questi lavora come meccanico presso un'officina con uno stipendio mensile di circa euro 900,00/1.000,00 e svolge lavoretti saltuari guadagnando complessivamente non più di euro 1.200,00 al mese. Dalle certificazioni uniche allegate alla comparsa di costituzione, risulta un reddito lordo annuale da lavoro dipendente a tempo indeterminato di euro 5.007,84 (CUD 2022), di euro 13.179,86 (CUD 2023) e di euro 13.651,94
(CUD 2024). All'udienza del 5.02.2025 ha, poi, dichiarato di aver contratto un debito (della durata di quattro anni per un ammontare di euro 500,00 al mese, come precisato in sede di comparsa conclusionale) finalizzato alla costruzione di una piccola casa ove poter abitare autonomamente, realizzata su un appezzamento di terreno di proprietà del padre
Dunque, sulla scorta di tali elementi, della tenera età della minore e delle esigenze della medesima, si reputa equo determinare in euro 300,00 la somma che il resistente sarà tenuto a versare alla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia minore, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e il contegno processuale delle parti, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede: Per_ 1) dispone l'affido condiviso della figlia minore nata a Pompei il [...], ad [...] i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore quando vorrà, previo accordo con la madre e, comunque, almeno secondo il seguente calendario:
- due pomeriggi a settimana, il lunedì e il venerdì dalle ore 19:30 alle ore 21:30;
- dalle 19:30 del mercoledì fino alla mattina del giovedì, quando il padre la accompagnerà a scuola;
- a fine settimana alterni, dalle ore 16:00 del sabato alla sera della domenica ore 21:00;
- in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 26 dicembre o dal 30 dicembre al
1° gennaio;
- sempre ad anni alterni, in occasione delle vacanze scolastiche pasquali, la Domenica di Pasqua
o il lunedì in Albis;
5 - durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- sempre secondo il criterio dell'alternanza in occasione delle altre festività, “ponti” e ricorrenze infrannuali;
- il padre potrà altresì contattare quotidianamente la figlia via telefono o videochiamata in una fascia oraria da concordare tra le parti;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ciascun mese, l'importo di euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
4) pone a carico di ciascun genitore metà delle spese straordinarie per la figlia purché previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3.06.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 587/2024 Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto ricorso ex artt. 337 ter c.c. e 473 bis.12 e ss. c.p.c.
TRA
(C.F.: ), nata il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
OG (NA) alla via Passanti Flocco n. 38, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Abate
Minichini n. 3 presso lo studio dell'avv. Francesca Maria Passarella, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Pompei (NA) e residente in [...], elettivamente domiciliato in
Pompei (NA) alla Traversa Pironti, presso lo studio dell'avv. Laura Acanfora che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente nelle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.04.2025 si è riportata alle conclusioni rassegnate nelle note ex art. 473 bis.28 c.p.c.: 1. disporre l'affidamento Per_ condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, con disciplina del diritto
1 di visita del padre;
2. disporre l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo, tenendo conto della tenera età, delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore, le decisioni di maggior interesse per la stessa – riguardanti l'istruzione,
l'educazione e la salute- mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, disporre l'esercizio da parte della ricorrente collocataria;
3. dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al CP_1
Per_ mantenimento della piccola con la corresponsione di una somma mensile pari ad € 400,00
(quattrocento/00euro), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico postale e/o bancario sul c/c della ricorrente;
4. dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire alle spese straordinarie previamente concordate (a CP_1 titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive …) nella percentuale del 50% mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore dovranno essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
5. emettere ogni altro ed opportuno provvedimento in favore della minore.
Parte resistente nelle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 14.04.2025 ha reiterato le conclusioni in atti: - disporre l'affidamento condiviso della minore stabilmente Persona_2 collocata presso la madre, in OG (Na), alla Via Passanti Flocco n.38; - prevedere e regolamentare i tempi di permanenza della minore con il padre secondo il calendario prospettato dal
G.D. con provvedimento del 19.06.2024; - fissare, a titolo di contributo al mantenimento della minore la somma mensile non superiore ad € 300,00 (trecento/00), disponendo che la contribuzione alle spese straordinarie segua il protocollo in uso presso codesto Tribunale;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Il P.M., in data 03.06.2025, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.02.2024, deduceva di aver intrapreso una stabile Parte_1 convivenza con il resistente nell'ottobre del 2018, durata circa 4 anni, nel corso della quale è nata una Per_ figlia, in data 18.12.2021 a Pompei, regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori all'atto della nascita.
Deduceva che la convivenza tra le parti, già difficile ed infelice prima dell'arrivo della bambina, si incrinava fino ad un'insanabile incompatibilità e conflittualità, dovute particolarmente al disinteressamento del ai doveri ed obblighi verso la figlia;
pertanto, nel mese di novembre CP_1
2023, il resistente lasciava la casa familiare per trasferirsi presso i genitori, ove all'attualità domicilia.
Aggiungeva di provvedere a tutti bisogni primari della minore, così come alle spese straordinarie, con l'aiuto dei propri familiari, limitandosi il al pagamento della retta mensile dell'asilo CP_1
2 nido. Fatte queste premesse, domandava all'intestato Tribunale di affidare congiuntamente la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé e di disciplinare il diritto di visita del padre, nonché di prevedere in capo al resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento Per_ della piccola con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese.
Designato il giudice relatore delegato e fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava la ricostruzione dei fatti fornita dalla ricorrente deducendo di non essersi mai sottratto ai propri obblighi di genitore;
precisava di svolgere l'attività di meccanico presso la Car System S.a.s. di Boscoreale, di percepire una somma pari a circa euro 800,00 mensili, avendo subito una riduzione dello stipendio, e di aver lasciato la casa che condivideva con la ricorrente e la figlia, vivendo attualmente presso l'abitazione dei propri genitori. Per tali ragioni, si opponeva alle richieste di contenuto economico avanzate dalla ricorrente e domandava porsi a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma mensile non superiore ad euro 300,00.
All'esito dell'udienza del 17.06.2024, sentite le parti, il giudice delegato, in via provvisoria disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e disciplinava il diritto di visita del padre;
poneva a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ciascun mese l'assegno di euro 350,00 Parte_1 per il contributo al mantenimento della figlia, oltre 50% delle spese straordinarie;
rinviava, infine, all'udienza del 3.2.2025 per la comparizione personale delle parti invitandole a valutare una soluzione bonaria della controversia.
Disposta la riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore, all'udienza del 05.02.2025 venivano nuovamente sentite le parti, le quali davano atto di un sereno rapporto della minore con il padre ma reiteravano le rispettive richieste in ordine ai profili di carattere economico;
pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 16.04.2025 per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 17.04.2025, in sostituzione dell'udienza del 16.04.2025, la causa veniva assunta in decisione disponendo nuovamente la trasmissione degli atti al PM per rendere le conclusioni.
Regime di affidamento del figlio minore e regolamentazione del diritto di visita
Al riguardo, il Collegio ritiene che non ricorrano elementi ostativi all'affidamento condiviso della Per_ figlia minore ad entrambi i genitori, costituendo esso a norma dell'art. 337 ter c.c. la regola generale, a cui può derogarsi esclusivamente ove sia provato che sia contrario all'interesse del minore ai sensi dell'art. 337 quater c.c..
3 In merito, è condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c. può derogarsi solo ove esso risulti «contrario all'interesse del minore» ai sensi dell'art. 337-quater c.c. (già art. 155-bis, comma 1, c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato. Ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili, pertanto, tutte le volte in cui si manifesti una carenza educativa o inidoneità educativa come, ad esempio, nei casi in cui il genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso o manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva” (cfr. Tribunale Roma sez. I, 16/06/2017; Cassazione civile sez. I,
30/09/2011, n.20075; Cassazione civile sez. I, 17/12/2009, n.26587).
Ciò detto, alcuna criticità è emersa dagli atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti in sede di comparizione;
inoltre, la ricorrente, all'udienza del 5.02.2025, ha dichiarato “non ho niente da dire in merito ai rapporti del padre con la figlia, in quanto la vede regolarmente e la bambina dorme anche a casa del padre;
questo mese ha dormito anche più spesso perché me lo ha chiesto e il padre si è reso disponibile”. Pertanto, il Tribunale ritiene di confermare quanto provvisoriamente previsto e disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre con cui ha sempre convissuto. Quanto, poi, al diritto-dovere di frequentazione del padre, quale genitore non collocatario, esso va disciplinato come indicato in dispositivo, confermando quanto già previsto in sede di provvedimenti provvisori come richiesto dalle medesime parti.
Assegno di mantenimento per la figlia minore
Con riguardo ai profili patrimoniali, va previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo per il mantenimento del figlio minore.
Va, invero, precisato che in merito all'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, l'art. 337 ter c.c., co. 4, prevede che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, da quanto dichiarato dalle parti, risulta che la ricorrente - che non ha allegato alcuna documentazione reddituale - lavora come procacciatrice di affari, percependo, a suo dire, uno stipendio di euro 700,00/800,00 mensili in media;
percepisce, inoltre, interamente l'assegno unico nella misura di euro 150,00; abita unitamente alla minore in una casa condotta in locazione per un
4 canone di euro 400,00 mensili, cui si aggiunge la spesa mensile di euro 350,00 per l'asilo nido della bambina.
Quanto, invece, alla condizione economica del resistente, questi lavora come meccanico presso un'officina con uno stipendio mensile di circa euro 900,00/1.000,00 e svolge lavoretti saltuari guadagnando complessivamente non più di euro 1.200,00 al mese. Dalle certificazioni uniche allegate alla comparsa di costituzione, risulta un reddito lordo annuale da lavoro dipendente a tempo indeterminato di euro 5.007,84 (CUD 2022), di euro 13.179,86 (CUD 2023) e di euro 13.651,94
(CUD 2024). All'udienza del 5.02.2025 ha, poi, dichiarato di aver contratto un debito (della durata di quattro anni per un ammontare di euro 500,00 al mese, come precisato in sede di comparsa conclusionale) finalizzato alla costruzione di una piccola casa ove poter abitare autonomamente, realizzata su un appezzamento di terreno di proprietà del padre
Dunque, sulla scorta di tali elementi, della tenera età della minore e delle esigenze della medesima, si reputa equo determinare in euro 300,00 la somma che il resistente sarà tenuto a versare alla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia minore, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e il contegno processuale delle parti, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede: Per_ 1) dispone l'affido condiviso della figlia minore nata a Pompei il [...], ad [...] i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore quando vorrà, previo accordo con la madre e, comunque, almeno secondo il seguente calendario:
- due pomeriggi a settimana, il lunedì e il venerdì dalle ore 19:30 alle ore 21:30;
- dalle 19:30 del mercoledì fino alla mattina del giovedì, quando il padre la accompagnerà a scuola;
- a fine settimana alterni, dalle ore 16:00 del sabato alla sera della domenica ore 21:00;
- in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 26 dicembre o dal 30 dicembre al
1° gennaio;
- sempre ad anni alterni, in occasione delle vacanze scolastiche pasquali, la Domenica di Pasqua
o il lunedì in Albis;
5 - durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- sempre secondo il criterio dell'alternanza in occasione delle altre festività, “ponti” e ricorrenze infrannuali;
- il padre potrà altresì contattare quotidianamente la figlia via telefono o videochiamata in una fascia oraria da concordare tra le parti;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ciascun mese, l'importo di euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
4) pone a carico di ciascun genitore metà delle spese straordinarie per la figlia purché previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3.06.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
6