CASS
Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2024, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA CI SS nato il [...] a [...] avverso la sentenza emessa il 13/02/2023 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia °dello, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 4 agosto 2022 dal Tribunale di Napoli, che condannava SS CI alla pena di legge per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Si contesta all'imputato di avere detenuto a fini di spaccio 101 grammi di cocaina. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2105 Anno 2024 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 17/10/2023 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione CI, lamentando l'erronea mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione. L'unico accertamento espletato rispetto alla droga sequestrata è il narcotest, mentre non vi è alcuna prova in atti circa la qualità e l'effettivo numero di dosi ricavabili dallo stupefacente sequestrato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indiczte. 2. Si palesa manifestamente infondato e aspecifico il motivo con il quale si ripropone la tesi, già invocata e motivatamente disattesa, della riconducibilità del fatto all'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90. Considerato che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, per entrambi i giudici di merito l'episodio contestato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, come complessivamente apprezzato alla luce della tipologia pesante dello stupefacente, del peso ponderale della sostanza, pari a gr. 101,52, nonché della circostanza che, presentandosi lo stupefacente sotto forma di "pietre", lo stesso doveva essere "tagliata", elemento qualitativo significativo di potenzialità diffusiva e conseguente danno per la salute pubblica maggiore rispetto a quella che emerge dal mero dato quantitativo. 2.1.La motivazione della sentenza impugnata si presenta, quindi, ineccepibile in linea di diritto e, poiché congruamente e logicamente argomentata nella ricostruzione probatoria e nell'apprezzamento del fatto, insindacabile in sede di controllo di legittimità. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia °dello, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 4 agosto 2022 dal Tribunale di Napoli, che condannava SS CI alla pena di legge per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Si contesta all'imputato di avere detenuto a fini di spaccio 101 grammi di cocaina. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2105 Anno 2024 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 17/10/2023 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione CI, lamentando l'erronea mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione. L'unico accertamento espletato rispetto alla droga sequestrata è il narcotest, mentre non vi è alcuna prova in atti circa la qualità e l'effettivo numero di dosi ricavabili dallo stupefacente sequestrato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indiczte. 2. Si palesa manifestamente infondato e aspecifico il motivo con il quale si ripropone la tesi, già invocata e motivatamente disattesa, della riconducibilità del fatto all'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90. Considerato che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, per entrambi i giudici di merito l'episodio contestato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, come complessivamente apprezzato alla luce della tipologia pesante dello stupefacente, del peso ponderale della sostanza, pari a gr. 101,52, nonché della circostanza che, presentandosi lo stupefacente sotto forma di "pietre", lo stesso doveva essere "tagliata", elemento qualitativo significativo di potenzialità diffusiva e conseguente danno per la salute pubblica maggiore rispetto a quella che emerge dal mero dato quantitativo. 2.1.La motivazione della sentenza impugnata si presenta, quindi, ineccepibile in linea di diritto e, poiché congruamente e logicamente argomentata nella ricostruzione probatoria e nell'apprezzamento del fatto, insindacabile in sede di controllo di legittimità. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2023 Il Presidente