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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 29/01/2026, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 819/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
RM AE BI, AT
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3979/2023 depositato il 14/08/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 208/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
6 e pubblicata il 20/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012W01636/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012W01636/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012W01636/2017 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede l'accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: Nessuna costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa, sez.6, con sentenza emessa il 27.9.2022, ha accolto il ricorso proposto dal signor Resistente_1 avverso avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa, per IRPEF ed altro, per il periodo di imposta dell'anno 2012.
L'avviso impugnato era scaturito da altro avviso di accertamento emesso nei confronti della società Società_1 S.r.l., della quale il Resistente_1 era socio con quota del 40%, unitamente al signor Nominativo_1 e Nominativo_2, rispettivamente detentori delle rimanti quote del 40% e del 20%.
L'avviso emesso nei confronti della società aveva accertato un maggior reddito di impresa, non transitato nel suo conto economico, di €.64.342,00. Tale avviso era devenuto definitivo a seguito di sentenza della
CGT di Siracusa con sentenza n.3811 del 25.10.2021 che non risulta essere stata appellata.
Ciò posto, con l'avviso notificato al Resistente_1, era stato accertato un reddito di capitale, dovuto alla sua partecipazione alla detta società di €.12.796,00, tenuto conto che quello accertato alla società era stato poi quantificato, ex art.47 del TUIR limitatamente nella misura del 49,72%, e ciò considerato (€.34.342,00
x 49,72%) si era ritenuto un reddito presuntivamente distribuito a tutti i soci di complessive €.31.991,00
La Corte adita ha rilevato l'illegittimità dell'avviso notificato al socio Resistente_1, pro quota, in quanto l'Ufficio avrebbe omesso l'elemento relativo all'estinzione della società in data 12.2.2015, e ciò avrebbe comportato la verifica dell'applicabilità dell'art.36, commi 3 e 5 del DPR n.602/73 che dispone la responsabilità e gli obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci, in considerazione dei beni sociali a loro assegnati durante la liquidazione, dei quali non si fa riferimento nell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate ha appellato la sentenza de qua perché ritenuta errata.
Ciò in quanto l'esame e applicabilità dell'art.36, commi 3 e 6, del DPR n.602/73, sarebbero stati corretti.
Non solo, ma è stato rilevato che l'avvenuta distribuzione in favore dei soci del capitale sociale e delle riserve, sarebbe scaturito dal bilancio finale di liquidazione, essendo il relativo totale pari alla perdita di esercizio con un totale di patrimonio netto pari a zero. Con rilevanza, peraltro, nel caso concreto, dell'applicabilità dell'art.28, comma 4 Dlgs. n.175/2014, alla società la cui cancellazione risaliva al
30.1.2015, e che peraltro aveva modificato il citato art.36 del DPR n.62/73.
Non risulta costituito in questa fase il contribuente appellato.
All'udienza del 18.11.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti seguenti.
Va premesso che l'art. 36 del DPR n. 602/73, relativo a "responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci", prevede che: - "i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti";
- "la disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori";
- "i soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria";
- "le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili";
- "la responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del DPR 29.09.73 n. 600";
- "avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al DPR 26.10.72 n. 636 . Si applica il primo comma dell'articolo 39".
L'art. 28 del D.Lgs. 21.11.2014 n. 175, nel modificare nel modo descritto il comma 3 dell'art. 36, ha anche previsto, al comma 4, che "ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del
Registro delle Imprese”
Il fatto che la società sia stata estinta il 12.2.2015, previa richiesta del 30.1.2015, rende perfettamente applicabile la citata disposizione al caso in esame.
In sostanza, è stato previsto che la Società, cancellata dal registro delle imprese e, quindi, estinta alla stregua della nuova formulazione di cui all'art.2495c.c., comunque possa rimanere in vita nei cinque anni successivi alla cancellazione, con riferimento limitato alle sole ipotesi in cui l'A.F. debba effettuare l'attività
d'accertamento.
Quindi, riassumendo, il comma 3 prevede sì che i soci possano essere ritenuti “responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma”, ma solo se, nella misura in cui, abbiano “ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dal liquidatori durante il tempo della liquidazione”.
La Corte di 1° grado ha ritenuto che nel caso in esame non sussistesse il descritto requisito, perché,
“nella fattispecie, l'avvenuta distribuzione in favore dei soci del capitale sociale e delle riserve si evince dal bilancio finale di liquidazione prodotto dallo stesso ricorrente, essendo il relativo totale pari alla perdita di esercizio con un totale di patrimonio netto a pari a zero”.
Però, non si è tenuto conto che la ristretta base societaria configura il presupposto sufficiente per poter presumere che gli utili non imputati a bilancio siano stati ripartiti pro quota tra i soci extracontabilmente
(Cass.3896/2008).
Tuttavia, poiché la CTG, sez.7, di questa Corte ha accertato, nel ricorso del socio Nominativo_2, con sentenza del 17.11.2025, che in effetti, dal bilancio prodotto quella distribuzione di utili, pari a €.21.393,00, risulta, riferita al 2014, il Collegio ritiene che sussista il presupposto richiesto dalla citata disposizione per ritenere responsabili i soci delle imposte della Società, nei limiti della detta distribuzione, e quindi anche per l'attuale appellato secondo la sua quota di partecipazione del 40%.
Con la conseguenza che l'appello va accolto solo in questa misura, e rigettato per il resto.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
In riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'appello dell'ufficio e conferma l'originario avviso di accertamento nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
AL, 18.11.2025
RA AL GN NA
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
RM AE BI, AT
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3979/2023 depositato il 14/08/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 208/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
6 e pubblicata il 20/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012W01636/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012W01636/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012W01636/2017 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede l'accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: Nessuna costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa, sez.6, con sentenza emessa il 27.9.2022, ha accolto il ricorso proposto dal signor Resistente_1 avverso avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa, per IRPEF ed altro, per il periodo di imposta dell'anno 2012.
L'avviso impugnato era scaturito da altro avviso di accertamento emesso nei confronti della società Società_1 S.r.l., della quale il Resistente_1 era socio con quota del 40%, unitamente al signor Nominativo_1 e Nominativo_2, rispettivamente detentori delle rimanti quote del 40% e del 20%.
L'avviso emesso nei confronti della società aveva accertato un maggior reddito di impresa, non transitato nel suo conto economico, di €.64.342,00. Tale avviso era devenuto definitivo a seguito di sentenza della
CGT di Siracusa con sentenza n.3811 del 25.10.2021 che non risulta essere stata appellata.
Ciò posto, con l'avviso notificato al Resistente_1, era stato accertato un reddito di capitale, dovuto alla sua partecipazione alla detta società di €.12.796,00, tenuto conto che quello accertato alla società era stato poi quantificato, ex art.47 del TUIR limitatamente nella misura del 49,72%, e ciò considerato (€.34.342,00
x 49,72%) si era ritenuto un reddito presuntivamente distribuito a tutti i soci di complessive €.31.991,00
La Corte adita ha rilevato l'illegittimità dell'avviso notificato al socio Resistente_1, pro quota, in quanto l'Ufficio avrebbe omesso l'elemento relativo all'estinzione della società in data 12.2.2015, e ciò avrebbe comportato la verifica dell'applicabilità dell'art.36, commi 3 e 5 del DPR n.602/73 che dispone la responsabilità e gli obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci, in considerazione dei beni sociali a loro assegnati durante la liquidazione, dei quali non si fa riferimento nell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate ha appellato la sentenza de qua perché ritenuta errata.
Ciò in quanto l'esame e applicabilità dell'art.36, commi 3 e 6, del DPR n.602/73, sarebbero stati corretti.
Non solo, ma è stato rilevato che l'avvenuta distribuzione in favore dei soci del capitale sociale e delle riserve, sarebbe scaturito dal bilancio finale di liquidazione, essendo il relativo totale pari alla perdita di esercizio con un totale di patrimonio netto pari a zero. Con rilevanza, peraltro, nel caso concreto, dell'applicabilità dell'art.28, comma 4 Dlgs. n.175/2014, alla società la cui cancellazione risaliva al
30.1.2015, e che peraltro aveva modificato il citato art.36 del DPR n.62/73.
Non risulta costituito in questa fase il contribuente appellato.
All'udienza del 18.11.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti seguenti.
Va premesso che l'art. 36 del DPR n. 602/73, relativo a "responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci", prevede che: - "i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti";
- "la disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori";
- "i soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria";
- "le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili";
- "la responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del DPR 29.09.73 n. 600";
- "avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al DPR 26.10.72 n. 636 . Si applica il primo comma dell'articolo 39".
L'art. 28 del D.Lgs. 21.11.2014 n. 175, nel modificare nel modo descritto il comma 3 dell'art. 36, ha anche previsto, al comma 4, che "ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del
Registro delle Imprese”
Il fatto che la società sia stata estinta il 12.2.2015, previa richiesta del 30.1.2015, rende perfettamente applicabile la citata disposizione al caso in esame.
In sostanza, è stato previsto che la Società, cancellata dal registro delle imprese e, quindi, estinta alla stregua della nuova formulazione di cui all'art.2495c.c., comunque possa rimanere in vita nei cinque anni successivi alla cancellazione, con riferimento limitato alle sole ipotesi in cui l'A.F. debba effettuare l'attività
d'accertamento.
Quindi, riassumendo, il comma 3 prevede sì che i soci possano essere ritenuti “responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma”, ma solo se, nella misura in cui, abbiano “ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dal liquidatori durante il tempo della liquidazione”.
La Corte di 1° grado ha ritenuto che nel caso in esame non sussistesse il descritto requisito, perché,
“nella fattispecie, l'avvenuta distribuzione in favore dei soci del capitale sociale e delle riserve si evince dal bilancio finale di liquidazione prodotto dallo stesso ricorrente, essendo il relativo totale pari alla perdita di esercizio con un totale di patrimonio netto a pari a zero”.
Però, non si è tenuto conto che la ristretta base societaria configura il presupposto sufficiente per poter presumere che gli utili non imputati a bilancio siano stati ripartiti pro quota tra i soci extracontabilmente
(Cass.3896/2008).
Tuttavia, poiché la CTG, sez.7, di questa Corte ha accertato, nel ricorso del socio Nominativo_2, con sentenza del 17.11.2025, che in effetti, dal bilancio prodotto quella distribuzione di utili, pari a €.21.393,00, risulta, riferita al 2014, il Collegio ritiene che sussista il presupposto richiesto dalla citata disposizione per ritenere responsabili i soci delle imposte della Società, nei limiti della detta distribuzione, e quindi anche per l'attuale appellato secondo la sua quota di partecipazione del 40%.
Con la conseguenza che l'appello va accolto solo in questa misura, e rigettato per il resto.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
In riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'appello dell'ufficio e conferma l'originario avviso di accertamento nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
AL, 18.11.2025
RA AL GN NA