TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/10/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha La Dr.ssa. Patrizia pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 C.C. e norme speciali
Promossa da
Parte 1 nata a [...] il [...] C.F.. C.F. 1
con l'Avv. Isabella Maltese
ATTICE
CONTRO
Controparte 1 nato a Lentini il 27.11.1954C.F. C.F. 2
Parte_2 nata a [...] il [...] C.F. C.F. 3
Entrambi con l'Avv. Marcello Iaca
-OSSINO CP 2 nato a [...] il 20.051954 C.F. C.F. 4
Controparte 3 nata a Lentini il 30.09.1948
C. F. C.F. 5
Entrambi con gli avv.ti Antonino e Filadelfo Tribulato
-SALUTA CP 4 nato a [...] il [...]. C.F. C.F. 6
-con l'Avv. Milena Vinci
CONVENUTI Controparte_5 nato a Lentini il 1.01.1973 C.F. 7
CONVENUTO contumace
Controparte_6 nata a Lentini il 30.09.1961
C. F. C.F. 8 ;
CONVENUTO contumace
Controparte 7 nata a Lentini il 20.04.1938
n.q. di erede di Persona 1 deceduto cf C.F. 9
CONVENUTO contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
""Pt 3 Ritenere e dichiarare che l'immobile di proprietà dell'odierna attrice subisce infiltrazioni di acqua e ruscellamento di acqua nella parete confinante con proprietà Parte 4
Ritenere e Dichiarare che la causa dell'infiltrazione è dovuta a percolazione di acqua che proviene dalle proprietà dei convenuti che pertanto sono responsabili dei danni subiti dall'immobile di parte attrice;
Per l'effetto condannare i convenuti all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali che sono quantificati in €7160,23 come in CTU, di cui €2590,03 quale somma necessaria per svolgere i lavori e gli interventi nell'immobile proprietà Pt 1 (attrice) ed €4570,20 per la eliminazione delle cause dei danni;
nonché il risarcimento del danno di
€5000,00 per la limitazione del diritto di proprietà ed il mancato godimento dell'immobile oltre spese documentate provate (€550,00 fattura
CP 8 per smantellamento parete confine;
€588,00 compenso CTU per ATP
- €507,62 compenso CTP).
PARTE CONVENUTA Controparte_9
"Piaccia al Giudice adito": Ritenere e dichiarare inutilizzabile 1' ATP svolto avanti il Giudice di Pace di Lentini;
Ritenere e dichiarare che
è nessuna responsabilità imputabile ai comparenti in qualità di proprietari degli immobili confinanti con quello dell'attrice, per le ragioni esposte in narrativa;
per l'effetto, rigettare tutte le domande dell'attrice; Condannare l'attrice a spese e compensi di causa PARTE CONVENUTA - Controparte 10
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità
-
in qualità di proprietarioè imputabile al sig. Controparte 10 dell'immobile confinante con quello dell'attrice, per le ragioni esposte in narrativa; per l'effetto, rigettare tutte le domande dell'attrice; condannare l'attrice a spese e compensi di causa. eIl procedimento è stato istruito con l'espletamento di CTU tecnica all'esito dell'istruttoria, all'udienza del 14.01.2025 è stato trattenuto in decisione ed evaso sulle rassegnate conclusioni delle parti, spirati i termini ex art 190 cpc.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO.
Il presente giudizio trova la sua ragion d'essere nel lamentato danno da infiltrazioni di acqua che l'immobile di proprietà di parte attrice ha subito e che è stato imputato agli immobili in capo ai convenuti [...] con cui confina.Controparte 11 Parte 4 '
Assume parte attrice che la percolazione di acqua tuttavia si verifica in coincidenza di piogge intense. In sede di ATP innanzi al GdP di Lentini, il professionista nominato accertava due cause di infiltrazioni: "nella parte inferiore della parete di confine della ricorrente che si manifesta con una macchia continua che sale dal piano pavimento verso l'alto, una causa di infiltrazioni di acqua attribuita alla percolazione del terrapieno a contatto col muro di contenimento di proprietà della ricorrente oggi parte attrice."
Nel presente giudizio, in ordine alle cause e ai danni derivanti, soccorre la CTU espletata laddove il professionista nominato così conclude:
"Si è accertato che la causa dei danni lamentati da parte attrice (punto attivo di infiltrazione dell'acqua piovana in occasione di intensi fenomeni di pioggia trovasi ad h225 dal piano di calpestio dell'immobile della sig.ra Parte_5 ) derivino sostanzialmente dalla presenza di tubazioni in pvc di scarico delle acque meteoriche che si trovano nel cavedio del sig. CP_12 I danni verranno divisi equamente perché all'interno del cavedio di parte convenuta principale si trova anche l'insolita presenza del pluviale discendente del terrazzino di pertinenza dei sig.ri Parte_6 che risulta completamente cementato all'interno della pavimentazione. Inoltre, al fine di determinare l'esatto nesso eziologico tra le cause dei danni ed il manifestarsi dei danni sull'immobile di parte attrice, risulta alquanto difficile (in merito all'ordine temporale della realizzazione del danno) stabilire se ci sia stato il danneggiamento della tubazione in pvc
(sia dei sig.ri CP 12 sia dei sig.ri Parte 6 ) in fase di costruzione dell'immobile di parte attrice.
Pertanto, dopo avere quantificato i danni e le soluzioni tecniche utili per la risoluzione degli stessi, si decide di dividerli in maniera uguale tra le varie parti, parte attrice (sig.ra Parte 5 ), parte convenuto principale
(sig. CP 12 sia parte convenuti secondari (sig.ri Parte 6 ). Al fine di un intervento risolutivo, condiviso in fase di operazioni peritali e supportato da un comportamento ampiamente collaborativo tra le varie parti, provvedo a definire n.2 fasi di risoluzione delle cause dei danni
QUADRO RIEPILOGATIVO
IN DA PROPRIETA' SIG.RA Parte 1 1 danni (pareti e soffitto) immobile piano terra € 2.590,03 IN DA SOSTITUZIONE IMPIANTISTICA CAVEDIO 2 quantificazione opere per eliminazione cause dei danni € 4.570,20 € 4 570,20 sommano € 7 160,23.
A seguito della compresenza di varie tubazioni (poste in aderenza alla parete oggetto di infiltrazioni) si provvede a quantificare in modo equo la ripartizione dei danni e la ripartizione dei lavori necessari alla eliminazione della causa degli stessi: sommano parte attrice convenuto principale convenuti secondari ripristino danni proprietà sig.ra Parte 1 € 2 590,03 863,34 € 863,34 € 863,34; € eliminazione cause dei danni € 4 570,20 1 523,40 € 1 523,40 € 1 523,40 € € 7 160,23 2 386,74 € 2 386,74 € 2 386,74" €.
Ritenuto che tali risultanze appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con criteri corretti e con iter logico ineccepibile codesto ufficio ritiene di farli propri.
In ordine alle spese di lite, si suddivide equamente fra tutte le parti il lite la spesa di CTU per come liquidata con altro provvedimento, compensate per il resto in ragione della reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice Dr.ssa P. Fugallo
Reictis adversis Dichiara la contumacia di CP_7 CP_6 CP_5
-Condanna:
La Parte 7
solidalmente
[...] e Parte 2
solidalmente Controparte_3 e Controparte_9 reseal ripristino dello status quo ante secondo le direttive tecniche dal CTU e secondo le quote parte- dell'ammontare di euro 4.570,20- individuate dal CTU medesimo
-Condanna i convenuti solidalmente а risarcire pro-quota a
[...]
Parte 1 i danni materiali subiti e quantificati in euro 2.590.03
-compensa le spese di lite in ragione del concorso di colpa;
solo le spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento, vanno suddivise equamente fra tutte le parti in lite
Cosi deciso
Siracusa 24.10.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa P. Fugallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha La Dr.ssa. Patrizia pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 C.C. e norme speciali
Promossa da
Parte 1 nata a [...] il [...] C.F.. C.F. 1
con l'Avv. Isabella Maltese
ATTICE
CONTRO
Controparte 1 nato a Lentini il 27.11.1954C.F. C.F. 2
Parte_2 nata a [...] il [...] C.F. C.F. 3
Entrambi con l'Avv. Marcello Iaca
-OSSINO CP 2 nato a [...] il 20.051954 C.F. C.F. 4
Controparte 3 nata a Lentini il 30.09.1948
C. F. C.F. 5
Entrambi con gli avv.ti Antonino e Filadelfo Tribulato
-SALUTA CP 4 nato a [...] il [...]. C.F. C.F. 6
-con l'Avv. Milena Vinci
CONVENUTI Controparte_5 nato a Lentini il 1.01.1973 C.F. 7
CONVENUTO contumace
Controparte_6 nata a Lentini il 30.09.1961
C. F. C.F. 8 ;
CONVENUTO contumace
Controparte 7 nata a Lentini il 20.04.1938
n.q. di erede di Persona 1 deceduto cf C.F. 9
CONVENUTO contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
""Pt 3 Ritenere e dichiarare che l'immobile di proprietà dell'odierna attrice subisce infiltrazioni di acqua e ruscellamento di acqua nella parete confinante con proprietà Parte 4
Ritenere e Dichiarare che la causa dell'infiltrazione è dovuta a percolazione di acqua che proviene dalle proprietà dei convenuti che pertanto sono responsabili dei danni subiti dall'immobile di parte attrice;
Per l'effetto condannare i convenuti all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali che sono quantificati in €7160,23 come in CTU, di cui €2590,03 quale somma necessaria per svolgere i lavori e gli interventi nell'immobile proprietà Pt 1 (attrice) ed €4570,20 per la eliminazione delle cause dei danni;
nonché il risarcimento del danno di
€5000,00 per la limitazione del diritto di proprietà ed il mancato godimento dell'immobile oltre spese documentate provate (€550,00 fattura
CP 8 per smantellamento parete confine;
€588,00 compenso CTU per ATP
- €507,62 compenso CTP).
PARTE CONVENUTA Controparte_9
"Piaccia al Giudice adito": Ritenere e dichiarare inutilizzabile 1' ATP svolto avanti il Giudice di Pace di Lentini;
Ritenere e dichiarare che
è nessuna responsabilità imputabile ai comparenti in qualità di proprietari degli immobili confinanti con quello dell'attrice, per le ragioni esposte in narrativa;
per l'effetto, rigettare tutte le domande dell'attrice; Condannare l'attrice a spese e compensi di causa PARTE CONVENUTA - Controparte 10
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità
-
in qualità di proprietarioè imputabile al sig. Controparte 10 dell'immobile confinante con quello dell'attrice, per le ragioni esposte in narrativa; per l'effetto, rigettare tutte le domande dell'attrice; condannare l'attrice a spese e compensi di causa. eIl procedimento è stato istruito con l'espletamento di CTU tecnica all'esito dell'istruttoria, all'udienza del 14.01.2025 è stato trattenuto in decisione ed evaso sulle rassegnate conclusioni delle parti, spirati i termini ex art 190 cpc.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO.
Il presente giudizio trova la sua ragion d'essere nel lamentato danno da infiltrazioni di acqua che l'immobile di proprietà di parte attrice ha subito e che è stato imputato agli immobili in capo ai convenuti [...] con cui confina.Controparte 11 Parte 4 '
Assume parte attrice che la percolazione di acqua tuttavia si verifica in coincidenza di piogge intense. In sede di ATP innanzi al GdP di Lentini, il professionista nominato accertava due cause di infiltrazioni: "nella parte inferiore della parete di confine della ricorrente che si manifesta con una macchia continua che sale dal piano pavimento verso l'alto, una causa di infiltrazioni di acqua attribuita alla percolazione del terrapieno a contatto col muro di contenimento di proprietà della ricorrente oggi parte attrice."
Nel presente giudizio, in ordine alle cause e ai danni derivanti, soccorre la CTU espletata laddove il professionista nominato così conclude:
"Si è accertato che la causa dei danni lamentati da parte attrice (punto attivo di infiltrazione dell'acqua piovana in occasione di intensi fenomeni di pioggia trovasi ad h225 dal piano di calpestio dell'immobile della sig.ra Parte_5 ) derivino sostanzialmente dalla presenza di tubazioni in pvc di scarico delle acque meteoriche che si trovano nel cavedio del sig. CP_12 I danni verranno divisi equamente perché all'interno del cavedio di parte convenuta principale si trova anche l'insolita presenza del pluviale discendente del terrazzino di pertinenza dei sig.ri Parte_6 che risulta completamente cementato all'interno della pavimentazione. Inoltre, al fine di determinare l'esatto nesso eziologico tra le cause dei danni ed il manifestarsi dei danni sull'immobile di parte attrice, risulta alquanto difficile (in merito all'ordine temporale della realizzazione del danno) stabilire se ci sia stato il danneggiamento della tubazione in pvc
(sia dei sig.ri CP 12 sia dei sig.ri Parte 6 ) in fase di costruzione dell'immobile di parte attrice.
Pertanto, dopo avere quantificato i danni e le soluzioni tecniche utili per la risoluzione degli stessi, si decide di dividerli in maniera uguale tra le varie parti, parte attrice (sig.ra Parte 5 ), parte convenuto principale
(sig. CP 12 sia parte convenuti secondari (sig.ri Parte 6 ). Al fine di un intervento risolutivo, condiviso in fase di operazioni peritali e supportato da un comportamento ampiamente collaborativo tra le varie parti, provvedo a definire n.2 fasi di risoluzione delle cause dei danni
QUADRO RIEPILOGATIVO
IN DA PROPRIETA' SIG.RA Parte 1 1 danni (pareti e soffitto) immobile piano terra € 2.590,03 IN DA SOSTITUZIONE IMPIANTISTICA CAVEDIO 2 quantificazione opere per eliminazione cause dei danni € 4.570,20 € 4 570,20 sommano € 7 160,23.
A seguito della compresenza di varie tubazioni (poste in aderenza alla parete oggetto di infiltrazioni) si provvede a quantificare in modo equo la ripartizione dei danni e la ripartizione dei lavori necessari alla eliminazione della causa degli stessi: sommano parte attrice convenuto principale convenuti secondari ripristino danni proprietà sig.ra Parte 1 € 2 590,03 863,34 € 863,34 € 863,34; € eliminazione cause dei danni € 4 570,20 1 523,40 € 1 523,40 € 1 523,40 € € 7 160,23 2 386,74 € 2 386,74 € 2 386,74" €.
Ritenuto che tali risultanze appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con criteri corretti e con iter logico ineccepibile codesto ufficio ritiene di farli propri.
In ordine alle spese di lite, si suddivide equamente fra tutte le parti il lite la spesa di CTU per come liquidata con altro provvedimento, compensate per il resto in ragione della reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice Dr.ssa P. Fugallo
Reictis adversis Dichiara la contumacia di CP_7 CP_6 CP_5
-Condanna:
La Parte 7
solidalmente
[...] e Parte 2
solidalmente Controparte_3 e Controparte_9 reseal ripristino dello status quo ante secondo le direttive tecniche dal CTU e secondo le quote parte- dell'ammontare di euro 4.570,20- individuate dal CTU medesimo
-Condanna i convenuti solidalmente а risarcire pro-quota a
[...]
Parte 1 i danni materiali subiti e quantificati in euro 2.590.03
-compensa le spese di lite in ragione del concorso di colpa;
solo le spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento, vanno suddivise equamente fra tutte le parti in lite
Cosi deciso
Siracusa 24.10.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa P. Fugallo