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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 587/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4504/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16319/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 19/11/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240042169136000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7880/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento di n.071 2024 0042169136000, contenente due partite di ruolo scaturenti dalla liquidazione automatizzata ex art. 36 bis del Dpr n. 600/73 del modello Iva presentato per l'anno d'imposta 2022, con la quale l'Ufficio provvedeva al recupero in capo alla controparte dell'Iva non versata, relativamente al II e III trimestre della suddetta annualità, oltre sanzioni ed interessi. Invocava la legge n. 197/2022, deducendo che le rate recuperate erano state pagate, se pur in ritardo, alle scadenze dal 13 marzo 2023 al 05 aprile 2024, e chiedendo, in via gradata, la disapplicazione della sanzione ai sensi dell'art. 6, comma 2.
Costituendosi in giudizio, l'Ufficio evidenziava di aver provveduto a liquidare le imposte scaturenti dalle liquidazioni periodiche IVA relative al II e III trimestre dell'anno 2022, di aver inviato alla contribuente la comunicazione irregolarità, che alcuna incertezza inficiava la motivazione dell'iscrizione, in quanto il debito per le imposte non versate a saldo era desumibile dalla stessa dichiarazione modello IVA presentata dalla società, che questa, a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità, aveva fatto richiesta di rateizzazione delle somme dovute, ma non aveva provveduto al pagamento degli importi delle rate nella misura prevista alle prescritte scadenze, ragion per cui la stessa era decaduta ex art. 15 ter del Dpr n.
602/1973 dalla relativa rateizzazione, e che, pertanto, si era provveduto ad iscrivere a ruolo le somme residue non pagate, aumentate delle sanzioni e degli interessi e, per i versamenti nel contempo effettuati dalla ricorrente, ad effettuare lo sgravio del carico iscritto a ruolo.
I primi giudici rigettavano il ricorso, con condanna alle spese, ritenendo pienamente legittimo l'operato dell'Ufficio e, a fronte della palese debenza tributaria, vaghe e generiche le doglianze del contribuente, senza nemmeno che fosse argomentato adeguatamente il fondamento della richiesta di esclusione dalle sanzioni applicate.
Presenta appello il contribuente, che ripropone le medesime questioni già sollevate nel giudizio di prime cure, chiedendo la riforma integrale della sentenza gravata.
Si costituisce l'Ufficio che contesta le avverse deduzioni, ribadisce la legittimità del proprio operato e chiede la conferma integrale della sentenza gravata.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546. In particolare, deve osservarsi:
1) che l'Ufficio ha proceduto a liquidare le imposte scaturenti dalle liquidazioni periodiche Iva relative al II e
III trimestre dell'anno 2022 e dunque ad elevare la sua pretesa in ordine alle imposte non versate a saldo, desumibili dalla stessa dichiarazione modello Iva presentata dalla ricorrente;
2) che a fronte della comunicazione irregolarità inviata dall'Uffici, pur avendo fatto richiesta di rateizzazione delle somme dovute, non provvedeva al pagamento delle stesse nella misura dovuta , con conseguenziale decadenza , ex art. 15 ter del Dpr n. 602/1973, dal beneficio della rateizzazione;
3) che il contribuente invoca vanamente l'agevolazione de qua che, ai sensi del comma 153, all'articolo 1, della legge n. 197/2022, riguarda solo le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste ai contribuenti per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973
e 54-bis del Dpr n. 633/1972, e non le liquidazioni periodiche Iva anno 2022, oggetto della presente controversia;
4) che avendo il contribuente operato il pagamento nell'erronea convinzione di poter usufruire della riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate, egli è inesorabilmente decaduto ex art. 15 ter del Dpr n. 602/1973 dal beneficio della rateizzazione.
La Corte pertanto, ritiene ampiamente provato che l'appellante ha effettuato il pagamento di somme per importi inferiori a quelli dovuti per una frazione superiore al 3%, circostanza che determina l'applicazione dell'art. 15 ter del Dpr n. 602/1973 il quale prevede al comma 3 che il contribuente decade dalla rateazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 218/1997 proprio nel caso di insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000,00. Restano quindi, come correttamente evidenziato dai giudici di prime cure, non comprovati i presupposti per accedere alla subordinata richiesta di esclusione delle sanzioni applicate. Peraltro, l'Ufficio ha correttamente provveduto ad iscrivere a ruolo le somme non pagate, aumentate delle sanzioni ed interessi, ed altrettanto correttamente, ha provveduto ad effettuare lo sgravio per i versamenti nel contempo effettuati dalla controparte.
La sentenza gravata deve quindi essere integralmente confermata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
4.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4504/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16319/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 19/11/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240042169136000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7880/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento di n.071 2024 0042169136000, contenente due partite di ruolo scaturenti dalla liquidazione automatizzata ex art. 36 bis del Dpr n. 600/73 del modello Iva presentato per l'anno d'imposta 2022, con la quale l'Ufficio provvedeva al recupero in capo alla controparte dell'Iva non versata, relativamente al II e III trimestre della suddetta annualità, oltre sanzioni ed interessi. Invocava la legge n. 197/2022, deducendo che le rate recuperate erano state pagate, se pur in ritardo, alle scadenze dal 13 marzo 2023 al 05 aprile 2024, e chiedendo, in via gradata, la disapplicazione della sanzione ai sensi dell'art. 6, comma 2.
Costituendosi in giudizio, l'Ufficio evidenziava di aver provveduto a liquidare le imposte scaturenti dalle liquidazioni periodiche IVA relative al II e III trimestre dell'anno 2022, di aver inviato alla contribuente la comunicazione irregolarità, che alcuna incertezza inficiava la motivazione dell'iscrizione, in quanto il debito per le imposte non versate a saldo era desumibile dalla stessa dichiarazione modello IVA presentata dalla società, che questa, a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità, aveva fatto richiesta di rateizzazione delle somme dovute, ma non aveva provveduto al pagamento degli importi delle rate nella misura prevista alle prescritte scadenze, ragion per cui la stessa era decaduta ex art. 15 ter del Dpr n.
602/1973 dalla relativa rateizzazione, e che, pertanto, si era provveduto ad iscrivere a ruolo le somme residue non pagate, aumentate delle sanzioni e degli interessi e, per i versamenti nel contempo effettuati dalla ricorrente, ad effettuare lo sgravio del carico iscritto a ruolo.
I primi giudici rigettavano il ricorso, con condanna alle spese, ritenendo pienamente legittimo l'operato dell'Ufficio e, a fronte della palese debenza tributaria, vaghe e generiche le doglianze del contribuente, senza nemmeno che fosse argomentato adeguatamente il fondamento della richiesta di esclusione dalle sanzioni applicate.
Presenta appello il contribuente, che ripropone le medesime questioni già sollevate nel giudizio di prime cure, chiedendo la riforma integrale della sentenza gravata.
Si costituisce l'Ufficio che contesta le avverse deduzioni, ribadisce la legittimità del proprio operato e chiede la conferma integrale della sentenza gravata.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546. In particolare, deve osservarsi:
1) che l'Ufficio ha proceduto a liquidare le imposte scaturenti dalle liquidazioni periodiche Iva relative al II e
III trimestre dell'anno 2022 e dunque ad elevare la sua pretesa in ordine alle imposte non versate a saldo, desumibili dalla stessa dichiarazione modello Iva presentata dalla ricorrente;
2) che a fronte della comunicazione irregolarità inviata dall'Uffici, pur avendo fatto richiesta di rateizzazione delle somme dovute, non provvedeva al pagamento delle stesse nella misura dovuta , con conseguenziale decadenza , ex art. 15 ter del Dpr n. 602/1973, dal beneficio della rateizzazione;
3) che il contribuente invoca vanamente l'agevolazione de qua che, ai sensi del comma 153, all'articolo 1, della legge n. 197/2022, riguarda solo le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste ai contribuenti per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973
e 54-bis del Dpr n. 633/1972, e non le liquidazioni periodiche Iva anno 2022, oggetto della presente controversia;
4) che avendo il contribuente operato il pagamento nell'erronea convinzione di poter usufruire della riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate, egli è inesorabilmente decaduto ex art. 15 ter del Dpr n. 602/1973 dal beneficio della rateizzazione.
La Corte pertanto, ritiene ampiamente provato che l'appellante ha effettuato il pagamento di somme per importi inferiori a quelli dovuti per una frazione superiore al 3%, circostanza che determina l'applicazione dell'art. 15 ter del Dpr n. 602/1973 il quale prevede al comma 3 che il contribuente decade dalla rateazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 218/1997 proprio nel caso di insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000,00. Restano quindi, come correttamente evidenziato dai giudici di prime cure, non comprovati i presupposti per accedere alla subordinata richiesta di esclusione delle sanzioni applicate. Peraltro, l'Ufficio ha correttamente provveduto ad iscrivere a ruolo le somme non pagate, aumentate delle sanzioni ed interessi, ed altrettanto correttamente, ha provveduto ad effettuare lo sgravio per i versamenti nel contempo effettuati dalla controparte.
La sentenza gravata deve quindi essere integralmente confermata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
4.000,00 oltre accessori di legge.