Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00581/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Costantino Loiacono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 23.11.2020 prot. -OMISSIS- del 23.11.2020 del Dirigente dell'area funzionale 4 del Comune di -OMISSIS-, notificata il 4.12.2020;
- ove occorra, della nota prot. -OMISSIS- del 16.4.2007, di comunicazione di avvio del procedimento sulla dichiarazione di interesse alla definizione dell'illecito acquisita al protocollo comunale -OMISSIS- del 31.1.2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. NI CA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato i Sig.ri -OMISSIS- impugnano, domandandone l’annullamento:
- l'ordinanza di demolizione in epigrafe indicata, avente ad oggetto l’abitazione ubicata in -OMISSIS- (LE), località -OMISSIS-, contraddistinta al NCEU al foglio 45 mappale 632, in zona tipizzata dal P.R.G. vigente B/26 - “zone perimetrate ex legge 47/85 soggette a piano di recupero urbanistico”, asseritamente edificata nel 1976, sine titulo .
- la comunicazione ex art. 7 della Legge n. 241/1990, prot. n. -OMISSIS- del 16 aprile 2007;
1.1. In fatto i ricorrenti riferiscono:
- di essere proprietari dell’immobile, costruito sine titulo nel 1967 in -OMISSIS- (LE), località -OMISSIS-, contraddistinta al NCEU al foglio 45 mappale 632;
- che il 30.1.2004 -OMISSIS- -OMISSIS-, al fine di condonare l’abuso, presentava al Comune di -OMISSIS- una dichiarazione di interesse alla definizione degli illeciti edilizi ex L.n. 326/2003 (pratica 100/cond 04);
- di aver ricevuto comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990, prot. n. -OMISSIS- del 16 aprile 2007, contenente parere sfavorevole dell’organo tecnico;
- di essere stati, successivamente, destinatari della ordinanza di demolizione del 23/11/20.
1.2. A sostegno del gravame deduce le censure così rubricate:
“1) Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e motivazione. Erroneità presupposti. Violazione e falsa applicazione D.L. n. 269/2003, convertito in L.n. 326/2003, L.R. n. 28/2003, art. 3 L.n. 241/90, L.R. n. 56/1980, P.U.T.T./Puglia, P.P.T.R./Puglia, d.lgs. n. 42/2004, art. 63 delle N.T.A. del P.R.G. e delibera di Consiglio Comunale n. 19/2004. Violazione dei principi di irretroattività delle leggi, tempus regit actum, certezza, buon andamento e affidamento del privato”.
Il Comune avrebbe omesso ogni istruttoria sulla preesistenza del vincolo rispetto alla data dell’abuso.
-“2) Eccesso di potere - Difetto di istruttoria - Omessa e/o errata valutazione delle circostanze specifiche della fattispecie e dei presupposti fattuali - Travisamento dei fatti - Sviamento - 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 per altro profilo. Eccesso di potere. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione per altro profilo. Violazione art. 3 L.n. 241/90 e articolo 42 della Costituzione”.
Il Comune avrebbe omesso di esplicare il motivo dell’acquisizione al patrimonio comunale di un’area superiore alla superficie utile costruita abusivamente.
- “3) Violazione degli articoli 7, 8 e 10 bis L.n. 241/90. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e motivazione ed erroneità presupposti per altra ragione. Violazione e falsa applicazione D.L. 269/2003, convertito in L.n. 326/03, L.R. n. 28/2003, art. 3 L.n. 241/90, L.R. n. 56/1980, PUTT/Puglia, PPTR/Puglia, d.lgs. n. 42/2004, art. 63 delle N.T.A. del P.R.G. e delibera di C.C. n. 19/2004, principi di irretroattività delle leggi, tempus regit actum, certezza, buon andamento e affidamento del privato per altra ragione”.
Il Comune avrebbe pretermesso la comunicazione di avvio del procedimento demolitorio.
- “4) Violazione art. 3 L.n. 241/1990 per altro profilo. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Difetto d’istruttoria. Violazione del principio di affidamento nell’esercizio del potere sanzionatorio in materia edilizia.
I ricorrenti lamentano la lesione del legittimo affidamento in base al lungo lasso temporale decorso tra la realizzazione dell’abuso e l’ordinanza di demolizione.
-“5) Violazione d.p.r. 380/2001, L.n. 326/2003 e L.R. n. 28/2003 per altra ragione”.
L’ordinanza è stata emessa in pendenza della pratica prot. -OMISSIS- per il condono dell’abuso. Né è spiegato perché la demolizione è stata inflitta in pendenza della pratica.
2.- All’udienza straordinaria del 12 marzo 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
3.1. Giova anzitutto osservare che oggetto del presente giudizio è, sostanzialmente, la legittimità dell’ordinanza di demolizione che ha attinto l’immobile di proprietà dei ricorrenti, pendente istanza di condono.
4. Devono preliminarmente essere esaminate le questioni proposte con i motivi nn. 3) e 5) in quanto di carattere procedimentale-formale, logicamente antecedenti rispetto alle censure di merito e di per sé potenzialmente idonei a caducare l’atto.
5. I ricorrenti, con i suddetti motivi, lamentano l’emissione dell’ordine di demolizione in pendenza della domanda di condono ed in assenza di contraddittorio, non essendo stata emessa la comunicazione di avvio del procedimento di demolizione,
5.1. Entrambe le doglianze risultano fondate.
5.2. Deve trovare innanzitutto accoglimento la censura rubricata al numero 5), con la quale i ricorrenti lamentano l’emissione della gravata ordinanza di demolizione nonostante risulti tuttora pendente il procedimento di condono richiesto ex L. 326/2003 sul medesimo fabbricato.
Va infatti richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui sono da ritenersi illegittimi gli ordini sanzionatori di demolizione di opere abusive emessi in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio. Per effetto degli artt. 38, 43 e 44 della L. 47/1985, richiamati dall'art. 32, comma 25, del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, l'amministrazione ha infatti il dovere di procedere prioritariamente all'esame della domanda di condono, la cui presentazione sospende tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia, impedendo all’amministrazione di adottare un provvedimento di demolizione prima che tale domanda sia stata definita (cfr., ex pluris, Tar Torino, sez II, sent n. 211 del 06/02/2026 Cons. Stato, Sez. VI, 22.01.2024, n. 704; T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 24.04.2025, n. 3382: T.A.R. Lazio Roma, II Stralcio, 16.12.2024, n. 22666; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 15.10.2024, n. 1097).
Nel caso di specie, non risulta dagli atti la definizione del procedimento di condono, essendo stata emessa dal Comune, in risposta alla istanza di interesse alla definizione dell’abuso, unicamente la nota prot. n. -OMISSIS- del 16 aprile 2007 contenente sia la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l 241/90 sia il preavviso di diniego ex art. 10 bis della medesima legge alla luce del parere contrario dell’organo tecnico, ma in ogni caso priva di valore definitorio della relativa procedura, non esprimendo la posizione definitiva dell’ente sull’istanza.
5.3. Risulta altresì fondata la censura (rubricata n. 3) relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento di demolizione.
Sebbene la giurisprudenza non richieda in modo indefettibile un siffatto avviso, ove si tratti di contrastare abusi edilizi o rigettare c.d. condoni edilizi, in virtù del meccanismo sanante di cui all’art. 21 octies l. 241/90, vero è però che, qualora la fattispecie concreta richieda particolare approfondimento (ex multis: Tar Puglia, Bari, Sez III, sent. 9 del 07/01/2025, Cons. St., sez. VI, 1° giugno 2023, n. 5433; Cons. St., sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2708), non vi siano ragioni di alcuna urgenza e la repressione dell’illecito edilizio non sia perlomeno in toto ineluttabile, l’amministrazione è tenuta a dar corso alle doverose comunicazioni partecipative, onde assicurare vieppiù i principi di nuovo conio della (fattiva) collaborazione e buona fede, come introdotti dall’art. 12, comma 1, lett. 0a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modif., dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 («Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali») all’art. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa) della legge n. 241 del 1990 citata, al comma 2-bis, secondo cui “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 483).
Peraltro, l’indirizzo più recente della giurisprudenza (Cons. St., sez. III, 7 novembre 2024, n. 8908) ritiene che: “ Il confronto procedimentale con l’interessato è necessario e imprescindibile, agli effetti della legittimità del provvedimento, anche nelle ipotesi di provvedimenti vincolati, allorquando l’apporto partecipativo sia utile per giungere ad un accertamento dei presupposti di fatto del provvedimento stesso che richieda un’istruttoria specifica. La natura vincolata del provvedimento amministrativo non vale ad esimere dall’osservanza delle garanzie partecipative, a partire proprio dalla comunicazione di avvio del procedimento, se si verte in situazioni peculiari e giuridicamente complesse. Pertanto, l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento opera anche nell'ipotesi di provvedimenti a contenuto totalmente vincolato, atteso che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l’accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa ” (inoltre, in senso conforme, altresì: Cons. St., sez. VI, 23 aprile 2024, n. 3710; sez. III, 14 settembre 2021, n. 6288; sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6235).
Nel caso di specie, alla luce della fondatezza del precedente motivo di ricorso, stante la diversità del procedimento di valutazione del cd. condono ed il procedimento di demolizione ex art. 31 TUED, attesa la peculiarità della vicenda e la pendenza dell’istanza di condono deve ritenersi non irrilevante la partecipazione procedimentale degli interessati al procedimento demolitorio.
6. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, ossia la doglianza relativa al mancato accertamento della preesistenza del vincolo, in quanto attinente specificamente alla definizione del condono, esso deve essere dichiarato inammissibile in quanto relative ad un potere non ancora esercitato e ad un (ipotetico) provvedimento non oggetto della cognizione del presente giudizio.
7. Per quanto concerne il secondo motivo, attinente alla mancata motivazione della individuazione ai fini dell’acquisizione di un’area maggiore di quella di sedime, la doglianza è fondata.
Secondo la giurisprudenza di questo tribunale, infatti (cfr TAR Lecce 17.7.2019 n. 1275): “ mentre per l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto, l'individuazione di un'ulteriore area da acquisire va, volta per volta, motivata con l'esplicitazione delle ragioni che rendono necessario disporre l'ulteriore acquisto e i criteri di determinazione di detta area. In particolare, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 380/01, l'area ulteriore rispetto a quella di sedime può essere acquisita solo se necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, in base alle prescrizioni urbanistiche vigenti. L'individuazione di tale area ulteriore va specificatamente motivata, volta per volta, con l'esplicitazione delle modalità di delimitazione della stessa, proprio perché il legislatore non ha predeterminato, se non nel massimo, l'ulteriore area acquisibile, ma ha indicato un criterio per determinarla rapportato alla normativa urbanistica rilevante nel singolo caso. Viene, dunque, delineato un procedimento di determinazione della c.d. pertinenza urbanistica da condurre di volta in volta sulla base di criteri di individuazione che tengano conto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni urbanistiche per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive (C.d.S. n. 4418/2018; TAR Roma n. 47/2018, n. 8243/2017, n. 6904/2017; TAR Napoli n. 4141/2016)” (così Consiglio di Stato n. 4418 del 20.7.2018)”.
Orbene, sulla base delle argomentazioni sopra svolte, deve ritenersi che la scelta del Comune di procedere all’acquisizione gratuita dell’“ intera area di sedime di 167 mq .” non risulta motivata, non essendo specificati i parametri applicati ed esternate le ragioni per le quali si giunge alla determinazione della predetta superficie.
8. Non merita accoglimento, invece, la terza doglianza, relativa alla lesione del legittimo affidamento.
È infatti consolidato il principio di diritto secondo il quale “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino ” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 17/10/2017 n° 9.
9. Risulta invece inammissibile, in quanto non sorretta da un interesse concreto ed attuale, l’impugnativa della comunicazione di avvio del procedimento di definizione dell'illecito acquisita al protocollo comunale -OMISSIS- del 31.1.2004, atteso che si tratta di atto di natura endoprocedimentale.
10 - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso introduttivo, con riferimento alla domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione deve essere accolto per nei termini di cui in motivazione e, conseguentemente, va disposto l’annullamento dell’atto impugnato, nei sensi sopra evidenziati, fatti salvi i successivi provvedimenti del Comune di -OMISSIS-.
11 – Sussiste giusta causa di compensazione delle spese atteso il carattere formale dei motivi accolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibile la domanda di annullamento della comunicazione della nota prot. -OMISSIS- del 16.4.2007;
- accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’ordinanza di demolizione impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO PA, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
NI CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CA | TO PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.