Art. 7.
La valutazione dei titoli e' fatta da apposita Commissione, nominata dal Ministro per la difesa e composta da:
un generale di divisione o di brigata, presidente;
un colonnello e due tenenti colonnelli o maggiori per ciascuna arma o servizio, membri.
La Commissione si intendera' validamente costituita con la partecipazione del presidente e di tre membri appartenenti all'arma o servizio in cui si effettua il reclutamento dei candidati.
Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario civile dell'Amministrazione della difesa-esercito, di grado non superiore all'ottavo.
La Commissione, in base alla valutazione dei titoli, formera':
una graduatoria per il concorso di cui alla lettera a) dell'art. 1;
una graduatoria per il concorso di cui alla lettera b) dell'art. 1;
una graduatoria per ciascuna arma o servizio del concorso di cui alla lettera c) dell'art. 1.
Nelle graduatorie relative ai concorsi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 i concorrenti provenienti dai sottufficiali e concorrenti in possesso del titolo di partigiano combattente, dichiarati idonei, saranno immessi fino a coprire il numero dei posti per essi riservati, rispettivamente per ognuno dei due concorsi, dagli articoli 3 e 4.
La valutazione dei titoli e' fatta da apposita Commissione, nominata dal Ministro per la difesa e composta da:
un generale di divisione o di brigata, presidente;
un colonnello e due tenenti colonnelli o maggiori per ciascuna arma o servizio, membri.
La Commissione si intendera' validamente costituita con la partecipazione del presidente e di tre membri appartenenti all'arma o servizio in cui si effettua il reclutamento dei candidati.
Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario civile dell'Amministrazione della difesa-esercito, di grado non superiore all'ottavo.
La Commissione, in base alla valutazione dei titoli, formera':
una graduatoria per il concorso di cui alla lettera a) dell'art. 1;
una graduatoria per il concorso di cui alla lettera b) dell'art. 1;
una graduatoria per ciascuna arma o servizio del concorso di cui alla lettera c) dell'art. 1.
Nelle graduatorie relative ai concorsi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 i concorrenti provenienti dai sottufficiali e concorrenti in possesso del titolo di partigiano combattente, dichiarati idonei, saranno immessi fino a coprire il numero dei posti per essi riservati, rispettivamente per ognuno dei due concorsi, dagli articoli 3 e 4.