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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL 985/2024
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 12.11.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente Sig.
[...]
, in data 11.11.2025; Pt_1
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente
[...]
, in data 29.10.2025; Controparte_1
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente
[...]
sede di Modena, in data 07.11.2025 Controparte_2
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 985/2024 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. A. De Rosa -
contro
, in persona del Responsabile Controparte_1
Gestione del COnzioso Emilia-Romagna pro tempore
- resistente, con l'Avv. A. Pagnottella -
sede Controparte_2
di Modena, in persona del Legale Rappresentante pro tempore
- resistente, con l'Avv. I. P. Basile, l'Avv. G. Basile e l'Avv. R. Lezzi -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07080202400003994000, limitatamente agli avvisi di addebito n. 37020130000973861000, n. 37020130002060850000, n.
37020160000283885000, n. 37020160002806920000, n.
37020170001414731000, n. 37020180000768461000, n.
2 37020180002638771000, n. 37020190001038043000 e n.
37020190002858520000, relativi a contributi dovuti alla Gestione
Commercianti entro il minimale per gli anni 2011-2012-2013-2014- CP_2
2015-2016-2017-2018, notificata in data 03.05.2024, per l'importo complessivo di € 26.892,14.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 11.06.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07080202400003994000, limitatamente agli avvisi di addebito n. 37020130000973861000, n. 37020130002060850000, n.
37020160000283885000, n. 37020160002806920000, n.
37020170001414731000, n. 37020180000768461000, n.
37020180002638771000, n. 37020190001038043000 e n.
37020190002858520000, relativi a contributi dovuti alla Gestione
Commercianti entro il minimale per gli anni 2011-2012-2013-2014- CP_2
2015-2016-2017-2018, per l'importo complessivo di € 26.892,14.
Il ricorrente contestava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativamente agli avvisi di addebito sopra specificati,
eccependo unicamente l'estinzione dei relativi crediti per intervenuta prescrizione per assenza di notifica sia degli avvisi di addebito prodromici,
sia degli ulteriori atti interruttivi rispetto all'atto qui impugnato, a far data dalle notifiche dei titoli esecutivi;
chiedeva, infine, sospendersi l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 985/2024 R.G., il Giudice Dott.
VI CO fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno
20.03.2025, sospendendo l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, poi revocata, limitatamente agli avvisi di addebito de quibus.
3 In data 03.03.2025 si costituiva parte resistente
[...]
sede di Modena, chiedendo il rigetto del Controparte_2
ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto e depositando documentazione atta a dimostrare la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato.
In data 06.03.2025 si costituiva parte resistente Controparte_1
, che depositava prova di avvenuta notifica degli atti
[...]
interruttivi e chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
Il fascicolo veniva assegnato al Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo.
La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti, veniva trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Riguardo al merito della vertenza, ritiene codesto Giudicante che l'opposizione non meriti accoglimento e sia, pertanto, da rigettare per le ragioni di seguito riportate.
Preliminarmente, si rileva che, costituendosi in giudizio, sia l'
[...]
, sia l' Controparte_2 Controparte_1
hanno depositato prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici l'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Ebbene, parte ricorrente eccepisce, senza alcuna contestazione nel merito, sia l'assenza di notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione impugnata, sia l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati asserendo che tra la data di notifica degli avvisi di addebito concernenti i contributi de quibus e la data di notifica della comunicazione opposta,
4 risultano trascorsi oltre cinque anni senza che nessun altro atto interruttivo sia stato, nelle more, posto in essere.
Pregiudizialmente occorre dare atto della ondivaga giurisprudenza sul punto delle preclusioni derivanti dalla mancata impugnazione dell'atto presupposto che, in più occasioni, si è espressa in maniera discordante fino ad assumere, negli ultimi arresti, una posizione ferma, granitica e nettamente predominante.
Diverse posizioni si sono, infatti, succedute fino a quando, pacificamente, la
Giurisprudenza, dando in tal modo continuità ad uguali e costanti orientamenti da considerarsi ormai diritto vivente, ha nettamente ed incontrovertibilmente statuito sul punto che la mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
A suffragio di quanto argomentato, sopravvengono numerose pronunce che statuiscono che quando dopo il recapito dell'avviso di addebito viene notificato un diverso atto autonomamente impugnabile a termini di prescrizione già maturati, è onere del contribuente opporre nei termini quello stesso atto, pena, in caso di ulteriore notifica di nuovi e successivi atti, l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto contro tali atti essendo preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, prescrizione del credito compresa.
In presenza di atti precedentemente non impugnati nei termini di legge,
cioè, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione,
non opposto nei termini, impedisce e preclude la proposizione
(inammissibilmente tardiva) di eccezioni che avrebbero potuto (e dovuto)
5 essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato con conseguente maturazione del cd. effetto preclusivo.
Ogni atto autonomamente, infatti, è tale ed è impugnabile solo per vizi propri e ciò al fine di evitare l'aggiramento dei termini previsti ex lege. Per
quanto detto, pertanto, appare evidente che qualsivoglia eccezione ad esso relativa, come quella di prescrizione del credito maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza anche delle dedotte irregolarità delle notifiche al ricorrente dell'avviso di addebito n. 370 2013
00009738 61 000 e n. 370 2013 00020608 50 000 e dell'intimazione n.
07020169004284815000, come tali inidonee, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale), risulta assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità,
se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (ex multis, Cassazione, ordinanze 714/2022 e
8198/2022).
In sostanza, quindi, secondo la Suprema Corte, la mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito, in applicazione del principio affermato dalla stessa Corte di
Cassazione con le pronunzie sopra richiamate (ex plurimis, Cassazione, n.
6436/2025; Corte Giustizia Tributaria II grado Lombardia, sez. XVII -
Milano, 22.11.2024, n. 3077). Qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, quindi, come quella di prescrizione del credito, maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato
6 (ex plurimis, Cassazione, n. 22108 del 2024; Cassazione 22.04.2024, n.
10736 e Cassazione 05.08.2024).
2. Ad abundantiam, poi, si deve tenere conto che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d.
statuto del contribuente, oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, omessa notifica della cartella e/o dell'avviso di addebito, nullità
della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento o dell'avviso di addebito, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), sicché, ove l'opposizione veicoli le menzionate eccezioni, deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto che, nella specie non è assolutamente stato rispettato.
Il ricorrente, infatti, ha sicuramente preso conoscenza di quanto eccepito al momento della notifica del provvedimento (03.05.2024), mentre essendo il presente giudizio stato instaurato con ricorso depositato in data 11.06.2024
e, quindi, oltre il prescritto termine, appare del tutto evidente la tardività
dello stesso sul punto in questione e la conseguente inammissibilità.
Sulla corretta qualificazione dei suindicati vizi come motivi di opposizione agli atti esecutivi da far valere, quindi, nel termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., si è pure pronunciata copiosa giurisprudenza che,
pertanto, non lascia spazio ad eventuali difformi valutazioni (ex multis,
Cassazione, n. 11338/2010; Cassazione, n. 27019/2008; Cassazione, n.
5111/2007; Cassazione, n. 8402/2018; Cassazione, n. 3707/2016;
Cassazione, n. 21080/2015; Cassazione, n. 586/1999 e Cassazione,
ordinanza n. 24548/2014).
7 3. Per quanto attiene, infine, all'avvenuto disconoscimento sia dei documenti prodotti dalle parti resistenti poiché in copia e non conformi agli originali, sia della firma apposta sulla cartolina di ricevimento degli avvisi di addebito n. 37020160002806920000 e n. 37020190002858520000, occorre rilevare che la contestazione effettuata da parte ricorrente è generica e,
pertanto, inammissibile, come da costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione che, in proposito, ha chiarito che “L'art. 2719 c.c., che esige
l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie
fotografiche o fotostatiche, si applica tanto al disconoscimento della
conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento
dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio della norma in
merito ai modi e ai termini in cui i due disconoscimenti debbano avvenire, è
da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215
c.p.c.. Conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per
riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e
sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed
inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua
produzione” (ex multis, Cassazione n. 882/2018). Ebbene, la contestazione deve, come richiesto, essere specifica ed inequivoca, infatti, spetta alla parte che intende contestarne il contenuto dimostrare che il documento prodotto in giudizio non corrisponde alla realtà e deve trattarsi non di una contestazione generica e formale, ma circostanziata e dettagliata.
L'eventuale opposizione, quindi, avrebbe dovuto fare indiscutibilmente emergere che il documento fotostatico prodotto in giudizio è stato falsificato o mai inviato;
è, infatti, chi lo contesta a dover provare che lo stesso non è
attendibile e non può farlo con affermazioni generiche, ma in modo puntuale e con argomentazioni convincenti. Ed anche in tal caso, il Giudice potrebbe
8 comunque accertare da sé tale corrispondenza con altri mezzi di prova,
compresi gli indizi.
Orientamento, quello sopra evidenziato, da ultimo ribadito sempre dalla
Suprema Corte di Cassazione allorquando nella sentenza n. 6436 del 2025
statuisce che, in tema di disconoscimento della conformità della copia all'originale, per giurisprudenza costante occorre che, pur senza vincoli di forma, la contestazione venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né
generiche asserzioni (ex plurimis, Cassazione 20.06.2019, n. 16557).
Pertanto, per quanto sopra e secondo gli esposti principi, si ritiene che la contestazione operata da parte ricorrente della conformità all'originale dei documenti prodotti in copia e della firma apposta sui due avvisi di addebito specificati, non possa (come, invece, è accaduto), a pena di inefficacia,
avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma, al contrario, dovesse essere operata in modo chiaro e circostanziato,
attraverso l'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assumeva differisse dall'originale e dovesse avvenire, sulla base dei principi sanciti rispetto alla norma codicistica, in modo preciso, univoco e dettagliato cosa che, invece, nel caso in esame, non è avvenuto.
Per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, quindi, non può che inevitabilmente ritenersi che gli avvisi di addebito e le intimazioni sopra specificati e prodromici al provvedimento impugnato siano stati regolarmente notificati al ricorrente che, quindi, è stato perfettamente messo in condizione di venire a conoscenza degli addebiti contestati.
9 4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti;
5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 236
del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022).
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle suddette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva del giudizio e per la fase decisionale,
(per controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00) e si determina in € 3.291,00 il compenso complessivo per entrambe le comparenti, da attribuirsi nella misura del 50% a parte resistente
[...]
e nella misura del restante 50% a favore di Controparte_1
parte resistente sede Controparte_2
di Modena.
Al compenso si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge e se dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
10 consultata la normativa vigente;
così provvede:
● RIGETTA il ricorso promosso dal ricorrente Sig. avverso Parte_1
la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
07080202400003994000, che conferma limitatamente agli avvisi di addebito n. 37020130000973861000, n. 37020130002060850000, n.
37020160000283885000, n. 37020160002806920000, n.
37020170001414731000, n. 37020180000768461000, n.
37020180002638771000, n. 37020190001038043000 e n.
37020190002858520000.
● CONDANNA parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti di entrambe le comparenti, che liquida in complessivi € 3.291,00,
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge e se dovuti, da attribuirsi nella misura del 50% a parte resistente e nella misura del restante 50% a Controparte_1
favore di parte resistente Controparte_2
sede di Modena.
[...]
Così deciso in Modena il giorno 12 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
11
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 12.11.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente Sig.
[...]
, in data 11.11.2025; Pt_1
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente
[...]
, in data 29.10.2025; Controparte_1
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente
[...]
sede di Modena, in data 07.11.2025 Controparte_2
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 985/2024 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. A. De Rosa -
contro
, in persona del Responsabile Controparte_1
Gestione del COnzioso Emilia-Romagna pro tempore
- resistente, con l'Avv. A. Pagnottella -
sede Controparte_2
di Modena, in persona del Legale Rappresentante pro tempore
- resistente, con l'Avv. I. P. Basile, l'Avv. G. Basile e l'Avv. R. Lezzi -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07080202400003994000, limitatamente agli avvisi di addebito n. 37020130000973861000, n. 37020130002060850000, n.
37020160000283885000, n. 37020160002806920000, n.
37020170001414731000, n. 37020180000768461000, n.
2 37020180002638771000, n. 37020190001038043000 e n.
37020190002858520000, relativi a contributi dovuti alla Gestione
Commercianti entro il minimale per gli anni 2011-2012-2013-2014- CP_2
2015-2016-2017-2018, notificata in data 03.05.2024, per l'importo complessivo di € 26.892,14.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 11.06.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07080202400003994000, limitatamente agli avvisi di addebito n. 37020130000973861000, n. 37020130002060850000, n.
37020160000283885000, n. 37020160002806920000, n.
37020170001414731000, n. 37020180000768461000, n.
37020180002638771000, n. 37020190001038043000 e n.
37020190002858520000, relativi a contributi dovuti alla Gestione
Commercianti entro il minimale per gli anni 2011-2012-2013-2014- CP_2
2015-2016-2017-2018, per l'importo complessivo di € 26.892,14.
Il ricorrente contestava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativamente agli avvisi di addebito sopra specificati,
eccependo unicamente l'estinzione dei relativi crediti per intervenuta prescrizione per assenza di notifica sia degli avvisi di addebito prodromici,
sia degli ulteriori atti interruttivi rispetto all'atto qui impugnato, a far data dalle notifiche dei titoli esecutivi;
chiedeva, infine, sospendersi l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 985/2024 R.G., il Giudice Dott.
VI CO fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno
20.03.2025, sospendendo l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, poi revocata, limitatamente agli avvisi di addebito de quibus.
3 In data 03.03.2025 si costituiva parte resistente
[...]
sede di Modena, chiedendo il rigetto del Controparte_2
ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto e depositando documentazione atta a dimostrare la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato.
In data 06.03.2025 si costituiva parte resistente Controparte_1
, che depositava prova di avvenuta notifica degli atti
[...]
interruttivi e chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
Il fascicolo veniva assegnato al Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo.
La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti, veniva trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Riguardo al merito della vertenza, ritiene codesto Giudicante che l'opposizione non meriti accoglimento e sia, pertanto, da rigettare per le ragioni di seguito riportate.
Preliminarmente, si rileva che, costituendosi in giudizio, sia l'
[...]
, sia l' Controparte_2 Controparte_1
hanno depositato prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici l'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Ebbene, parte ricorrente eccepisce, senza alcuna contestazione nel merito, sia l'assenza di notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione impugnata, sia l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati asserendo che tra la data di notifica degli avvisi di addebito concernenti i contributi de quibus e la data di notifica della comunicazione opposta,
4 risultano trascorsi oltre cinque anni senza che nessun altro atto interruttivo sia stato, nelle more, posto in essere.
Pregiudizialmente occorre dare atto della ondivaga giurisprudenza sul punto delle preclusioni derivanti dalla mancata impugnazione dell'atto presupposto che, in più occasioni, si è espressa in maniera discordante fino ad assumere, negli ultimi arresti, una posizione ferma, granitica e nettamente predominante.
Diverse posizioni si sono, infatti, succedute fino a quando, pacificamente, la
Giurisprudenza, dando in tal modo continuità ad uguali e costanti orientamenti da considerarsi ormai diritto vivente, ha nettamente ed incontrovertibilmente statuito sul punto che la mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
A suffragio di quanto argomentato, sopravvengono numerose pronunce che statuiscono che quando dopo il recapito dell'avviso di addebito viene notificato un diverso atto autonomamente impugnabile a termini di prescrizione già maturati, è onere del contribuente opporre nei termini quello stesso atto, pena, in caso di ulteriore notifica di nuovi e successivi atti, l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto contro tali atti essendo preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, prescrizione del credito compresa.
In presenza di atti precedentemente non impugnati nei termini di legge,
cioè, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione,
non opposto nei termini, impedisce e preclude la proposizione
(inammissibilmente tardiva) di eccezioni che avrebbero potuto (e dovuto)
5 essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato con conseguente maturazione del cd. effetto preclusivo.
Ogni atto autonomamente, infatti, è tale ed è impugnabile solo per vizi propri e ciò al fine di evitare l'aggiramento dei termini previsti ex lege. Per
quanto detto, pertanto, appare evidente che qualsivoglia eccezione ad esso relativa, come quella di prescrizione del credito maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza anche delle dedotte irregolarità delle notifiche al ricorrente dell'avviso di addebito n. 370 2013
00009738 61 000 e n. 370 2013 00020608 50 000 e dell'intimazione n.
07020169004284815000, come tali inidonee, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale), risulta assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità,
se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (ex multis, Cassazione, ordinanze 714/2022 e
8198/2022).
In sostanza, quindi, secondo la Suprema Corte, la mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito, in applicazione del principio affermato dalla stessa Corte di
Cassazione con le pronunzie sopra richiamate (ex plurimis, Cassazione, n.
6436/2025; Corte Giustizia Tributaria II grado Lombardia, sez. XVII -
Milano, 22.11.2024, n. 3077). Qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, quindi, come quella di prescrizione del credito, maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato
6 (ex plurimis, Cassazione, n. 22108 del 2024; Cassazione 22.04.2024, n.
10736 e Cassazione 05.08.2024).
2. Ad abundantiam, poi, si deve tenere conto che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d.
statuto del contribuente, oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, omessa notifica della cartella e/o dell'avviso di addebito, nullità
della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento o dell'avviso di addebito, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), sicché, ove l'opposizione veicoli le menzionate eccezioni, deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto che, nella specie non è assolutamente stato rispettato.
Il ricorrente, infatti, ha sicuramente preso conoscenza di quanto eccepito al momento della notifica del provvedimento (03.05.2024), mentre essendo il presente giudizio stato instaurato con ricorso depositato in data 11.06.2024
e, quindi, oltre il prescritto termine, appare del tutto evidente la tardività
dello stesso sul punto in questione e la conseguente inammissibilità.
Sulla corretta qualificazione dei suindicati vizi come motivi di opposizione agli atti esecutivi da far valere, quindi, nel termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., si è pure pronunciata copiosa giurisprudenza che,
pertanto, non lascia spazio ad eventuali difformi valutazioni (ex multis,
Cassazione, n. 11338/2010; Cassazione, n. 27019/2008; Cassazione, n.
5111/2007; Cassazione, n. 8402/2018; Cassazione, n. 3707/2016;
Cassazione, n. 21080/2015; Cassazione, n. 586/1999 e Cassazione,
ordinanza n. 24548/2014).
7 3. Per quanto attiene, infine, all'avvenuto disconoscimento sia dei documenti prodotti dalle parti resistenti poiché in copia e non conformi agli originali, sia della firma apposta sulla cartolina di ricevimento degli avvisi di addebito n. 37020160002806920000 e n. 37020190002858520000, occorre rilevare che la contestazione effettuata da parte ricorrente è generica e,
pertanto, inammissibile, come da costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione che, in proposito, ha chiarito che “L'art. 2719 c.c., che esige
l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie
fotografiche o fotostatiche, si applica tanto al disconoscimento della
conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento
dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio della norma in
merito ai modi e ai termini in cui i due disconoscimenti debbano avvenire, è
da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215
c.p.c.. Conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per
riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e
sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed
inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua
produzione” (ex multis, Cassazione n. 882/2018). Ebbene, la contestazione deve, come richiesto, essere specifica ed inequivoca, infatti, spetta alla parte che intende contestarne il contenuto dimostrare che il documento prodotto in giudizio non corrisponde alla realtà e deve trattarsi non di una contestazione generica e formale, ma circostanziata e dettagliata.
L'eventuale opposizione, quindi, avrebbe dovuto fare indiscutibilmente emergere che il documento fotostatico prodotto in giudizio è stato falsificato o mai inviato;
è, infatti, chi lo contesta a dover provare che lo stesso non è
attendibile e non può farlo con affermazioni generiche, ma in modo puntuale e con argomentazioni convincenti. Ed anche in tal caso, il Giudice potrebbe
8 comunque accertare da sé tale corrispondenza con altri mezzi di prova,
compresi gli indizi.
Orientamento, quello sopra evidenziato, da ultimo ribadito sempre dalla
Suprema Corte di Cassazione allorquando nella sentenza n. 6436 del 2025
statuisce che, in tema di disconoscimento della conformità della copia all'originale, per giurisprudenza costante occorre che, pur senza vincoli di forma, la contestazione venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né
generiche asserzioni (ex plurimis, Cassazione 20.06.2019, n. 16557).
Pertanto, per quanto sopra e secondo gli esposti principi, si ritiene che la contestazione operata da parte ricorrente della conformità all'originale dei documenti prodotti in copia e della firma apposta sui due avvisi di addebito specificati, non possa (come, invece, è accaduto), a pena di inefficacia,
avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma, al contrario, dovesse essere operata in modo chiaro e circostanziato,
attraverso l'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assumeva differisse dall'originale e dovesse avvenire, sulla base dei principi sanciti rispetto alla norma codicistica, in modo preciso, univoco e dettagliato cosa che, invece, nel caso in esame, non è avvenuto.
Per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, quindi, non può che inevitabilmente ritenersi che gli avvisi di addebito e le intimazioni sopra specificati e prodromici al provvedimento impugnato siano stati regolarmente notificati al ricorrente che, quindi, è stato perfettamente messo in condizione di venire a conoscenza degli addebiti contestati.
9 4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti;
5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 236
del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022).
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle suddette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva del giudizio e per la fase decisionale,
(per controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00) e si determina in € 3.291,00 il compenso complessivo per entrambe le comparenti, da attribuirsi nella misura del 50% a parte resistente
[...]
e nella misura del restante 50% a favore di Controparte_1
parte resistente sede Controparte_2
di Modena.
Al compenso si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge e se dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
10 consultata la normativa vigente;
così provvede:
● RIGETTA il ricorso promosso dal ricorrente Sig. avverso Parte_1
la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
07080202400003994000, che conferma limitatamente agli avvisi di addebito n. 37020130000973861000, n. 37020130002060850000, n.
37020160000283885000, n. 37020160002806920000, n.
37020170001414731000, n. 37020180000768461000, n.
37020180002638771000, n. 37020190001038043000 e n.
37020190002858520000.
● CONDANNA parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti di entrambe le comparenti, che liquida in complessivi € 3.291,00,
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge e se dovuti, da attribuirsi nella misura del 50% a parte resistente e nella misura del restante 50% a Controparte_1
favore di parte resistente Controparte_2
sede di Modena.
[...]
Così deciso in Modena il giorno 12 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
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