TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 378
TAR
Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
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TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 e del D.M. n. 95442 del 2016

    La crisi lamentata origina da un inadempimento o da una disfunzione organizzativa del committente nell'indicazione dei siti di conferimento. Tale circostanza si configura come una tipica alea contrattuale inerente al rapporto d'appalto. La gestione dei rapporti con la committenza è compito dell'imprenditore, e qualora la riduzione dell'attività sia dovuta ad un inadempimento del cliente, l'imprenditore è tenuto a risolvere la criticità direttamente con la controparte, eventualmente azionando i rimedi risarcitori previsti o diversificando la propria clientela. La CIGO non può trasformarsi in un'assicurazione pubblica contro le patologie del rapporto d'appalto.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241

    L'errata indicazione della sede nel primo provvedimento di rigetto è un mero errore materiale non ascrivibile a un difetto di istruttoria, essendo derivato dalla compilazione del modulo telematico a cura della stessa società. In ogni caso, l'eccezione risulta assorbita dalla accertata carenza dei presupposti sostanziali, che rendono il diniego legittimo nel merito.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza o insufficienza della motivazione

    L'errata indicazione della sede nel primo provvedimento di rigetto è un mero errore materiale non ascrivibile a un difetto di istruttoria, essendo derivato dalla compilazione del modulo telematico a cura della stessa società. In ogni caso, l'eccezione risulta assorbita dalla accertata carenza dei presupposti sostanziali, che rendono il diniego legittimo nel merito.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti

    L'errata indicazione della sede nel primo provvedimento di rigetto è un mero errore materiale non ascrivibile a un difetto di istruttoria, essendo derivato dalla compilazione del modulo telematico a cura della stessa società. In ogni caso, l'eccezione risulta assorbita dalla accertata carenza dei presupposti sostanziali, che rendono il diniego legittimo nel merito.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta

    L'errata indicazione della sede nel primo provvedimento di rigetto è un mero errore materiale non ascrivibile a un difetto di istruttoria, essendo derivato dalla compilazione del modulo telematico a cura della stessa società. In ogni caso, l'eccezione risulta assorbita dalla accertata carenza dei presupposti sostanziali, che rendono il diniego legittimo nel merito.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 e del D.M. n. 95442 del 2016

    La crisi lamentata origina da un inadempimento o da una disfunzione organizzativa del committente nell'indicazione dei siti di conferimento. Tale circostanza si configura come una tipica alea contrattuale inerente al rapporto d'appalto. La gestione dei rapporti con la committenza è compito dell'imprenditore, e qualora la riduzione dell'attività sia dovuta ad un inadempimento del cliente, l'imprenditore è tenuto a risolvere la criticità direttamente con la controparte, eventualmente azionando i rimedi risarcitori previsti o diversificando la propria clientela. La CIGO non può trasformarsi in un'assicurazione pubblica contro le patologie del rapporto d'appalto.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241

    L'errata indicazione della sede nel primo provvedimento di rigetto è un mero errore materiale non ascrivibile a un difetto di istruttoria, essendo derivato dalla compilazione del modulo telematico a cura della stessa società. In ogni caso, l'eccezione risulta assorbita dalla accertata carenza dei presupposti sostanziali, che rendono il diniego legittimo nel merito.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza o insufficienza della motivazione

    L'errata indicazione della sede nel primo provvedimento di rigetto è un mero errore materiale non ascrivibile a un difetto di istruttoria, essendo derivato dalla compilazione del modulo telematico a cura della stessa società. In ogni caso, l'eccezione risulta assorbita dalla accertata carenza dei presupposti sostanziali, che rendono il diniego legittimo nel merito.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti

    L'errata indicazione della sede nel primo provvedimento di rigetto è un mero errore materiale non ascrivibile a un difetto di istruttoria, essendo derivato dalla compilazione del modulo telematico a cura della stessa società. In ogni caso, l'eccezione risulta assorbita dalla accertata carenza dei presupposti sostanziali, che rendono il diniego legittimo nel merito.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta

    L'errata indicazione della sede nel primo provvedimento di rigetto è un mero errore materiale non ascrivibile a un difetto di istruttoria, essendo derivato dalla compilazione del modulo telematico a cura della stessa società. In ogni caso, l'eccezione risulta assorbita dalla accertata carenza dei presupposti sostanziali, che rendono il diniego legittimo nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 378
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 378
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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