Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00378/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01685/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1685 del 2022, proposto da
Ekro S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Natale Filiberto e Sandro Cretella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dall'avvocato Angela Maria Laganà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 250090204569 a firma del direttore presso la direzione provinciale di OS dell'INPS, comunicato in data 07.10.2022, con il quale è stata rigettata la domanda di integrazione salariale n. INPS.2203.09/03/2022.0042801 del 09.03.2022;
- del provvedimento n. 250090204570 a firma del direttore presso la direzione provinciale di OS dell'INPS, comunicato in data 07.10.2022, con il quale è stata rigettata la domanda di integrazione salariale n. INPS.2500.03/06/2022.0275295 del 03.06.2022;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. TT AR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Ekro S.c.a.r.l. è affidataria dell’appalto per la gestione dell’impianto pubblico di trattamento rifiuti in località Bucita (IG AN), servente l’TO OS.
Il ciclo produttivo si articola in due fasi: il trattamento dei rifiuti in ingresso (di competenza della società ricorrente) e il successivo smaltimento degli scarti di lavorazione presso siti esterni, la cui individuazione e disponibilità gravano esclusivamente sulla stazione appaltante (TO OS).
2. La ricorrente riferisce che, a causa dell'inadempimento dell’TO OS nel reperire siti di smaltimento finale, gli scarti di lavorazione sono rimasti stoccati presso l’impianto di Bucita, saturandone gli spazi. Tale ingombro fisico ha impedito la ricezione dei quantitativi ordinari di rifiuto dai Comuni, determinando una contrazione forzata dei conferimenti e il conseguente parziale inutilizzo del personale.
3. In ragione di ciò, la Ekro S.c.a.r.l. ha inoltrato, in data 9 marzo 2022, una prima domanda di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 11, d.lgs. n. 148/2015, seguita da una successiva, di identico contenuto, in data 3 giugno 2022.
4. Entrambe le domande sono state rigettate in data 7 ottobre 2022 con distinti provvedimenti dell’INPS di OS, che ha motivato il diniego, rilevando che:
- “ non emerge una contrazione dell'attività lavorativa attribuibile alla riduzione di ordini e commesse ”;
- “ non è data altresì prova di un andamento involutivo degli stessi perdurante nel tempo che possa giustificare la rappresentata riduzione di fatturato ”;
- le problematiche relative al mancato smaltimento degli scarti sono da considerarsi espressione del mero “ rischio d'impresa riconducibile ai rapporti intercorrenti tra le parti ”.
5. Il diniego è stato impugnato con il ricorso meglio specificato in epigrafe, per i seguenti motivi: “ VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DEL D.LGS. N. 148/2015 E DEL D.M. N. 95442 DEL 2016. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ILLOGICITÀ MANIFESTA ”.
In particolare, la ricorrente sostiene che:
- l’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 riconosce la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) in presenza di cause non imputabili all’impresa; nel caso di specie, la riduzione dell’attività sarebbe la conseguenza dell'inerzia dell'autorità pubblica committente nel reperire siti di smaltimento finale, circostanza estranea alla volontà aziendale e all’alea contrattuale;
- l’INPS avrebbe omesso di considerare che la società può operare solo presso l'impianto di AN e con il personale lì impiegato;
- imporre di fatto il licenziamento collettivo dei dipendenti per far fronte a una crisi temporanea, non dipendente dalla propria volontà, snaturerebbe la funzione degli ammortizzatori sociali, volti, invece, a preservare i livelli occupazionali durante fasi critiche transitorie e non imputabili;
- il provvedimento di rigetto erroneamente si riferisce all'unità produttiva di Crotone, anziché a quella corretta di IG AN;
6. Con memoria depositata in data 9 gennaio 2023, l’INPS deduce che:
- la crisi deriverebbe dalla scelta imprenditoriale della ricorrente di operare in regime di “monocommittenza” con un contratto “a misura”;
- operando con un unico cliente senza garanzie di fatturato minimo, la società avrebbe accettato un preciso rischio gestionale;
- le criticità nei rapporti con l'unico committente rientrerebbero, dunque, nell'ordinaria alea contrattuale, non traslabile sulla collettività mediante l’impiego di ammortizzatori sociali;
- prima di richiedere l’impiego degli ammortizzatori sociali, la società avrebbe dovuto dimostrare di essersi attivata per la ripresa, ricercando altra clientela;
- laddove la sospensione dell’attività dipenda dal comportamento del committente, l'appaltatore deve tutelarsi mediante i rimedi della responsabilità contrattuale e risarcitoria;
- dalla relazione tecnica prodotta dalla società, non emergerebbe un andamento involutivo degli ordini esterno alla sfera di controllo dell'imprenditore;
- la società non avrebbe fornito elementi certi per un giudizio prognostico sulla ripresa dell'attività;
- l'erronea indicazione della sede nel primo provvedimento sarebbe dipesa da un errore materiale della stessa società ricorrente in sede di compilazione della domanda telematica, non rettificabile d'ufficio.
7. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
9. La questione centrale e al tempo stesso dirimente della controversia risiede nella corretta qualificazione della riduzione dell’attività della Ekro S.c.a.r.l. – dovuta alla mancata individuazione degli impianti di smaltimento degli scarti di lavorazione prodotti dall’impianto di trattamento gestito dalla società da parte dell'TO OS – entro le causali previste dall’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).
Tale disposizione prevede che “[a] i dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato ”.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 29 aprile 2025, n. 3637) ha avuto modo di precisare che:
- “ i fatti che hanno causato la contrazione o la sospensione dell'attività di impresa devono risultare estranei non solo all'imprenditore ma anche ad altri soggetti che con lo stesso hanno concluso contratti, in quanto, diversamente, l'istituto dell'integrazione salariale verrebbe inammissibilmente piegato al perseguimento di finalità ad esso estranee e si tradurrebbe, altrettanto inammissibilmente, in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio d'impresa (cfr. Cons. St. 1251 del 2019; sez. III, 11 dicembre 2019 n. 8434; 15 ottobre 2019, n. 7000; 19 agosto 2019 n. 5743; 30 luglio 2019 n. 5398; Cons. St., Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 497 e 23 febbraio 2011, n. 1131) ”;
- “[p] er la ricorrenza del requisito della non imputabilità non solo deve necessariamente sussistere la non volontarietà, ovvero la mancanza di imperizia e negligenza dell’imprenditore-datore di lavoro, ma è anche necessario che l’evento non sia, comunque, riferibile all’organizzazione o programma aziendale, e cioè non sia dipendente dagli ordinari meccanismi della gestione imprenditoriale. (sentenza n.2330/2023 Terza Sezione Cons. St.) ”;
- “[l] ’intervento pubblico non trova fondamento nel caso in cui l’evento, traendo origine da un rapporto contrattuale tra l’imprenditore-datore di lavoro, richiedente il beneficio de quo, ed un altro contraente, non inerisce alla conduzione tecnico amministrativa dell’impresa, impedendone la normale prosecuzione della sua attività, ma solo in via indiretta incide sulla gestione dell’impresa, rendendo non utile la prestazione di lavoro, di per sé possibile (così, ex aliis: Cons. Stato, Sez. II, 17 maggio 2023, n. 4929). In altre parole, per giustificare l'ammissione alla cassa integrazione deve essere un effetto che trova la sua ragione d'essere in fattori francamente esogeni alla ordinaria vita aziendale e del tutto indipendenti da quest'ultima” (così, ex multis e da ultimo, la sentenza n. 6916/2024 di questo Consiglio di Stato) ”.
Come detto, nel caso di specie, la crisi lamentata origina da un inadempimento o da una disfunzione organizzativa del committente TO OS nell'indicazione dei siti di conferimento.
Tale circostanza, secondo la richiamata giurisprudenza, si configura come una tipica alea contrattuale inerente al rapporto d'appalto stipulato con l’TO OS.
Correttamente, l’INPS sostiene che la gestione dei rapporti con la committenza sia compito dell'imprenditore. Qualora, come nel caso di specie, la riduzione dell’attività e del fatturato sia dovuto ad un inadempimento del cliente (mancata individuazione degli impianti di smaltimento degli scarti di lavorazione), l’imprenditore è tenuto a risolvere la criticità direttamente con la controparte, eventualmente azionando i rimedi risarcitori previsti o diversificando la propria clientela.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, la scelta della ricorrente di operare in regime di “monocommittenza” comporta un rischio d'impresa implicito, specialmente laddove, come nel caso in esame, il committente non si impegni a garantire all’appaltatore un fatturato minimo annuo (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 6 dicembre 2019, n. 1035).
Pertanto, l'inadempimento della stazione appaltante (mancata indicazione dei siti di smaltimento) si colloca all'interno della dialettica contrattuale tra le parti, configurando un rischio “interno” all'organizzazione d'impresa. Ne consegue che il danno derivante da tale inadempimento deve essere ristorato attraverso i rimedi civilistici di risoluzione o risarcimento del danno nei confronti del committente, non potendo essere traslato sulla collettività e sull'ente previdenziale. La CIGO non può infatti trasformarsi in un'assicurazione pubblica contro le patologie del rapporto d'appalto.
10. Quanto alla doglianza relativa all'errata indicazione della sede nel primo provvedimento di rigetto, il Collegio ritiene che si tratti di un mero errore materiale non ascrivibile a un difetto di istruttoria, essendo derivato – come chiarito dall’INPS – dalla compilazione del modulo telematico a cura della stessa società. In ogni caso, l'eccezione risulta assorbita dalla accertata carenza dei presupposti sostanziali, che rendono il diniego legittimo nel merito.
11. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.
12. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi in ragione della particolarità della fattispecie fattuale e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV EA, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
TT AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT AR | IV EA |
IL SEGRETARIO