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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2642/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DI RZ PAOLO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17393/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - F. Filzi 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0365747 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1842/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede annullarsi l'atto impugnato. Resistente: domanda il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato mediante invio telematico il 15.10.2025 ed iscritto al n. 17393/25 RGR,
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento catastale n. 2025 NA0365747, che dichiarava essergli stato notificato dall'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Provinciale del Territorio di Napoli, il 23.7.2025 ed avente ad oggetto la categoria di classificazione e rendita dell'appartamento sito nel Comune Luogo_1, in catasto_1.
Il contribuente spiegava che l'accertamento conseguiva a presentazione di Docfa relativa alla diversa distribuzione degli spazi interni, nella quale era stata confermata l'attribuzione della Categoria A/2, classe
4, rendita Euro 2.370,54. L'Amministrazione affermava invece di avere ripristinato lo stato precedente, mediante attribuzione della Categoria A/1, classe 1, rendita Euro 3.775,30.
Contestava quindi il ricorrente, innanzitutto, la violazione del contraddittorio preventivo. Aggiungeva che unica motivazione dell'atto era la presenza di appartamenti in categoria A/1 nello stesso stabile, trascurando che ve ne sono altri in categoria A/2. Inoltre l'Amministrazione finanziaria aveva proceduto, dichiaratamente, in assenza di sopralluogo, e pertanto senza verificare le reali caratteristiche dell'immobile.
Produceva relazione tecnica e documentazione, a sostegno dell'assunto che l'immobile doveva considerarsi appartenente alla Categoria A/2, come numerose altre abitazioni prossime nello stesso stabile, anche a seguito di contenziosi vittoriosi, ed invocava il principio dell'uniformità del classamento catastale. In oggi caso l'appartamento e l'edificio in cui si trova non presentano finiture di pregio.
Produceva documentazione e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva l'Ente impositore, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio, la quale replicava che, come statuito dalla Suprema Corte, l'atto tributario di classamento delle unità immobiliari è sufficientemente motivato in quanto riporti i dati oggettivi e la classe attribuita, specie quando segue a procedura Docfa.
Del resto numerose abitazioni simili, nello stesso fabbricato e negli adiacenti, sono classificate in Categoria
A/1, e l'Ufficio si è limitato a ripristinare la classificazione storica.
Produceva documentazione e domandava il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto rilevare che entrambe le parti hanno prodotto documentazione a sostegno della propria tesi, dimostrando come vi siano immobili consimilari nella stessa realtà urbanistica che sono inquadrati in
Categoria A/1, così come in Categoria A/2.
Può anche rilevarsi che si considera controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dall'Amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, e che in tali casi non sussiste obbligo di contraddittorio preventivo (decr. Min.
Economia e Finanza 24.4.2024, art. 4, in att. di art. 6bis, L. 212 del 2000).
Nel testo della relazione tecnica di parte non si rinvengono elementi descrittivi sufficienti per esprimere una valutazione informata circa la reale natura dell'immobile.
D'altro canto l'Ufficio del territorio non fonda su questo il proprio accertamento, bensì soltanto sulla presenza di unità abitative vicine inquadrate in Categoria A/1, ma si è già visto che questo argomento è efficacemente contrastato dal contribuente che ha documentato come numerose altre abitazioni consimilari e prossime risultano inquadrate in Categoria A/2.
Decisivo appare allora che l'Agenzia afferma, nelle sue difese, di avere ripristinato l'inquadramento storico al 25.10.2006 in classe A/1. Tuttavia lo stesso avviso di accertamento catastale impugnato rivela che l'accatastamento prossimo (antecedente il 30.1.2024) e precedente la Docfa, riportava l'inquadramento in
Categoria A/2 (e non A/1). L'ufficio, pertanto, non ha ripristinato l'inquadramento precedente la Docfa, ma ha proceduto ad un nuovo inquadramento, senza nulla motivare su modifiche conseguenti ai lavori eseguiti che avrebbero modificato le caratteristiche dell'immobile, o della zona su cui insiste. L'ufficio fonda il suo accertamento solo sull'inquadramento di immobili similari senza illustrare le caratteristiche specifiche dell'immobile, che possano indurre a ritenere lo stesso similare agli immobili vicini inquadrati in classe A/1 piuttosto che agli altri numerosi immobili vicini inquadrati in classe A/2.
Le censure del contribuente risultano allora fondate, allo stato degli atti, ed il suo ricorso deve essere accolto, annullandosi l'atto impugnato e ripristinandosi il precedente inquadramento catastale.
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia., e deevono attribuirsi ai procuratori, per dichiarazione di averne fatto anticipo.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso introdotto da Ricorrente_1 annulla l'avviso di accertamento catastale impugnato,
e dichiara che l'immobile sito in Luogo_1, alla Indirizzo_1, in catasto_1, rimane classificato in Cat. A/2, classe 4, vani 8,5, rendita Euro 2.370,24.
Condanna la costituita resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, e le liquida in complessivi Euro 600,00.
Napoli 3 febbraio 2026
Il Presidente Il Giudice
DA _2
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DI RZ PAOLO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17393/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - F. Filzi 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0365747 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1842/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede annullarsi l'atto impugnato. Resistente: domanda il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato mediante invio telematico il 15.10.2025 ed iscritto al n. 17393/25 RGR,
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento catastale n. 2025 NA0365747, che dichiarava essergli stato notificato dall'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Provinciale del Territorio di Napoli, il 23.7.2025 ed avente ad oggetto la categoria di classificazione e rendita dell'appartamento sito nel Comune Luogo_1, in catasto_1.
Il contribuente spiegava che l'accertamento conseguiva a presentazione di Docfa relativa alla diversa distribuzione degli spazi interni, nella quale era stata confermata l'attribuzione della Categoria A/2, classe
4, rendita Euro 2.370,54. L'Amministrazione affermava invece di avere ripristinato lo stato precedente, mediante attribuzione della Categoria A/1, classe 1, rendita Euro 3.775,30.
Contestava quindi il ricorrente, innanzitutto, la violazione del contraddittorio preventivo. Aggiungeva che unica motivazione dell'atto era la presenza di appartamenti in categoria A/1 nello stesso stabile, trascurando che ve ne sono altri in categoria A/2. Inoltre l'Amministrazione finanziaria aveva proceduto, dichiaratamente, in assenza di sopralluogo, e pertanto senza verificare le reali caratteristiche dell'immobile.
Produceva relazione tecnica e documentazione, a sostegno dell'assunto che l'immobile doveva considerarsi appartenente alla Categoria A/2, come numerose altre abitazioni prossime nello stesso stabile, anche a seguito di contenziosi vittoriosi, ed invocava il principio dell'uniformità del classamento catastale. In oggi caso l'appartamento e l'edificio in cui si trova non presentano finiture di pregio.
Produceva documentazione e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva l'Ente impositore, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio, la quale replicava che, come statuito dalla Suprema Corte, l'atto tributario di classamento delle unità immobiliari è sufficientemente motivato in quanto riporti i dati oggettivi e la classe attribuita, specie quando segue a procedura Docfa.
Del resto numerose abitazioni simili, nello stesso fabbricato e negli adiacenti, sono classificate in Categoria
A/1, e l'Ufficio si è limitato a ripristinare la classificazione storica.
Produceva documentazione e domandava il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto rilevare che entrambe le parti hanno prodotto documentazione a sostegno della propria tesi, dimostrando come vi siano immobili consimilari nella stessa realtà urbanistica che sono inquadrati in
Categoria A/1, così come in Categoria A/2.
Può anche rilevarsi che si considera controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dall'Amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, e che in tali casi non sussiste obbligo di contraddittorio preventivo (decr. Min.
Economia e Finanza 24.4.2024, art. 4, in att. di art. 6bis, L. 212 del 2000).
Nel testo della relazione tecnica di parte non si rinvengono elementi descrittivi sufficienti per esprimere una valutazione informata circa la reale natura dell'immobile.
D'altro canto l'Ufficio del territorio non fonda su questo il proprio accertamento, bensì soltanto sulla presenza di unità abitative vicine inquadrate in Categoria A/1, ma si è già visto che questo argomento è efficacemente contrastato dal contribuente che ha documentato come numerose altre abitazioni consimilari e prossime risultano inquadrate in Categoria A/2.
Decisivo appare allora che l'Agenzia afferma, nelle sue difese, di avere ripristinato l'inquadramento storico al 25.10.2006 in classe A/1. Tuttavia lo stesso avviso di accertamento catastale impugnato rivela che l'accatastamento prossimo (antecedente il 30.1.2024) e precedente la Docfa, riportava l'inquadramento in
Categoria A/2 (e non A/1). L'ufficio, pertanto, non ha ripristinato l'inquadramento precedente la Docfa, ma ha proceduto ad un nuovo inquadramento, senza nulla motivare su modifiche conseguenti ai lavori eseguiti che avrebbero modificato le caratteristiche dell'immobile, o della zona su cui insiste. L'ufficio fonda il suo accertamento solo sull'inquadramento di immobili similari senza illustrare le caratteristiche specifiche dell'immobile, che possano indurre a ritenere lo stesso similare agli immobili vicini inquadrati in classe A/1 piuttosto che agli altri numerosi immobili vicini inquadrati in classe A/2.
Le censure del contribuente risultano allora fondate, allo stato degli atti, ed il suo ricorso deve essere accolto, annullandosi l'atto impugnato e ripristinandosi il precedente inquadramento catastale.
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia., e deevono attribuirsi ai procuratori, per dichiarazione di averne fatto anticipo.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso introdotto da Ricorrente_1 annulla l'avviso di accertamento catastale impugnato,
e dichiara che l'immobile sito in Luogo_1, alla Indirizzo_1, in catasto_1, rimane classificato in Cat. A/2, classe 4, vani 8,5, rendita Euro 2.370,24.
Condanna la costituita resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, e le liquida in complessivi Euro 600,00.
Napoli 3 febbraio 2026
Il Presidente Il Giudice
DA _2