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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/10/2025, n. 3943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3943 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4896/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4896/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 29/05/1981 rappresentato e difeso dall'avv. DAMA CARLO, come da Parte_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 04/04/2025 l'epigrafato ricorrente ha dedotto:
CP_
- di avere presentato, in data 27.04.2018, domanda di assegno per il nucleo familiare – pratica n.
ANF4951148;
CP_
- che l' con propria comunicazione protocollo 5105.27/04/2018.0131964, accoglieva la suddetta domanda, con decorrenza dal 17.02.2018 e scadenza al 30.09.2019;
- che il citato rapporto di lavoro cessava in data 31.10.2018;
- che, tuttavia, nonostante i vari solleciti, al lavoratore non veniva mai corrisposta la richiesta prestazione;
1 Pt_
- che, pertanto, il sig. è ancora creditore della somma di € 1.237,50, per gli assegni familiari dallo stesso maturati in riferimento alla pratica ANF n. 5105.27/04/2018.0131964
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di “Accertare, per le causali indicate in premessa, il diritto dell'istante a vedersi riconosciuta l'erogazione degli assegni familiari da parte di Controparte_1
.
[...]
1. Condannare, pertanto, l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 1.237,50 in favore del sig. quale Parte_1 somma ad egli dovuta per gli assegni familiari dallo stesso maturati in riferimento alla pratica ANF n.
5105.27/04/2018.0131964.
2. Pronunciare la condanna della convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore, ex art. 93 c.p.c. per aver fatto anticipo di spese e non aver riscosso onorari, oltre al 15% per spese generali ai sensi dell'art. 15 L.P”.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va preliminarmente precisato che l'istante chiede il riconoscimento degli ANF sui ratei di pensione VOCOM
n. 36410165 (concessa dal 01.06.1997), come da dichiarazione all'udienza di discussione.
Orbene, la domanda giudiziaria è inammissibile per decadenza ex art. 47, III comma, DPR 30 aprile 1970
n. 639, come modificato dall'art.4, II comma, del D.L. n. 384 del 19\9\92, convertito nella L. n. 438 del
18\11\92, relativamente agli ANF sui ratei di pensione maturati.
Tale norma ha previsto che, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L.
88\89 (tra cui l'anf), l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
A tale proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 20 del 3\2\94, ha ritenuto che il Legislatore con il termine “procedimenti” abbia fatto riferimento esclusivamente ai procedimenti amministrativi, e non a quelli giudiziari, e ciò in base al coordinamento tra il 1° comma dell'art.4 citato e l'originario 2° comma dell'art.47 D.P.R. 639\70, che ai fini del decorso del termine di decadenza considerava solo il procedimento CP_ amministrativo contenzioso. Analoga interpretazione è data dalla circolare n. 165 del 15\7\93.
In concreto il termine decorre:
1] dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato);
2] dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purché sia tempestivamente inoltrato);
2 3] dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ritardato ricorso amministrativo. Ai sensi dell'art.46 L.88\89, infatti, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 gg per la formazione del silenzio rifiuto, più 90 gg. per la presentazione del ricorso amministrativo, più 90 gg. per la formazione del silenzio rigetto).
Inoltre, la decadenza in esame, alla quale l'art. 6 del D.L. 103\91 (norma interpretativa dell'originario art.47
D.P.R. 639\70, non implicitamente abrogata dal D.L. 384\92) attribuisce natura sostanziale, é rilevabile d'ufficio a sensi degli artt. 2968 e 2969 c.c., in quanto relativa a diritti sottratti alla disponibilità delle parti.
Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile, atteso il deposito della domanda in data 27.04.2018 e del relativo ricorso giurisdizionale in data 4.04.2025 risulta essere intercorso un lasso di tempo superiore a quello consentito dalla legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta la domanda
CP_
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in 1.618,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge
Si comunichi.
Aversa, 15/10/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4896/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 29/05/1981 rappresentato e difeso dall'avv. DAMA CARLO, come da Parte_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 04/04/2025 l'epigrafato ricorrente ha dedotto:
CP_
- di avere presentato, in data 27.04.2018, domanda di assegno per il nucleo familiare – pratica n.
ANF4951148;
CP_
- che l' con propria comunicazione protocollo 5105.27/04/2018.0131964, accoglieva la suddetta domanda, con decorrenza dal 17.02.2018 e scadenza al 30.09.2019;
- che il citato rapporto di lavoro cessava in data 31.10.2018;
- che, tuttavia, nonostante i vari solleciti, al lavoratore non veniva mai corrisposta la richiesta prestazione;
1 Pt_
- che, pertanto, il sig. è ancora creditore della somma di € 1.237,50, per gli assegni familiari dallo stesso maturati in riferimento alla pratica ANF n. 5105.27/04/2018.0131964
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di “Accertare, per le causali indicate in premessa, il diritto dell'istante a vedersi riconosciuta l'erogazione degli assegni familiari da parte di Controparte_1
.
[...]
1. Condannare, pertanto, l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 1.237,50 in favore del sig. quale Parte_1 somma ad egli dovuta per gli assegni familiari dallo stesso maturati in riferimento alla pratica ANF n.
5105.27/04/2018.0131964.
2. Pronunciare la condanna della convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore, ex art. 93 c.p.c. per aver fatto anticipo di spese e non aver riscosso onorari, oltre al 15% per spese generali ai sensi dell'art. 15 L.P”.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va preliminarmente precisato che l'istante chiede il riconoscimento degli ANF sui ratei di pensione VOCOM
n. 36410165 (concessa dal 01.06.1997), come da dichiarazione all'udienza di discussione.
Orbene, la domanda giudiziaria è inammissibile per decadenza ex art. 47, III comma, DPR 30 aprile 1970
n. 639, come modificato dall'art.4, II comma, del D.L. n. 384 del 19\9\92, convertito nella L. n. 438 del
18\11\92, relativamente agli ANF sui ratei di pensione maturati.
Tale norma ha previsto che, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L.
88\89 (tra cui l'anf), l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
A tale proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 20 del 3\2\94, ha ritenuto che il Legislatore con il termine “procedimenti” abbia fatto riferimento esclusivamente ai procedimenti amministrativi, e non a quelli giudiziari, e ciò in base al coordinamento tra il 1° comma dell'art.4 citato e l'originario 2° comma dell'art.47 D.P.R. 639\70, che ai fini del decorso del termine di decadenza considerava solo il procedimento CP_ amministrativo contenzioso. Analoga interpretazione è data dalla circolare n. 165 del 15\7\93.
In concreto il termine decorre:
1] dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato);
2] dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purché sia tempestivamente inoltrato);
2 3] dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ritardato ricorso amministrativo. Ai sensi dell'art.46 L.88\89, infatti, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 gg per la formazione del silenzio rifiuto, più 90 gg. per la presentazione del ricorso amministrativo, più 90 gg. per la formazione del silenzio rigetto).
Inoltre, la decadenza in esame, alla quale l'art. 6 del D.L. 103\91 (norma interpretativa dell'originario art.47
D.P.R. 639\70, non implicitamente abrogata dal D.L. 384\92) attribuisce natura sostanziale, é rilevabile d'ufficio a sensi degli artt. 2968 e 2969 c.c., in quanto relativa a diritti sottratti alla disponibilità delle parti.
Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile, atteso il deposito della domanda in data 27.04.2018 e del relativo ricorso giurisdizionale in data 4.04.2025 risulta essere intercorso un lasso di tempo superiore a quello consentito dalla legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta la domanda
CP_
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in 1.618,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge
Si comunichi.
Aversa, 15/10/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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