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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 5469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5469 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.Simona D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12308/2024 R.G. promossa da: nata a [...] il [...] ( Codice Fiscale_1 ) e ivi Parte_1 elettivamente domiciliata al Corso Novara n. 36, presso lo studio dell'Avv. Luciano Savino
), giusta procura in calce al ricorso;
( Codice Fiscale_2
-RICORRENTE-
CONTRO
:
Controparte_1 ,con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144
Roma (RM), (CF: P.IVA_1 ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMEN MOSCARIELLO (C.F.: C.F. 3 ) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio n ROMA rep. N. 37875/7313 Persona_1
del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-RESISTENTE-
OGGETTO: Opposizione ad ATP
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24-05-2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto: di aver presentato CP in data 27/05/2021 all domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3, e domanda invalidità civile finalizzata al riconoscimento della prestazione dell'indennità di accompagnamento ex L.18/80, CON ESITO NEGATIVO in quanto la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile e handicap non hanno provveduto ad effettuare la visita nonostante il decorso dei nove mesi dalla data della presentazione domanda amministrativa;
che, pertanto agiva in giudizio sotto forma obbligatoria di accertamento tecnico preventivo, al fine di accertare le condizioni sanitarie delle prestazioni previdenziali richieste;
di soffrire di un quadro patologico consistente in severa artrosi polidistrettuale, gonartrosi bilaterale con esiti protesi ginocchio dx e sin con varismo, coxartrosi bilaterale di grado severo, spondiloartrosi diffusa, ipertrofia muscolare di grado severo con perdita di forza agli arti inferiori, i passaggi posturali richiedono assistenza, la stazione eretta è con appoggio, severa limitazione nei movimenti di anca e ginocchia bilaterale, presenta eterometria agli arti inferiori, grave cardiopatia ipertensiva con dispnea da sforzo lieve e da sindrome depressiva di grado severo con deficit mnesico che aggravano ulteriormente le condizioni salute;
che nel giudizio di A.T.P, affidato l'incarico al CTU Dott.ssa Persona_2 veniva depositata relazione peritale, nella quale non si riconosceva nei il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave. Avverso le conclusioni del ctu sono state depositate in cancelleria dichiarazione contestazione alle conclusioni del ctu ex art.445 bis c.p.c.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare la ricorrente soggetto invalido civile con il diritto all'indennità di accompagnamento ex L.18/80 o al diritto al riconoscimento del requisito sanitario della prestazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa ed in via gradata anche da epoca successiva;
-per l'effetto (qualora il Sig. Giudice del Lavoro ritenga di emettere sentenza di condanna e non soltanto di accertamento del requisito sanitario della prestazione dell'indennità di accompagnamento) condannare l' Controparte_1 - in persona del
Presidente legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore dell'istante dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa ed in via gradata anche da epoca successiva;
-accertare e dichiarare la ricorrente soggetto con le condizioni di Handicap con connotazione di gravità con necessità di assistenza continuativa globale e permanente ai sensi dell'art. 3 terzo comma della L.104/92 dalla data di presentazione della domanda amministrativa ed in via gradata anche da epoca successiva;
- condannare la parte convenuta alla rifusione delle spese ed onorario di giudizio con attribuzione al costituito procuratore anticipatario.
L'CP_1 si è costituito in giudizio e ha contestato la domanda chiedendone il rigetto. Esaminata la documentazione in atti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale risultano esaustive, logicamente coerenti e, dunque, condivisibili.
In particolare la parte ricorrente, in questo giudizio, nonostante le contestazioni specifiche, non ha, tuttavia, offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni della CTU, sulla base della documentazione medica prodotta. Sostanzialmente, quindi, parte ricorrente evidenzia le stesse patologie già valutate e le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, in cui si legge:
"CONSIDERAZIONI MEDICO - LEGALI
La valutazione di tutti gli accertamenti clinici e lo studio della documentazione in atti ci consentono di affermare che la sig.ra è affetta dalle seguenti infermità: Parte_1
a.Cardiomiopatia dilatativa conseguente a remota miocardite. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico b. Postumi di recente artroprotesi ginocchio destro. Pregressa artroprotesi ginocchio sinistro.
Poliartrosi.
c.Sindrome depressiva grave
PERMANENZA ED EPOCA DI INSORGENZA
Tutte le suddette malattie sono permanenti.
VALUTAZIONE DELLE AFFEZIONI
La ricorrente, di anni 74, nel 2018 ha sofferto di miocardite, patologia infiammatoria acuta a carico del muscolo cardiaco, a verosimile eziologia virale. Nel cuore, conseguentemente alla fase acuta infiammatoria, è residuata una sofferenza cronica delle fibre muscolari miocardiche con deficit della contrattilità e con ridotta cinesi globale, come si evince dalle certificazioni cardiologiche con allegati esami ecocardiografici, in assenza di coronaropatia angiograficamente rilevabile. Dal punto di vista clinico la cardiomiopatia dilatativa conseguente alla miocardite acuta, con ridotta frazione d'eiezione, determina un'insufficienza cardiaca ascritta ad una Terza classe NYHA con riferita dispnea per sforzi moderati, con buon compenso emodinamico, in assenza di segni clinici di scompenso cardiaco (non edemi periferici, non turgore delle giugulari, assenza di soffi patologici all'ascultazione cardiaca).
L'ipertensione arteriosa è in trattamento farmacologico con buon controllo dei valori pressori ed in assenza di complicanze vascolari sistemiche. La cardiomiopatia dilatativa e l'ipertensione arteriosa realizzano una insufficienza cardiaca in Terza classe NYHA ascritta al codice 6443 e percentuale invalidante pari all'80%. Non compromette la sua autonomia nello svolgimento degli atti di vita quotidiana.
La grave depressione del tono dell'umore, certificata alla visita geriatrica del 19-07-2021 e riscontrata anche alla visita medica nel corso delle operazioni peritali, rende la ricorrente apatica, con scarso interesse a qualsiasi iniziativa, senza compromissione dello stato cognitivo con funzioni cognitive sufficienti, come certificato anche dallo specialista geriatra. Alla visita ella, con habitus depresso, ha volontariamente collaborato poco alle operazioni peritali con atteggiamento di indifferenza ed apatia ma con risposte coerenti a conferma di uno stato cognitivo integro. Ha riferito di non assumere terapia con psicofarmaci. La depressione endoreattiva grave èascritta al codice 2206 e percentuale invalidante pari al 40%. Non compromette la sua autonomia nello svolgimento degli atti di vita quotidiana.
L'artrosi è affezione cronica a carattere degenerativo, osteoarticolare, frequente e comune nella senescenza. Nella ricorrente la grave compromissione delle articolazioni del ginocchio, bilateralmente, ha richiesto la protesizzazione a sinistra nel 2021, come certificato alla visita geriatrica del 19-07-2021, quando la ricorrente presentava difficoltà deambulatoria per il recente intervento a sinistra e per la grave artrosi a destra. Nell'ottobre 2023, come da lettera di dimissione del 02-10-
2023, la ricorrente si è sottoposta a protesizzazione del ginocchio destro. L'intervento è stato seguito da ciclo di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare. La ricorrente alla visita medica nel corso delle operazioni peritali ha presentato deambulazione autonoma con appoggio precauzionale a due bastoni canadesi, per la fase di stabilizzazione chirurgica. L'artrosi a carico del rachide in toto, presenta lievi limitazioni funzionali del tratto lombosacrale che frequentemente presenta il maggiore coinvolgimento del processo artrosico per l'azione di fulcro che esso svolge con maggiore carico lavorativo. Non è compromessa la funzionalità articolare globale dello scheletro portante, e non è compromessa l'autonomia della ricorrente nella deambulazione e nello svolgimento degli atti di vita quotidiana. L'artroprotesi di ginocchio è ascritta al codice 7221 con percentuale invalidante pari al
30%; poiché bilaterale si applica la formula di salomone con percentuale invalidante globale pari al
55%. L'artrosi del rachide lombosacrale è ascritta per analogia al codice 7010 con percentuale globale pari al 31%. Trattandosi di patologie concorrenti sullo stesso apparato si applica la formula salomonica alle percentuali assegnale alle patologie con valutazione invalidante globale pari al 77%.
CONCLUSIONI E RISPOSTE AI QUESITI
In risposta ai quesiti posti dall' Ecc.mo magistrato si può affermare che :
1
-La sig.ra Parte_1 presenta le seguenti infermita' : a.Cardiomiopatia dilatativa conseguente a remota miocardite. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico b. Postumi di recente artroprotesi ginocchio destro. Pregressa artroprotesi ginocchio sinistro.
Poliartrosi.
c.Sindrome depressiva grave
2-delle le suddette patologie possono considerarsi preesistenti alla domanda amministrativa di pensione del 27-05-2021 la cardiomiopatia dilatativa, l'artroprotesi del ginocchio sinistro e la grave depressione, come documentato dalle certificazioni specialistiche allegate al fascicolo;
3- nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario si è verificata l'artroprotesi del ginocchio destro (ottobre 2023);
5- tenuto conto dell'età ( anni 74), del grado e della natura delle infermita' accertate e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita, si può affermare che la sig.ra al 100% ma Non è bisognevole di assistenza continua, essendoParte_2 in grado di deambulare e di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana in maniera autonoma e senza l'assistenza continuativa di terzi;
E' portatrice di Handicap Comma 1 art.3 ai sensi della legge 104/92; dalla data della domanda amministrativa del 27-05-2021 a tutt'oggi sulla base della documentazione sanitaria in atti e della visita medica nel corso delle operazioni peritali”.
Sul punto non è superfluo rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali considerata la dichiarazione di cui all'art 152 disp. att.
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP
e in tale procedimento, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c.;
- pone le spese di ctu della fase di atp a carico dell' CP_1 come da separato decreto.
Napoli, 23/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Simona D'Auria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.Simona D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12308/2024 R.G. promossa da: nata a [...] il [...] ( Codice Fiscale_1 ) e ivi Parte_1 elettivamente domiciliata al Corso Novara n. 36, presso lo studio dell'Avv. Luciano Savino
), giusta procura in calce al ricorso;
( Codice Fiscale_2
-RICORRENTE-
CONTRO
:
Controparte_1 ,con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144
Roma (RM), (CF: P.IVA_1 ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMEN MOSCARIELLO (C.F.: C.F. 3 ) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio n ROMA rep. N. 37875/7313 Persona_1
del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-RESISTENTE-
OGGETTO: Opposizione ad ATP
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24-05-2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto: di aver presentato CP in data 27/05/2021 all domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3, e domanda invalidità civile finalizzata al riconoscimento della prestazione dell'indennità di accompagnamento ex L.18/80, CON ESITO NEGATIVO in quanto la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile e handicap non hanno provveduto ad effettuare la visita nonostante il decorso dei nove mesi dalla data della presentazione domanda amministrativa;
che, pertanto agiva in giudizio sotto forma obbligatoria di accertamento tecnico preventivo, al fine di accertare le condizioni sanitarie delle prestazioni previdenziali richieste;
di soffrire di un quadro patologico consistente in severa artrosi polidistrettuale, gonartrosi bilaterale con esiti protesi ginocchio dx e sin con varismo, coxartrosi bilaterale di grado severo, spondiloartrosi diffusa, ipertrofia muscolare di grado severo con perdita di forza agli arti inferiori, i passaggi posturali richiedono assistenza, la stazione eretta è con appoggio, severa limitazione nei movimenti di anca e ginocchia bilaterale, presenta eterometria agli arti inferiori, grave cardiopatia ipertensiva con dispnea da sforzo lieve e da sindrome depressiva di grado severo con deficit mnesico che aggravano ulteriormente le condizioni salute;
che nel giudizio di A.T.P, affidato l'incarico al CTU Dott.ssa Persona_2 veniva depositata relazione peritale, nella quale non si riconosceva nei il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave. Avverso le conclusioni del ctu sono state depositate in cancelleria dichiarazione contestazione alle conclusioni del ctu ex art.445 bis c.p.c.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare la ricorrente soggetto invalido civile con il diritto all'indennità di accompagnamento ex L.18/80 o al diritto al riconoscimento del requisito sanitario della prestazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa ed in via gradata anche da epoca successiva;
-per l'effetto (qualora il Sig. Giudice del Lavoro ritenga di emettere sentenza di condanna e non soltanto di accertamento del requisito sanitario della prestazione dell'indennità di accompagnamento) condannare l' Controparte_1 - in persona del
Presidente legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore dell'istante dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa ed in via gradata anche da epoca successiva;
-accertare e dichiarare la ricorrente soggetto con le condizioni di Handicap con connotazione di gravità con necessità di assistenza continuativa globale e permanente ai sensi dell'art. 3 terzo comma della L.104/92 dalla data di presentazione della domanda amministrativa ed in via gradata anche da epoca successiva;
- condannare la parte convenuta alla rifusione delle spese ed onorario di giudizio con attribuzione al costituito procuratore anticipatario.
L'CP_1 si è costituito in giudizio e ha contestato la domanda chiedendone il rigetto. Esaminata la documentazione in atti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale risultano esaustive, logicamente coerenti e, dunque, condivisibili.
In particolare la parte ricorrente, in questo giudizio, nonostante le contestazioni specifiche, non ha, tuttavia, offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni della CTU, sulla base della documentazione medica prodotta. Sostanzialmente, quindi, parte ricorrente evidenzia le stesse patologie già valutate e le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, in cui si legge:
"CONSIDERAZIONI MEDICO - LEGALI
La valutazione di tutti gli accertamenti clinici e lo studio della documentazione in atti ci consentono di affermare che la sig.ra è affetta dalle seguenti infermità: Parte_1
a.Cardiomiopatia dilatativa conseguente a remota miocardite. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico b. Postumi di recente artroprotesi ginocchio destro. Pregressa artroprotesi ginocchio sinistro.
Poliartrosi.
c.Sindrome depressiva grave
PERMANENZA ED EPOCA DI INSORGENZA
Tutte le suddette malattie sono permanenti.
VALUTAZIONE DELLE AFFEZIONI
La ricorrente, di anni 74, nel 2018 ha sofferto di miocardite, patologia infiammatoria acuta a carico del muscolo cardiaco, a verosimile eziologia virale. Nel cuore, conseguentemente alla fase acuta infiammatoria, è residuata una sofferenza cronica delle fibre muscolari miocardiche con deficit della contrattilità e con ridotta cinesi globale, come si evince dalle certificazioni cardiologiche con allegati esami ecocardiografici, in assenza di coronaropatia angiograficamente rilevabile. Dal punto di vista clinico la cardiomiopatia dilatativa conseguente alla miocardite acuta, con ridotta frazione d'eiezione, determina un'insufficienza cardiaca ascritta ad una Terza classe NYHA con riferita dispnea per sforzi moderati, con buon compenso emodinamico, in assenza di segni clinici di scompenso cardiaco (non edemi periferici, non turgore delle giugulari, assenza di soffi patologici all'ascultazione cardiaca).
L'ipertensione arteriosa è in trattamento farmacologico con buon controllo dei valori pressori ed in assenza di complicanze vascolari sistemiche. La cardiomiopatia dilatativa e l'ipertensione arteriosa realizzano una insufficienza cardiaca in Terza classe NYHA ascritta al codice 6443 e percentuale invalidante pari all'80%. Non compromette la sua autonomia nello svolgimento degli atti di vita quotidiana.
La grave depressione del tono dell'umore, certificata alla visita geriatrica del 19-07-2021 e riscontrata anche alla visita medica nel corso delle operazioni peritali, rende la ricorrente apatica, con scarso interesse a qualsiasi iniziativa, senza compromissione dello stato cognitivo con funzioni cognitive sufficienti, come certificato anche dallo specialista geriatra. Alla visita ella, con habitus depresso, ha volontariamente collaborato poco alle operazioni peritali con atteggiamento di indifferenza ed apatia ma con risposte coerenti a conferma di uno stato cognitivo integro. Ha riferito di non assumere terapia con psicofarmaci. La depressione endoreattiva grave èascritta al codice 2206 e percentuale invalidante pari al 40%. Non compromette la sua autonomia nello svolgimento degli atti di vita quotidiana.
L'artrosi è affezione cronica a carattere degenerativo, osteoarticolare, frequente e comune nella senescenza. Nella ricorrente la grave compromissione delle articolazioni del ginocchio, bilateralmente, ha richiesto la protesizzazione a sinistra nel 2021, come certificato alla visita geriatrica del 19-07-2021, quando la ricorrente presentava difficoltà deambulatoria per il recente intervento a sinistra e per la grave artrosi a destra. Nell'ottobre 2023, come da lettera di dimissione del 02-10-
2023, la ricorrente si è sottoposta a protesizzazione del ginocchio destro. L'intervento è stato seguito da ciclo di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare. La ricorrente alla visita medica nel corso delle operazioni peritali ha presentato deambulazione autonoma con appoggio precauzionale a due bastoni canadesi, per la fase di stabilizzazione chirurgica. L'artrosi a carico del rachide in toto, presenta lievi limitazioni funzionali del tratto lombosacrale che frequentemente presenta il maggiore coinvolgimento del processo artrosico per l'azione di fulcro che esso svolge con maggiore carico lavorativo. Non è compromessa la funzionalità articolare globale dello scheletro portante, e non è compromessa l'autonomia della ricorrente nella deambulazione e nello svolgimento degli atti di vita quotidiana. L'artroprotesi di ginocchio è ascritta al codice 7221 con percentuale invalidante pari al
30%; poiché bilaterale si applica la formula di salomone con percentuale invalidante globale pari al
55%. L'artrosi del rachide lombosacrale è ascritta per analogia al codice 7010 con percentuale globale pari al 31%. Trattandosi di patologie concorrenti sullo stesso apparato si applica la formula salomonica alle percentuali assegnale alle patologie con valutazione invalidante globale pari al 77%.
CONCLUSIONI E RISPOSTE AI QUESITI
In risposta ai quesiti posti dall' Ecc.mo magistrato si può affermare che :
1
-La sig.ra Parte_1 presenta le seguenti infermita' : a.Cardiomiopatia dilatativa conseguente a remota miocardite. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico b. Postumi di recente artroprotesi ginocchio destro. Pregressa artroprotesi ginocchio sinistro.
Poliartrosi.
c.Sindrome depressiva grave
2-delle le suddette patologie possono considerarsi preesistenti alla domanda amministrativa di pensione del 27-05-2021 la cardiomiopatia dilatativa, l'artroprotesi del ginocchio sinistro e la grave depressione, come documentato dalle certificazioni specialistiche allegate al fascicolo;
3- nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario si è verificata l'artroprotesi del ginocchio destro (ottobre 2023);
5- tenuto conto dell'età ( anni 74), del grado e della natura delle infermita' accertate e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita, si può affermare che la sig.ra al 100% ma Non è bisognevole di assistenza continua, essendoParte_2 in grado di deambulare e di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana in maniera autonoma e senza l'assistenza continuativa di terzi;
E' portatrice di Handicap Comma 1 art.3 ai sensi della legge 104/92; dalla data della domanda amministrativa del 27-05-2021 a tutt'oggi sulla base della documentazione sanitaria in atti e della visita medica nel corso delle operazioni peritali”.
Sul punto non è superfluo rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali considerata la dichiarazione di cui all'art 152 disp. att.
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP
e in tale procedimento, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c.;
- pone le spese di ctu della fase di atp a carico dell' CP_1 come da separato decreto.
Napoli, 23/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Simona D'Auria