Art. 21.
Entro sei mesi dall'istituzione della regione della Calabria con successiva legge saranno emanate le norme per il coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle concernenti le funzioni e le competenze attribuite alla Regione stessa dalle leggi costituzionali.
Entro sei mesi dall'istituzione della regione della Calabria con successiva legge saranno emanate le norme per il coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle concernenti le funzioni e le competenze attribuite alla Regione stessa dalle leggi costituzionali.