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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 4183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4183 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Donatella CASABLANCA - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3586/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5995/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Di Folca ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9; APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Casali del Drago n. 41, CP_1
e rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Piacitelli e Marianna Mangone;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.2024 la ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva revocato il D.I. opposto e condannato la stessa pagare al ricorrente euro 8.408,46, quale residuo Pt_1 CP_1 importo di TFR dovuto, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale dalla data dell'8 giugno 2023 al saldo, dando atto che l'11 novembre 2023, parte opponente aveva corrisposto all'opposto euro 8.871, 68.
si è costituito eccependo la inammissibilità del gravame, CP_1 deducendone, comunque, l'infondatezza.
Invero, il proposto appello è inammissibile per tardiva presentazione del medesimo, giacché, la sentenza impugnata risulta pubblicata il 22.5.2024 e il ricorso in appello depositato solo il 23.12.2024, oltre i sei mesi di cui all'art. 327 c. 1 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 3372 del 03/02/2022). Ne consegue che l'appello deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, stante la soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna la al pagamento delle spese del grado, che Parte_1 liquida in complessivi € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Roma, 9.12.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Donatella CASABLANCA - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3586/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5995/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Di Folca ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9; APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Casali del Drago n. 41, CP_1
e rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Piacitelli e Marianna Mangone;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.2024 la ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva revocato il D.I. opposto e condannato la stessa pagare al ricorrente euro 8.408,46, quale residuo Pt_1 CP_1 importo di TFR dovuto, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale dalla data dell'8 giugno 2023 al saldo, dando atto che l'11 novembre 2023, parte opponente aveva corrisposto all'opposto euro 8.871, 68.
si è costituito eccependo la inammissibilità del gravame, CP_1 deducendone, comunque, l'infondatezza.
Invero, il proposto appello è inammissibile per tardiva presentazione del medesimo, giacché, la sentenza impugnata risulta pubblicata il 22.5.2024 e il ricorso in appello depositato solo il 23.12.2024, oltre i sei mesi di cui all'art. 327 c. 1 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 3372 del 03/02/2022). Ne consegue che l'appello deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, stante la soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna la al pagamento delle spese del grado, che Parte_1 liquida in complessivi € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Roma, 9.12.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste