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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4879 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14514 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa LA LA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14514/2024 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti DE CESARE CORRADO e DE CESARE GIANLUCA Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1 RA Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 26.11.2024, l'istante in epigrafe indicato, coltivatore diretto, ha dedotto di aver ottenuto il riconoscimento da parte dell' di postumi permanenti nella complessiva misura del CP_1 11% derivati da preesistenti malattie professionali (ernie discali e tendinopatia del sovraspinoso), valutazione da ultimo confermata dall'Istituto all'esito di istanza di revisione del 01.08.2024; 1 ritenendo ingiusta tale valutazione, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto all'indennizzo in capitale, ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 38/00, commisurato al grado di menomazione pari al 15%, o, in ogni caso, al riconoscimento del maggior danno biologico indennizzabile, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, oltre a interessi e rivalutazione, con il favore delle spese CP_1 di lite, da distrarsi.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la mancanza di un supporto obiettivo che CP_1 documentasse il chiesto aggravamento di postumi, stante l'insussistenza di una evoluzione peggiorativa.
* Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1 d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che la disposta CTU ha accertato che: “il signor
[...] è affetto da lombosciatalgia da radicolopatia con sindrome algo disfunzionale compressiva Pt_1 di L4 con ernia discale L3 L4 e L4 L5, tendinopatia calcifica sovraspinoso e sottoscapolare bilaterale in artrosi acromion con conseguente sindrome algo disfunzionale scapolo omerale bilaterale. Il quadro clinico attuale risulta quindi connotato da rachide lombare con abolizione della lordosi. Dolore alla digito pressione dei processi spinosi L4, L5 e S1. Contrattura della muscolatura paravertebrale. I movimenti di flesso estensione e lateralità sonmo limitati ai gradi medio estremi. Rot ipoelicitabili bilaterlamente. Indossa busto ortopedico. La spalla destra e sinistra sono in asse, normoatteggiate. Normoconformate. Dolore alla digito pressione del tendine del capo lungo del sovraspinoso specie a sinistra. Assenza di ipotrofia muscolare. ROM limitato ai gradi medio estremi su base antalgica. Prove di controresistenza regolarmente eseguite. Test di ER e IN lievemente positivi. Assume al bisogno paracetamaolo e antinifammatori. In data 3 dicembre 2019 aveva eseguito l'ecografia della spalla destra e sinistra. Vi era bilateralmente disomogeneità ecostrutturale di significato flogistico degenerativo del tratto preinserzionale del tendine del sovraspinoso. Tendinosi del 1/3 distale del sottoscapolare.
2 Distensione fluida della borsa SAD bilateralmente. Tenosinovite del tendine del CLB, che mostrava distensione fluida della sua guaina sinoviale specilamente a destra. Capsulite artrosica a carico dell'articolazione acromion claveare. In data 15 febbraio 2023 aveva eseguito la r.m. della spalla destra, che evidenziava: mal delimitabile il tendine del CLB nella sua porzione orizzontale e verticale, reperto che potrbbe indicare suo grave assottigliamento per tendinosi, altrimenti lesione completa;
minima distensione fluida della sua guaina dell'intervallo dei rotatori. Tendine del sovraspinoso: lesione parziale articolare preinserzionale di circa 5 x 8 mm. Con limitrofa alterazione similcistica ed edema osseo del trochite omerale. Tendinosi del tendine del sottospinoso. In data 19 aprile 2024 aveva eseguito la r.m. della spalla sinistra, che evidenziava artrosi acromion claveare con ridotto spazzio subacromiale, tendonis della cuffia dei rotatori con rottura parzilae preinserzionale del tendine del sovrapsinoso. Distensione fluisa della borsa SAD e sottoscpaolare, della capsula gleno omerale e del recesso del tendine del CLB. L' istante ha svolto l'attività di coltivatore diretto dal 1980 presso l'azienda omonima sita in agro di Altamura. Il ricorrente nell'attività lavorativa si occupa di preparare il terreno per la piantagione di alberi e piante, per la semina e il trapianto di semenze, bulbi e piantine;
curare l'irrigazione e la fertilizzazione del terreno;
eseguire potature, arature anche con rimozione di piante infestanti, trasporto di cassette di prodotti agricoli. Nell'attività lavorativa di circa 8 ore al giorno sollevava pesi, movimentava carichi pesanti, eseguiva movimenti ripetitivi con uso di trattori e strumenti meccanici. Alla luce di tanto, alle tecnopatie professionali denunciate (ernie del disco lombari con sindrome algo disfunzionale di modesta entità e sindrome algo disfunzionale scapolo omerale bilaterale), a mente di quanto previsto dal D.M. 12.07.2000, G.U. del 25.07.2000 sulla base degli esami strumentali eseguiti e dell'esame obiettivo in corso di operazioni peritali dovrà attribuirsi, un danno biologico del 5(CINQUE)% per la patologia alla spalla destra e sinistra e si conferma il danno biologicvo dell'8(OTTO)% per la patologia erniaria lombare.”.
L'ausiliario ha, dunque, concluso che “ … vi è stato un lieve aggravamento della patologia denunciata a livello delle spalle, per cui il danno biologico complessivo è valutabile nella misura del 12(DODICI)% della totale a partire dalla domanda amministrativa”.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la menomazione permanente dell'integrità fisica causata dalla malattia professionale sia valutabile nella misura del 12%.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che risultano essere immuni da vizi logici o da contraddizioni, non essendo nemmeno validamente ed efficacemente confutate dalle osservazioni delle parti.
Per quanto esposto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente CP_1 dell'indennizzo ex art. 13 del D. lvo n. 38/00 commisurato al grado di menomazione del 12% (superiore di n. 1 punto percentuale rispetto a quello già riconosciuto), oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
In considerazione del ridimensionamento della pretesa attorea, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/2, mentre la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'istruttoria svolta.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente sulla parte resistente.
***
P. Q. M.
3 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 26.11.2024, così CP_1 provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad un indennizzo in capitale ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per danno biologico complessivo del 12%.
2. Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente un indennizzo correlato ad un danno biologico CP_1 del 12%, dedotto quanto già percepito, oltre ad accessori come per legge.
3. Compensa le spese processuali nella misura di 1/2 e condanna l' alla rifusione in favore del CP_1 ricorrente della restante parte liquidata in € 600,00, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1 Bari, lì 18/12/2025
Il Giudice
LA LA
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa LA LA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14514/2024 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti DE CESARE CORRADO e DE CESARE GIANLUCA Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1 RA Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 26.11.2024, l'istante in epigrafe indicato, coltivatore diretto, ha dedotto di aver ottenuto il riconoscimento da parte dell' di postumi permanenti nella complessiva misura del CP_1 11% derivati da preesistenti malattie professionali (ernie discali e tendinopatia del sovraspinoso), valutazione da ultimo confermata dall'Istituto all'esito di istanza di revisione del 01.08.2024; 1 ritenendo ingiusta tale valutazione, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto all'indennizzo in capitale, ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 38/00, commisurato al grado di menomazione pari al 15%, o, in ogni caso, al riconoscimento del maggior danno biologico indennizzabile, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, oltre a interessi e rivalutazione, con il favore delle spese CP_1 di lite, da distrarsi.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la mancanza di un supporto obiettivo che CP_1 documentasse il chiesto aggravamento di postumi, stante l'insussistenza di una evoluzione peggiorativa.
* Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1 d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che la disposta CTU ha accertato che: “il signor
[...] è affetto da lombosciatalgia da radicolopatia con sindrome algo disfunzionale compressiva Pt_1 di L4 con ernia discale L3 L4 e L4 L5, tendinopatia calcifica sovraspinoso e sottoscapolare bilaterale in artrosi acromion con conseguente sindrome algo disfunzionale scapolo omerale bilaterale. Il quadro clinico attuale risulta quindi connotato da rachide lombare con abolizione della lordosi. Dolore alla digito pressione dei processi spinosi L4, L5 e S1. Contrattura della muscolatura paravertebrale. I movimenti di flesso estensione e lateralità sonmo limitati ai gradi medio estremi. Rot ipoelicitabili bilaterlamente. Indossa busto ortopedico. La spalla destra e sinistra sono in asse, normoatteggiate. Normoconformate. Dolore alla digito pressione del tendine del capo lungo del sovraspinoso specie a sinistra. Assenza di ipotrofia muscolare. ROM limitato ai gradi medio estremi su base antalgica. Prove di controresistenza regolarmente eseguite. Test di ER e IN lievemente positivi. Assume al bisogno paracetamaolo e antinifammatori. In data 3 dicembre 2019 aveva eseguito l'ecografia della spalla destra e sinistra. Vi era bilateralmente disomogeneità ecostrutturale di significato flogistico degenerativo del tratto preinserzionale del tendine del sovraspinoso. Tendinosi del 1/3 distale del sottoscapolare.
2 Distensione fluida della borsa SAD bilateralmente. Tenosinovite del tendine del CLB, che mostrava distensione fluida della sua guaina sinoviale specilamente a destra. Capsulite artrosica a carico dell'articolazione acromion claveare. In data 15 febbraio 2023 aveva eseguito la r.m. della spalla destra, che evidenziava: mal delimitabile il tendine del CLB nella sua porzione orizzontale e verticale, reperto che potrbbe indicare suo grave assottigliamento per tendinosi, altrimenti lesione completa;
minima distensione fluida della sua guaina dell'intervallo dei rotatori. Tendine del sovraspinoso: lesione parziale articolare preinserzionale di circa 5 x 8 mm. Con limitrofa alterazione similcistica ed edema osseo del trochite omerale. Tendinosi del tendine del sottospinoso. In data 19 aprile 2024 aveva eseguito la r.m. della spalla sinistra, che evidenziava artrosi acromion claveare con ridotto spazzio subacromiale, tendonis della cuffia dei rotatori con rottura parzilae preinserzionale del tendine del sovrapsinoso. Distensione fluisa della borsa SAD e sottoscpaolare, della capsula gleno omerale e del recesso del tendine del CLB. L' istante ha svolto l'attività di coltivatore diretto dal 1980 presso l'azienda omonima sita in agro di Altamura. Il ricorrente nell'attività lavorativa si occupa di preparare il terreno per la piantagione di alberi e piante, per la semina e il trapianto di semenze, bulbi e piantine;
curare l'irrigazione e la fertilizzazione del terreno;
eseguire potature, arature anche con rimozione di piante infestanti, trasporto di cassette di prodotti agricoli. Nell'attività lavorativa di circa 8 ore al giorno sollevava pesi, movimentava carichi pesanti, eseguiva movimenti ripetitivi con uso di trattori e strumenti meccanici. Alla luce di tanto, alle tecnopatie professionali denunciate (ernie del disco lombari con sindrome algo disfunzionale di modesta entità e sindrome algo disfunzionale scapolo omerale bilaterale), a mente di quanto previsto dal D.M. 12.07.2000, G.U. del 25.07.2000 sulla base degli esami strumentali eseguiti e dell'esame obiettivo in corso di operazioni peritali dovrà attribuirsi, un danno biologico del 5(CINQUE)% per la patologia alla spalla destra e sinistra e si conferma il danno biologicvo dell'8(OTTO)% per la patologia erniaria lombare.”.
L'ausiliario ha, dunque, concluso che “ … vi è stato un lieve aggravamento della patologia denunciata a livello delle spalle, per cui il danno biologico complessivo è valutabile nella misura del 12(DODICI)% della totale a partire dalla domanda amministrativa”.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la menomazione permanente dell'integrità fisica causata dalla malattia professionale sia valutabile nella misura del 12%.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che risultano essere immuni da vizi logici o da contraddizioni, non essendo nemmeno validamente ed efficacemente confutate dalle osservazioni delle parti.
Per quanto esposto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente CP_1 dell'indennizzo ex art. 13 del D. lvo n. 38/00 commisurato al grado di menomazione del 12% (superiore di n. 1 punto percentuale rispetto a quello già riconosciuto), oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
In considerazione del ridimensionamento della pretesa attorea, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/2, mentre la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'istruttoria svolta.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente sulla parte resistente.
***
P. Q. M.
3 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 26.11.2024, così CP_1 provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad un indennizzo in capitale ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per danno biologico complessivo del 12%.
2. Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente un indennizzo correlato ad un danno biologico CP_1 del 12%, dedotto quanto già percepito, oltre ad accessori come per legge.
3. Compensa le spese processuali nella misura di 1/2 e condanna l' alla rifusione in favore del CP_1 ricorrente della restante parte liquidata in € 600,00, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1 Bari, lì 18/12/2025
Il Giudice
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