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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 6899/20233 RG avente ad oggetto ricorso ex art. 30, 6° comma, T.U.I. per rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare promossa da:
(C.F.: ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Ruella;
ricorrente contro in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1 resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 28.3.2023 (C.F.: ) ha Parte_1 C.F._1 chiesto al Tribunale in intestazione di dichiararsi l'illegittimità del silenzio della pubblica amministrazione in merito alla domanda di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con il proprio marito ed accertarsi il proprio diritto al ricongiungimento con il marito Sig.
[...]
Persona_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha allegato: di essere cittadina somala regolarmente soggiornate in Italia;
di aver richiesto, in data 2.12.2021, allo Sportello Unico per l'Immigrazione del
Comune di Torino rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con il proprio marito, Sig.
, nato a [...] il [...] e di aver allegato la relativa necessaria Persona_1 documentazione;
di aver ricevuto preavviso di rigetto dalla PA ai sensi dell'art. 10bis l. 241/1990 datata 30.8.2022, ossia dopo circa nove mesi dalla domanda;
di aver riscontrato il detto preavviso di rigetto secondo le formalità richieste dalla PA procedente con mail del 12.9.2022; che, fino al momento del ricorso per cui è giudizio, ossia al 28.3.2023, il procedimento amministrativo non era mai stato concluso con l'adozione di un provvedimento decisorio. Il PM ha apposto il visto in data 14.4.2023.
La PA convenuta non si è costituita in giudizio e, verificata la regolarità delle notificazioni di legge, ne è stata dichiarata la contumacia a verbale della prima udienza del 9.4.2024, nel corso della quale la difesa della ricorrente ha rinunciato alla domanda spiegata contro il Controparte_2 insistendo con la domanda spiegata contro il solo (v. verbale in atti). Controparte_1
Nel corso della successiva udienza fissata per chiarimenti, la difesa della ricorrente ha dato atto che, nelle more del presente giudizio, la PA ha adottato il provvedimento richiesto rilasciando il nulla osta al ricongiungimento familiare ed ha chiesto la liquidazione delle spese di giudizio (v. verbale di udienza in atti). All'esito, la causa è stata rimessa in decisione.
A fronte del riconoscimento del diritto azionato dalla ricorrente avvenuto in sede amministrativa, deve pacificamente dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente, sul presupposto di aver agito in giudizio prima del riconoscimento in sede amministrativa, ha comunque chiesto la pronuncia sulle spese di lite che deve avvenire sulla base del criterio della c.d. soccombenza virtuale. Al riguardo, nel merito, si rileva: che è documentale come la ricorrente abbia presentato la sua domanda in sede amministrativa il 2.12.2021 (doc. 2 allegato al ricorso); che, fino al 28.3.2023, data di deposito dal ricorso giudiziale per cui è causa, la PA procedente non aveva adottato alcun provvedimento a definizione del procedimento amministrativo;
che la decisione amministrativa di riconoscimento del diritto vantato dalla ricorrente è intervenuta oltre due anni dopo la domanda ed in pendenza del presente giudizio;
che il silenzio serbato dalla PA nel caso di specie almeno fino alla proposizione del giudizio non è un silenzio c.d. qualificato (a differenza dei casi di silenzio-assenso o silenzio-rifiuto) perché da esso non discende alcuna conseguenza giuridica;
che, anche al di là del superamento del termine di 90 giorni fissato dall'ordinamento per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare, l'attesa, al tempo della proposizione del ricorso giudiziale, di quasi un anno e mezzo senza l'adozione di un provvedimento formale conclusivo del procedimento amministrativo non può essere ritenuta condotta conforme al diritto;
che, di conseguenza, rientra tra i poteri del Tribunale quello di sindacare nel merito la richiesta della ricorrente malgrado l'assenza di un provvedimento formale impugnato, tanto più se, come nella specie, sono in gioco diritti fondamentali della persona umana quale è il diritto all'unità familiare e, in particolare, il diritto al ricongiungimento familiare;
che, alla luce delle allegazioni avanzate dalla ricorrente e della documentazione versata in atti, la ricorrente aveva diritto a vedersi riconosciuto il proprio diritto e, infatti, la PA convenuta ha riconosciuto alla ricorrente il diritto al nulla osta richiesto ma solo nel corso del presente giudizio;
che pertanto e perciò solo, secondo il criterio della soccombenza, la PA convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese in favore della ricorrente secondo la liquidazione di cui al dispositivo operata in applicazione dei criteri di cui al DM
55/2014 e successive modificazioni e integrazioni.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna la PA resistente alla rifusione in favore della ricorrente Parte_1
(C.F.: ), nata in [...] il [...] delle spese del presente
[...] C.F._1 giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.400,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Torino, 13.1.2025 Il Giudice
Monica Mastrandrea
Nona Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 6899/20233 RG avente ad oggetto ricorso ex art. 30, 6° comma, T.U.I. per rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare promossa da:
(C.F.: ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Ruella;
ricorrente contro in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1 resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 28.3.2023 (C.F.: ) ha Parte_1 C.F._1 chiesto al Tribunale in intestazione di dichiararsi l'illegittimità del silenzio della pubblica amministrazione in merito alla domanda di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con il proprio marito ed accertarsi il proprio diritto al ricongiungimento con il marito Sig.
[...]
Persona_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha allegato: di essere cittadina somala regolarmente soggiornate in Italia;
di aver richiesto, in data 2.12.2021, allo Sportello Unico per l'Immigrazione del
Comune di Torino rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con il proprio marito, Sig.
, nato a [...] il [...] e di aver allegato la relativa necessaria Persona_1 documentazione;
di aver ricevuto preavviso di rigetto dalla PA ai sensi dell'art. 10bis l. 241/1990 datata 30.8.2022, ossia dopo circa nove mesi dalla domanda;
di aver riscontrato il detto preavviso di rigetto secondo le formalità richieste dalla PA procedente con mail del 12.9.2022; che, fino al momento del ricorso per cui è giudizio, ossia al 28.3.2023, il procedimento amministrativo non era mai stato concluso con l'adozione di un provvedimento decisorio. Il PM ha apposto il visto in data 14.4.2023.
La PA convenuta non si è costituita in giudizio e, verificata la regolarità delle notificazioni di legge, ne è stata dichiarata la contumacia a verbale della prima udienza del 9.4.2024, nel corso della quale la difesa della ricorrente ha rinunciato alla domanda spiegata contro il Controparte_2 insistendo con la domanda spiegata contro il solo (v. verbale in atti). Controparte_1
Nel corso della successiva udienza fissata per chiarimenti, la difesa della ricorrente ha dato atto che, nelle more del presente giudizio, la PA ha adottato il provvedimento richiesto rilasciando il nulla osta al ricongiungimento familiare ed ha chiesto la liquidazione delle spese di giudizio (v. verbale di udienza in atti). All'esito, la causa è stata rimessa in decisione.
A fronte del riconoscimento del diritto azionato dalla ricorrente avvenuto in sede amministrativa, deve pacificamente dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente, sul presupposto di aver agito in giudizio prima del riconoscimento in sede amministrativa, ha comunque chiesto la pronuncia sulle spese di lite che deve avvenire sulla base del criterio della c.d. soccombenza virtuale. Al riguardo, nel merito, si rileva: che è documentale come la ricorrente abbia presentato la sua domanda in sede amministrativa il 2.12.2021 (doc. 2 allegato al ricorso); che, fino al 28.3.2023, data di deposito dal ricorso giudiziale per cui è causa, la PA procedente non aveva adottato alcun provvedimento a definizione del procedimento amministrativo;
che la decisione amministrativa di riconoscimento del diritto vantato dalla ricorrente è intervenuta oltre due anni dopo la domanda ed in pendenza del presente giudizio;
che il silenzio serbato dalla PA nel caso di specie almeno fino alla proposizione del giudizio non è un silenzio c.d. qualificato (a differenza dei casi di silenzio-assenso o silenzio-rifiuto) perché da esso non discende alcuna conseguenza giuridica;
che, anche al di là del superamento del termine di 90 giorni fissato dall'ordinamento per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare, l'attesa, al tempo della proposizione del ricorso giudiziale, di quasi un anno e mezzo senza l'adozione di un provvedimento formale conclusivo del procedimento amministrativo non può essere ritenuta condotta conforme al diritto;
che, di conseguenza, rientra tra i poteri del Tribunale quello di sindacare nel merito la richiesta della ricorrente malgrado l'assenza di un provvedimento formale impugnato, tanto più se, come nella specie, sono in gioco diritti fondamentali della persona umana quale è il diritto all'unità familiare e, in particolare, il diritto al ricongiungimento familiare;
che, alla luce delle allegazioni avanzate dalla ricorrente e della documentazione versata in atti, la ricorrente aveva diritto a vedersi riconosciuto il proprio diritto e, infatti, la PA convenuta ha riconosciuto alla ricorrente il diritto al nulla osta richiesto ma solo nel corso del presente giudizio;
che pertanto e perciò solo, secondo il criterio della soccombenza, la PA convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese in favore della ricorrente secondo la liquidazione di cui al dispositivo operata in applicazione dei criteri di cui al DM
55/2014 e successive modificazioni e integrazioni.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna la PA resistente alla rifusione in favore della ricorrente Parte_1
(C.F.: ), nata in [...] il [...] delle spese del presente
[...] C.F._1 giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.400,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Torino, 13.1.2025 Il Giudice
Monica Mastrandrea