Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00580/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2025, proposto da
AT UR, ET CC, GI UR, rappresentati e difesi dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Andrano, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-della nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Andrano del 26 marzo 2025, di estremi e protocollo non noti e successivamente conosciuta, con la quale è stata rigettata l'istanza di ritipizzazione dell'area dei ricorrenti;
-di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa AN SS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento della nota del 26 marzo 2025, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico - Area Urbanistica - Edilizia del Comune di Andrano, avente ad oggetto “ Istanza di riqualificazione - UR AT. Rif. Nota prot. n.7044 del 26/07/2024. Riferimento Ricorso TAR Lecce ex art. 117 c.p.a. prot. n. 1591 del 17/02/2025 - Rigetto”.
A sostegno del ricorso, essi hanno proposto i seguenti motivi:
1.Irragionevolezza manifesta; violazione e falsa applicazione dell’art. 9 D.P.R. n. 327/’01; Violazione e falsa applicazione dell’art. 45 delle NTA del PPTR; Violazione dell’art. 3, l. n. 241/’90; Eccesso di potere per difetto di motivazione. Errore nei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dell’art. 42 Cost.
2. Violazione dell’art. 10 bis L. n. 241 del 1990; difetto di istruttoria.
Il Comune di Andrano e la Regione Puglia non si sono costituiti in giudizio.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente vanno richiamati i fatti di rilievo della vicenda in esame.
I ricorrenti sono comproprietari di un terreno ricadente in agro del Comune di Andrano, distinto in Catasto al fg. 18 p.lla 1746.
Il terreno in esame risulta tipizzato dal vigente PRG comunale (approvato con deliberazione di G.R. n. 353 del 21 marzo 2006), in parte, come Zona B.11 del tipo “turistico residenziale esistente e di completamento” e, in parte, come “strada ciclopedonale”.
Con istanza del 26 luglio 2024 i ricorrenti, hanno diffidato il Comune di Andrano a provvedere alla riqualificazione urbanistica dell’area in esame, stante la decadenza del relativo vincolo espropriativo.
Il Comune di Andrano, con il provvedimento oggetto di esame ha respinto l’istanza con la seguente motivazione:
“-Allo stato, è assolutamente impedita ogni variazione urbanistica incompatibile con il PPTR vigente.
-In ogni caso, si rileva che l’area in oggetto ricade nei territori costieri, in cui, per effetto dell’art. 45 delle NTA del PPTR, non è ammissibile alcun intervento edificatorio, con conseguente difetto di interesse per l’istante alla riqualificazione dell’area in zona con destinazione residenziale o comunque edificabile” .
Alla luce dei fatti sopra richiamati parte ricorrente si è determinata a promuovere l’odierno giudizio, censurando la condotta dell’Amministrazione comunale intimata, in sintesi, per: 1) Violazione e/o falsa applicazione di legge e, in particolare, per violazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 327 del 2001, dell’art. 45 delle NTA del PPTR e dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990; 2) eccesso di potere sotto plurimi profili e, in particolare, per difetto di istruttoria e di motivazione.
Chiarito quanto sopra, è possibile procedere all’esame delle doglianze attoree.
Fondate e meritevoli di positiva condivisione, ad avviso del Collegio, sono le doglianze prospettate sotto il profilo del difetto di istruttorio e di motivazione.
L’art. 9 del D.P.R., 8 giugno 2001, n. 327 dispone che:
“ 2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade … ”.
Come chiarito dalla giurisprudenza, poi, l’adempimento esatto e non elusivo di tale obbligo “ può, essere dato soltanto attraverso l’adozione della specifica ed immediata normazione di quella particolare zona, senza attendere che siano portate a compimento le ulteriori e dilatorie procedure che comportano la riconsiderazione dell’intero piano urbanistico ” (in tal senso, la costante giurisprudenza, anche di questo TAR: ex multis , IV, 14 maggio 2024, n.1617; id . IV, 26 marzo 2024, n.1091; id . III, 3 agosto 2020, n.1750; id ., III, 23 settembre 2016, n. 2260; cfr. anche C.g.a., 16 febbraio 2021, n. 114; Cons. Stato, IV, 21 febbraio 2005, n. 585).
Nella specie, da quanto documentato in atti è evidente come il Comune di Andrano abbia posto a fondamento del gravato diniego approfondimenti istruttori e valutazioni attinenti, non già al profilo urbanistico ed edilizio, bensì a quello più propriamente paesaggistico.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dal richiamo, in parte motiva del gravato diniego, alle esigenze di adeguamento dello strumento urbanistico al PPTR ovvero ai divieti di edificazione di cui all’art. 45 delle NTA del PPTR posto che il riferimento al PPTR involge pur sempre questioni paesaggistiche che, in quanto tali, esulano dalle valutazioni urbanistiche sottese all’analisi di una istanza di riqualificazione urbanistica in conseguenza della decadenza del vincolo espropriativo quale è quella oggetto di esame.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto con conseguente annullamento del diniego gravato, con salvezza del riesercizio del potere dell’Amministrazione comunale, emendato dai vizi procedimentali richiamati; assorbite le residue censure proposte.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale resistente, fermo il rimborso, in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari, del contributo unificato versato alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego gravato (nota comunale del 26 marzo 2025), con salvezza del riesercizio del potere emendato dai vizi riscontrati.
Spese irripetibili, fermo il diritto al rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari, delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT AS, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
AN SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SS | NT AS |
IL SEGRETARIO