Decreto cautelare 12 giugno 2025
Ordinanza collegiale 2 luglio 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 27/04/2026, n. 7625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7625 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07625/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06923/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6923 del 2025, proposto da
TA OA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione dell’U.S.R. Lombardia/Ministero dell’Istruzione e del Merito del candidato ricorrente dal concorso per docenti Classe B023, qualora esistente e depositando dalla P.A. e, in ogni caso, per come risultante dalla schermata telematica apparsa all’interno della pagina internet istituzionale personale del candidato ricorrente, che è illegittimo ed ingiusto;
- del provvedimento di non ammissione alla prova orale del candidato ricorrente dal concorso per docenti Classe B023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito/U.S.R. Lombardia, per come estrapolato dal candidato ricorrente dal sito internet del Ministero, che è illegittimo e ingiusto;
- delle eventuali graduatorie di cui sopra, ove già pubblicate, nella parte in cui non risulta incluso con riserva il ricorrente candidato, e di ogni altra graduatoria esistente inerente il predetto concorso – anche pubblicanda, per la quale ci si riserva di proporre ricorso per motivi aggiunti;
- dell’avviso del Ministero/USR Lombardia 22770 del 07/05/2025;
- del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 3059 del 10/12/2024, per quanto occorre, nella parte relativa all’art. 8 del bando co. 2 in cui è previsto che: “Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100”;
- nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento e/o, successivo, prodromico, conseguente e presupposto, che fin da ora ci si riserva di impugnare anche con motivi aggiunti;
nonche’ per l’accertamento
- del diritto del ricorrente ad essere incluso nella graduatoria degli ammessi alla prova orale e del diritto del ricorrente a svolgere la prova orale;
e per l’ammissione anche con riserva
- del ricorrente allo svolgimento della prova orale che avrà luogo in data 04/06/2025 relativa al concorso suddetto, ovvero, in subordine, all’ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per il ricorrente, e dunque sempre per la integrale riammissione alla procedura di concorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Vista la nota del 7 aprile 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa ES EL SB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, l’istante ha impugnato gli atti in epigrafe indicati.
2. Con nota depositata in data 7 aprile 2026, la parte ricorrente ha rappresentato “- che in seguito all’espletamento della prova orale da parte del ricorrente, quest’ultimo ha ottenuto un punteggio complessivo inferiore e non ha superato la prova orale, giusto esito della prova che si deposita; - che pertanto non sussiste più l’interesse al ricorso de quo da parte del ricorrente che ha provveduto a svolgere la prova orale ”;
3. All’udienza pubblica del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.
4. In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
5. Il Collegio ritiene la sussistenza di sufficienti ragioni per la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS TT, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
ES EL SB, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| ES EL SB | SS TT |
IL SEGRETARIO