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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1388/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SASSONE PP, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14945/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240143849874801 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1099/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento de ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.07120240143849874801, per il mancato pagamento della Tassa Auto 2017 per i seguenti ruoli:
Ruolo 2024/007101 Tassa automobilistica anno 2017 per il veicolo tg. Targa_1 – Ente creditore: Regione Campania;
Ruolo 2024/007898 Tassa automobilistica anno 2017 per il veicolo tg. Targa_1 – Ente creditore: Regione Campania.
Ha dedotto quali motivi:
l'omessa notifica dei relativi atti presupposti posti alla base della cartella di pagamento;
la prescrizione.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituita la GI AN la quale ha allegato in fatto che gli atti di accertamento riemessi
(notifica 2023) e gli avvisi di accertamento prodromici (notifica 2020), relativi al recupero dell'annualità di pagamento 2017, sono stati notificati entro i termini di prescrizione di cui all'art. 5, comma 51, del D.L. 953/82, convertito con L. n. 53 del 1983.
Che ciò ha impedito la prescrizione.
Ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, nel costituirsi, la Regione Campania ha assolto all'otre probatorio su di essa gravante alla luce della prospettazione delle parti.
Risulta provata, infatti, l'avvenuta notificazione degli atti di accertamento, perfezionatasi ai sensi dell'art
140 cpc.
Ciò determina l'infondatezza di entrambi i motivi di ricorso.
L'avvenuta notificazione degli atti ai sensi dell'art. 140 c.p.c. consente di ritenere la buona fede del ricorrente e disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SASSONE PP, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14945/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240143849874801 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1099/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento de ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.07120240143849874801, per il mancato pagamento della Tassa Auto 2017 per i seguenti ruoli:
Ruolo 2024/007101 Tassa automobilistica anno 2017 per il veicolo tg. Targa_1 – Ente creditore: Regione Campania;
Ruolo 2024/007898 Tassa automobilistica anno 2017 per il veicolo tg. Targa_1 – Ente creditore: Regione Campania.
Ha dedotto quali motivi:
l'omessa notifica dei relativi atti presupposti posti alla base della cartella di pagamento;
la prescrizione.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituita la GI AN la quale ha allegato in fatto che gli atti di accertamento riemessi
(notifica 2023) e gli avvisi di accertamento prodromici (notifica 2020), relativi al recupero dell'annualità di pagamento 2017, sono stati notificati entro i termini di prescrizione di cui all'art. 5, comma 51, del D.L. 953/82, convertito con L. n. 53 del 1983.
Che ciò ha impedito la prescrizione.
Ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, nel costituirsi, la Regione Campania ha assolto all'otre probatorio su di essa gravante alla luce della prospettazione delle parti.
Risulta provata, infatti, l'avvenuta notificazione degli atti di accertamento, perfezionatasi ai sensi dell'art
140 cpc.
Ciò determina l'infondatezza di entrambi i motivi di ricorso.
L'avvenuta notificazione degli atti ai sensi dell'art. 140 c.p.c. consente di ritenere la buona fede del ricorrente e disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese