Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00330/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 330 del 2021, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio De Simone Sacca', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emidio Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento di diniego emesso dal Comune di Reggio Calabria (Prot. -OMISSIS-) dell'8.6.2021, comunicato in pari data a mezzo pec, sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 30.6.2020 per la regolarizzazione di un permesso di Passo carrabile all'accesso al fabbricato di sua proprietà posto sulla via -OMISSIS- di questa Città e, all'occorrenza, del “Parere” reso dal Comando Polizia Municipale -Servizio viabilità (Prot. -OMISSIS-);
2) Per l'accertamento del diritto della ricorrente in relazione a quanto richiesto con la medesima istanza;
3) nonché, ove occorra, di ogni altro atto preordinato, presupposto e consequenziale, ancorché sconosciuto, o comunque connesso con quelli impugnati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. NN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente ricorso vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
La questione verte, in sostanza, sulla legittimità o meno di un diniego alla regolarizzazione di un permesso di passo carrabile per l'accesso ad un fabbricato richiesto dalla ricorrente ed oggetto di reiezione, con provvedimento prot. -OMISSIS- dell'8.6.2021, del Comune di Reggio Calabria, previo parere del comando di polizia municipale (prot. -OMISSIS-).
Il primo motivo di ricorso evidenzia: Violazione degli artt. 10 e 10 bis della legge n. 241/1990; Eccesso di potere per difetto di motivazione; Carenza di istruttoria e sviamento; Violazione dell'art. 97 della Costituzione e dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Il secondo motivo di ricorso attiene invece al merito della pretesa della ricorrente e lamenta: Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, sviamento di potere, carenza di istruttoria; Difetto di motivazione e perplessità; Violazione del contraddittorio e del principio di affidamento.
La ricorrente, in sintesi, afferma che i locali che fungono da garage e di cui chiede il passo carrabile sono sicuramente antecedenti alla data di entrata in vigore del Codice della Strada (“C.d.S.”) e da tempo esistenti e regolari sotto ogni profilo urbanistico/edilizio. In tal senso deporrebbero sia il Parere della Commissione Edilizia del 22 maggio 1925, sia il fatto che il locale cui l’apertura dà accesso è da sempre stato adibito a ricovero veicoli, come testimoniato dall’antistante marciapiede ribassato. Dunque, stante l’incontestata preesistenza dei locali, ad essi è certamente applicabile la deroga prevista dalla Delibera comunale n. 27/2019, che limita a 5 m.l. anziché 12 m.l. la distanza dalle intersezioni, limite ampiamente rispettato nel caso in esame, visto che la distanza accertata nella relazione allegata è pari a 5,60 m.l..
Il Comune intimato si è costituito in giudizio impugnando e contestando le ricostruzioni ricorsuali e domandando la reiezione di tutte le doglianze.
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
La controversia concerne la legittimità del posizionamento di un passo carrabile realizzato ad una distanza di 5,60 metri dall'intersezione stradale più vicina. L'Amministrazione ha rilevato il contrasto di tale opera con le distanze minime prescritte dal C.d.S.. La ricorrente impugna l'atto amministrativo deducendo, in sintesi, la preesistenza storica del manufatto e del relativo accesso rispetto alla normativa vigente.
Il primo motivo di ricorso deve essere disatteso, in quanto l’Amministrazione ha congruamente motivato, seppure per relationem con riferimento al parere del Comando dei Vigili Urbani, e seppure a seguito di ricorso per silentium della ricorrente.
Difatti, il predetto Comando ha chiaramente esposto quanto segue: “ Vista la documentazione allegata alla pratica in oggetto (relazione tecnica e visura catastale) si esprime parere negativo ai soli fini della circolazione, poiché: - la destinazione catastale dell'immobile risulta essere "A/1 O" invece di "C/6'', come previsto al punto 4 dell'elenco dei documenti da presentare per l'apertura di un passo carrabile presente nell' istanza; - in contrasto con l'art. 46 c. 2 a) del Regolamento di Esecuzione del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 a meno di ml. 12,00 dall'intersezione laterale della Via Argine dx Calopinace; - non risulta possibile applicare quanto previsto dalla Delibera n. 27 del 12.07.2019 poiché il locale alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento del Codice della strada, non era destinato a garage; - non è dichiarato che non esiste infisso interno oltre la saracinesca (né risulta foto dall'interno verso l'esterno )”.
Le controdeduzioni della ricorrente, trattandosi dell’applicazione sostanzialmente automatica di prescrizioni urbanistiche e legislative, non possono che essere esaminate nel merito, nel senso che qualora non residui margine di discrezionalità all’Amministrazione va applicato l’art. 21 octies secondo comma, primo periodo, della legge 241/90, alla cui stregua il provvedimento non può essere annullato qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Solo laddove residui in concreto il menzionato margine di apprezzamento prevale la necessità di osservare pedissequamente l’art. 10 bis sempre della legge 241/90, ai sensi del combinato disposto del secondo e del terzo periodo del comma secondo dell’art. 21 octies della legge 241/90.
Nel caso di specie, qualora sussistano i presupposti individuati dall’Amministrazione, l’atto non può essere annullato.
Venendo al merito della questione, e dunque al secondo motivo di ricorso, in punto di diritto, va osservato che il riferimento normativo cardine è l'art. 46, comma 2, lett. a) del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada). La norma stabilisce testualmente che il passo carrabile deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e deve garantire una visibilità pari allo spazio di frenata correlato alla velocità massima consentita.
Nel caso di specie, la distanza accertata di 5,60 metri integra una violazione palese e sostanziale del parametro legale. Tale prescrizione non è espressione di mera discrezionalità tecnica, ma costituisce un precetto imperativo volto alla tutela dell'interesse pubblico preminente: la sicurezza della circolazione stradale. La ridotta distanza dall'incrocio crea un'interferenza potenziale tra i flussi veicolari in manovra di accesso/uscita e il traffico dell'intersezione, configurando una situazione di oggettivo pericolo.
Parte ricorrente invoca la deroga prevista per i passi carrabili esistenti anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento (1992).
Tuttavia, tale eccezione non può essere accolta nel caso di specie per le seguenti ragioni.
In primo luogo, non è stato soddisfatto l’onere probatorio ex art. 64 c.p.a., alla cui stregua grava sulla parte l'onere di fornire gli elementi di fatto a fondamento della propria domanda. Ed al riguardo, la ricorrente non ha esibito alcun atto autorizzatorio specifico anteriore al 1993.
In secondo luogo, la domanda presentata all'Ente era titolata “Apertura nuovo passo carrabile”. Tale dicitura, unitamente alla dichiarazione di “ non essere riusciti a reperire documentazione autorizzativa ” rende evidente il mancato soddisfacimento dell’onere in questione in ordine alla sussistenza di un titolo pregresso.
In terzo luogo, le congetture ricorsuali non giungono al grado di gravità precisione e concordanza richiesto dai principi in tema di onere della prova. Quanto, anzitutto, alla preesistenza del fabbricato sin dal 1942 deve osservarsi che è fattore irrilevante ai fini della disciplina stradale. Il passo carrabile non coincide con l'apertura fisica del muro, ma consiste in un rapporto di natura pubblicistica con l'Ente proprietario della strada (ex art. 22 C.d.S.).
Inoltre, la regolarità urbanistica dell'immobile non implica automaticamente la legittimità dell'occupazione del suolo pubblico o dell'uso veicolare della carreggiata, né dimostra la preesistente destinazione a garage.
Nemmeno può essere accolta la tesi secondo cui il "ribassamento del marciapiede" proverebbe la legittimità del passo carrabile in quanto preesistente. Il cordolo ribassato rappresenta invero un mero indizio di un uso di fatto che, in assenza di concessione di occupazione di suolo pubblico, può esso stesso configurare un'opera abusiva. Senza un atto amministrativo formale che abbia autorizzato il passo prima del 1992, l'istanza presentata successivamente deve conformarsi rigidamente alla regola dei 12 metri, senza margini di deroga. Del resto il cordolo ribassato può anche essere un indizio relativo all’uso del locale quale magazzino, dal momento che detta conformazione consente la più agevole manovrabilità di carico e scarico di beni e merci.
In definitiva, l’inosservanza della distanza minima di 12 metri di cui in discorso rappresenta un vizio sostanziale insanabile. L'Amministrazione, nel negare o revocare l'autorizzazione, ha agito in conformità al dettato normativo, stante l'assenza di prova certa sulla legittima preesistenza del passo carrabile inteso come titolo amministrativo. Di più, nemmeno è stato dimostrato il preesistente uso del locale quale ricovero di autoveicoli (pur non potendo comunque il semplice uso legittimare l’applicazione della deroga invocata dalla ricorrente).
Non è stato quindi smentito il principale presupposto del respingimento dell’istanza di permesso di passo carrabile, ossia il fatto che il varco in questione è posizionato a meno di 12 m.l. dall’intersezione laterale della Via Argine dx Calopinace e, dunque, risulta in contrasto con l'art. 46 c. 2 a) del Regolamento di Esecuzione del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
Parimenti, non è applicabile la deroga alla detta distanza prevista dalla Delibera n. 27/2019 del Comune, poiché all’epoca della entrata in vigore del nuovo regolamento del C.d.S. il locale non era legittimamente destinato a garage.
Il ricorso deve dunque trovare respingimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500 (millecinquecento) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IS, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
NN CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN CA | RI IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.