TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 136
TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione abbia agito conformemente alla normativa, in particolare all'art. 46, comma 2, lett. a) del D.P.R. 495/1992, dato che la distanza del passo carrabile dall'intersezione era inferiore ai 12 metri e non era stata provata la legittima preesistenza del passo carrabile come titolo amministrativo.

  • Rigettato
    Merito della pretesa e vizi procedurali

    Il Tribunale ha rigettato la pretesa nel merito, ritenendo che la distanza del passo carrabile dall'intersezione stradale fosse inferiore ai 12 metri prescritti dall'art. 46, comma 2, lett. a) del D.P.R. 495/1992. Non è stata provata la legittima preesistenza del passo carrabile come titolo amministrativo, né l'uso del locale come ricovero di autoveicoli al momento dell'entrata in vigore del Codice della Strada. La deroga prevista dalla Delibera comunale n. 27/2019 non è applicabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 136
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 136
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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