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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1491/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO-RIGETT n. 202530044 IMU 2019
- SILENZIO-RIGETT n. 202530044 IMU 2020
- SILENZIO-RIGETT n. 202530044 IMU 2021
- SILENZIO-RIGETT n. 202530044 IMU 2022
- SILENZIO-RIGETT n. 202530044 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 16.01.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione OG spa, in atti;
Comune di Vibo Valentia non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con ricorso in data 05.11.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava il silenzio rifiuto delle parti resistenti sull'istanza di rimborso presentata in data 22.05.2025 e in data 09.06.2025 e chiedeva alla Corte adita di: “accertare e dichiarare la illegittimità del silenzio rifiuto del Comune di Vibo Valentia sulla domanda della ricorrente di rimborso delle somme pagate in eccesso a titolo di Imu per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 di cui alla istanza 22/23.5.2025 rettificata e integrata in data 9.6.2025, per l'effetto condannando quel Comune medesimo al pagamento in favore della istante della complessiva somma di € 2.085,65 come in ricorso determinata, ovvero di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, in ogni caso oltre interessi nella misura di legge con decorrenza da ciascun pagamento fino al soddisfo, oltre che alla rivalsa delle spese e competenze del giudizio”.
In particolare, la parte resistente evidenziava quanto segue nell'atto introduttivo del giudizio: “Con pec del proprio legale del 22.5.2025 la istante prof.ssa Ricorrente_1, avendo premesso:
- di avere eseguito per il tramite del proprio difensore vari accessi presso gli Uffici di Vibo Valentia della OG PA, concessionaria per la riscossione di quel Comune, a seguito della notifica a suo danno di due distinti avvisi di accertamento Imu relativi alle annualità 2017 e 2018, conseguendo il ricalcolo della imposta dovuta per le due annualità predette previa detrazione degliimporti non dovuti perché riferiti a un immobile (Indirizzo_1 foglio di mappa 31 p.lla 92 sub 5) che ancor prima di quegli anni era stato completamente distrutto da un incendio;
- che per l'effetto le somme dalla stessa dovute per quelle due annualità erano rideterminate per il suddetto motivo in € 1.500,61 per il 2017 e in € 1.459,77 per il 2018 per totali € 2.960,38;
- che in quella circostanza era altresì emerso ed era stato verificato avere essa istante corrisposto al Comune di Vibo Valentia al medesimo titolo somme non dovute per le medesime ragioni (immobile non più esistente e altro alienato nel corso dell'anno 2021) per le successive annualità dal 2019 al 2023 (nello specifico: nel 2019 pagati in eccesso € 648,05, nel 2020 pagati in eccesso € 648,05, nel 2021 pagati in eccesso € 656,00, nel 2022 pagati in eccesso € 229,99 e nel 2023 pagati in eccesso € 456,00) per totali € 2.637,10;
ha chiesto al Comune di Vibo Valentia e alla OG PA contestualmente di essere ammessa a rateizzare le somme dovute per le prime due annualità (2017 e 2018) e di avere rimborsate quelle pagate in eccesso per quelle precedenti (dal 2019 al 2023).
Siffatta istanza è stata riscontrata dalla OG PA che, scrivendo al suo concedente Comune di Vibo Valentia e solo per conoscenza alla istante, ha espresso al proprio parere parzialmente favorevole all'accoglimento di quella istanza per un importo totale di € 1.518,67 “salvo diversa determinazione dell'Ente”.
Senonchè con pec del proprio legale del 9.6.2025 la istante, avendo rilevato: - che dalla nota pec della OG PA sudetta emergevano errori che inficiavano il calcolo ivi esposto delle somme che andavano a lei riconosciute come pagate in eccesso e di cui la stessa aveva diritto a conseguire il rimborso;
- che nello specifico si riferiva al secondo prospetto di calcolo di cui alla prima facciata di quella nota, nel quale, dopo gli immobili di cui al foglio di mappa 38 p.lle 282 sub 20 (A3), sub 54 (C2) e sub 77 (C6) di cui era stato dato correttamente atto essere stati dismessi dalla proprietaria in data 24.4.2021, era stato indicato altro immobile urbano censito nel Nceu di Vibo Valentia al foglio di mappa 31 p.lla 92 sub 9 però inesistente (non ce ne erano tracce in catasto) e di cui comunque la stessa non era mai stata proprietaria;
che essa istante era proprietaria di altro immobile censito in quel foglio di mappa 31 alla p.lla 92 sub 5, del quale aveva però documentato, producendo sentenza del Tribunale di Vibo Valentia coperta dalla cosa giudicata, essere stato completamente distrutto da un incendio ancor prima delle annualità 2022 e 2023 alle quale si riferiva il prospetto su citato, tant'è che la stessa OG PA, come visto, non aveva considerato quel bene dal punto di vista impositivo anche per le annualità precedenti a quelle in questione;
- che per effetto di ciò dal calcolo complessivo portato dalla nota che riscontrava si ricavava che al saldo creditorio di essa istante, ivi indicato in € 1.518,67, doveva essere aggiunto quanto nel prospetto su esaminato era erratamente imputato per gli anni 2022 e 2023 all'immobile di cui si è detto per complessivi ulteriori
€ 916,00;
- che perciò il totale del suo credito da rimborso ammontava a € 2.085,65 (€ 1.528,67 riconosciuti + € 916,00 di cui si è detto);
ha a tutti gli effetti di legge integrato e corretto la istanza di rimborso originaria chiedendo il rimborso della nuova somma così rideterminata.
Detta richiesta è rimasta però senza riscontro alcuno da parte del Comune di Vibo Valentia, mentre la OG PA con pec del 17.6.2025 ha ribadito il proprio parere solo parzialmente favorevole a quell'Ente concedente.
Inutile è stata infine la pec del legale della istante del 19.6.2025 di contestazione della estrema genericità e dunque della inaccettabilità delle affermazioni della Società di riscossione, dato che, nonostante che con pec del 7.7.2025 la istante abbia avanzato formale sollecito, nessun riscontro è alla stessa pervenuto dal Comune di Vibo Valenia che si sarebbe dovuto esprimere in merito alla richiesta di rimborso di che trattasi.
Si deve intendere per l'effetto formato il silenzio rifiuto di quel Comune tenuto alla restituzione delle somme indebitamente incassate con il decorso di novanta giorni dalla presentazione della suddetta istanza, termine maturato al 7.9.2025.
La istante è pertanto legittimata a reagire avverso il silente rigetto della propria legittima richiesta e a tal fine precisa che nessun dubbio può sussistere:
- da un lato sul fatto che nella fattispecie si sia formato il silenzio rifiuto suddetto, nessun riscontro di alcun genere essendo pervenuto alla ricorrente da parte del Comune di Vibo Valentia che le somme non dovute si è incassato e che ora deve restituirle;
- dall'altro sulla illegittimità di tale silenzio dato che le somme di cui la istante ha chiesto la restituzione sono risultate non dovute, per come visto e per come riconosciuto sia pure in parte dalla Società di riscossione;
- da un altro ancora sul fatto che si tratti effettivamente di somme pagate dalla ricorrente, dovendosi dare atto del riconoscimento che ne ha formalmente fatto la OG PA con la menzionata sua nota pec del 28.5.2025; - al contempo che si tratti di somme non dovute perché riferite a un immobile urbano (Indirizzo_1) che negli anni di riferimento è stato dimostrato essere stato distrutto completamente da un incendio e dunque inesistente, mentre per gli altri (Indirizzo_2) erano stati venduti nel 2021 il che rendeva non dovute le imposte erratatamente pagate per quei beni per le annualità 2022 e 2023;
- infine sulla impugnabilità di siffatto silenzio - rifiuto giusto quanto previsto dall'art. 19 comma 1 D. Lgs n. 546/92 che inserisce nell'elenco, peraltro non tassativo, degli atti impugnabili in sede di giustizia tributaria alla lettera g) “il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti” e alla lettera g-bis) “il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10 quater della legge 27 luglio 2000, n. 212”, laddove il successivo art. 21 II comma della stessa legge prevede che “il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto” (cfr. ricorso, pagg. 2-4).
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 06.11.2025
(cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 02.12.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente società, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
invece, non si costituiva in giudizio il resistente Comune di Vibo Valentia, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 06.11.2025.
All'udienza pubblica in data 29.01.2026, depositata la memoria illustrativa da parte della ricorrente in data
16.01.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del
D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data
06.11.2025 (cfr. D.Lgs. n.220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è fondato e, pertanto, va accolto.
Innanzitutto è infondata l'eccezione della società resistente circa la genericità dell'istanza di rimborso.
Infatti, dalla lettura delle istanze formulate dall'odierna ricorrente al Comune di Vibo Valentia e alla società
OG spa in data 23.05.2025 e in data 09.06.2025, inviate a mezzo pec (cfr. all. nn. 2 e 3 del fascicolo telematico di parte ricorrente), si rileva che le stesse riportano, in maniera analitica, tutti gli elementi utili per descrivere i vari aspetti della vicenda: accessi al Comune, la descrizione degli immobili, gli importi rideterminati dal Comune relativi agli anni 2017 e 2018, per i quali è stata chiesta la rateizzazione, la richiesta espressa di rimborso delle somme versate, riportata anche nell'intestazione della richiesta, relativamente alle annualità dal 2019 al 2023 e riferita all'immobile distrutto da un incendio).
Insomma, ad avviso della Corte adita, nessun dubbio può sussistere circa la natura dell'istanza in oggetto, che si configura inequivocabilmente come istanza di rimborso delle somme indebitamente versate. D'altra parte, a tale istanza il Comune non ha dato nessun riscontro, mentre la società resistente si è limitata a fornire un parere parzialmente favorevole all'accoglimento, “salvo diversa determinazione dell'Ente” (cfr. la missiva della OG spa in data 28.05.2025 e in data 17.06.2025: all. nn. 2 e 4 del fascicolo telematico di parte ricorrente): di conseguenza, può ben dirsi formato il silenzio rifiuto in riferimento all'istanza di rimborso della parte ricorrente in data 09.06.2025, con conseguente decorso del termine di giorni 90 dalla presentazione dell'istanza stessa, termine maturato in data 07.09.2025. Egualmente è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società resistente.
Infatti, è ben vero che è il Comune di Vibo Valentia a dover provvedere alla restituzione delle somme pagate in eccesso dall'odierna ricorrente, tuttavia è altrettanto vero che la società OG spa è l'agente della riscossione al quale il Comune ha dato mandato di riscuotere i tributi e di svolgere anche l'attività di accertamento circa l'evasione degli stessi: d'altra parte, a conferma della legittimazione passiva della resistente società, viene in rilievo la stessa circostanza che è stata proprio la OG spa a istruire la domanda della ricorrente e a esprimere il parere finale in merito.
Per quanto riguarda, poi, il merito della vicenda sottoposta al vaglio della Corte adita, posto che il Comune resistente nulla ha controdedotto, non essendosi nemmeno costituito in giudizio, le difese svolte dalla società
OG spa non appaiono, ad avviso della Corte, convincenti ovvero, comunque, tali da confutare le ragioni addotte dalla parte ricorrente.
Innanzitutto va evidenziato che la parte ricorrente ha chiesto il rimborso delle somme erroneamente versate in eccesso al Coune di Vibo Valentia per le annualità Imu dal 2019 al 2023: invece, nessuna domanda risulta formulata per le annualità Imu 2017 e 2018 (le difese della OG spa si concentrano, in effetti, su tali annualità), per le quali la domanda della ricorrente è già stata accolta in sede amministrativa, a seguito del riconteggio delle somme dovute e l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione.
Per le annualità in questione, cioè dal 2019 al 2023, la Corte adita ritiene di condividere pienamente le argomentazioni difensive della parte ricorrente, in quanto complete, analitiche e supportate della documentazione allegata agli atti, sotto tale ultimo profilo essendo appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n.
642 del 16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.
Orbene, quanto al merito della controversia, la parte ricorrente ha evidenziato quanto segue: “Si ribadisce a questo proposito quanto detto in precedenza e cioè che le annualità di riferimento che vanno dal 2019 al 2023 non sono state oggetto di accertamento, come dimostra il fatto che la OG PA nulla ha prodotto che attesti la assunta definitività di quei debiti tributari della ricorrente.
Si ribadisce comunque e ancora una volta che nella fattispecie non si tratta di debiti della IG ma di crediti vantati dalla stessa, della cui esistenza la stessa OG PA ha dato atto avendo istruito la sua domanda di rimborso delle somme pagate in eccesso esprimendo parere favorevole, anche se per un importo inferiore a quello effettivamente spettante.
La istante è dunque certamente e incontestatamente creditrice e non debitrice.
Da ultimo totalmente infondate sono le contestazioni mosse dalla OG PA alla pretesa della ricorrente riferite alla identità delle distinte p.lle catastali che identificano i beni immobili della deducente da assoggettare a tributo.
Rilevato che non esistono contestazioni in ordine agli altri immobili che sono stati correttamente considerati ratione temporis, e cioè finché sono rimasti di proprietà della IG, va rilevato che la p.lla 92 sub 9 del foglio 31 del Nceu di Vibo Valentia, di cui la OG PA tiene conto in danno della deducente nel conteggiare l'Imu da questa dovuta per le annualità di imposta per cui è causa, non è altro che la p.lla catastale derivata dalla originaria p.lla 92 sub 5 dello stesso foglio di mappa a seguito della sua soppressione, così come risultante dalle visure storico catastali che sono state ritualmente prodotte agli atti del presente giudizio.
Ebbene la p.lla 92 sub 5 è quell'immobile di Indirizzo_1 di cui la stessa OG PA aveva già preso atto essere stato distrutto da un incendio ben prima delle annualità a cui si fa riferimento nel presente giudizio, perché tra l'altro accertato con efficacia di cosa giudicata con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che è stata trasmessa da tempo alla OG PA.
Ciò vuol dire che il minor importo di cui quest'ultima ha riconosciuto la spettanza in restituzione alla ricorrente rispetto a quanto da questa richiesto dipende proprio dal fatto che la OG PA ha tenuto erroneamente conto, al fine del calcolo dell'Imu dalla stessa dovuto, di un immobile di cui aveva già preso atto non esistere più" (cfr. la memoria illustrativa, depositata in data 16.01.2026).
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna delle parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 05.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti della società OG spa e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 06.11.2025 e depositato in data 02.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
e, per l'effetto:
2) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro
2.085,65, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento e fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, le quali vengono liquidate euro 30,00 per spese vive (CUT) ed euro 650,00 per compenso, oltre Iva e Cassa
e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2025.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1491/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO-RIGETT n. 202530044 IMU 2019
- SILENZIO-RIGETT n. 202530044 IMU 2020
- SILENZIO-RIGETT n. 202530044 IMU 2021
- SILENZIO-RIGETT n. 202530044 IMU 2022
- SILENZIO-RIGETT n. 202530044 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 16.01.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione OG spa, in atti;
Comune di Vibo Valentia non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con ricorso in data 05.11.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava il silenzio rifiuto delle parti resistenti sull'istanza di rimborso presentata in data 22.05.2025 e in data 09.06.2025 e chiedeva alla Corte adita di: “accertare e dichiarare la illegittimità del silenzio rifiuto del Comune di Vibo Valentia sulla domanda della ricorrente di rimborso delle somme pagate in eccesso a titolo di Imu per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 di cui alla istanza 22/23.5.2025 rettificata e integrata in data 9.6.2025, per l'effetto condannando quel Comune medesimo al pagamento in favore della istante della complessiva somma di € 2.085,65 come in ricorso determinata, ovvero di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, in ogni caso oltre interessi nella misura di legge con decorrenza da ciascun pagamento fino al soddisfo, oltre che alla rivalsa delle spese e competenze del giudizio”.
In particolare, la parte resistente evidenziava quanto segue nell'atto introduttivo del giudizio: “Con pec del proprio legale del 22.5.2025 la istante prof.ssa Ricorrente_1, avendo premesso:
- di avere eseguito per il tramite del proprio difensore vari accessi presso gli Uffici di Vibo Valentia della OG PA, concessionaria per la riscossione di quel Comune, a seguito della notifica a suo danno di due distinti avvisi di accertamento Imu relativi alle annualità 2017 e 2018, conseguendo il ricalcolo della imposta dovuta per le due annualità predette previa detrazione degliimporti non dovuti perché riferiti a un immobile (Indirizzo_1 foglio di mappa 31 p.lla 92 sub 5) che ancor prima di quegli anni era stato completamente distrutto da un incendio;
- che per l'effetto le somme dalla stessa dovute per quelle due annualità erano rideterminate per il suddetto motivo in € 1.500,61 per il 2017 e in € 1.459,77 per il 2018 per totali € 2.960,38;
- che in quella circostanza era altresì emerso ed era stato verificato avere essa istante corrisposto al Comune di Vibo Valentia al medesimo titolo somme non dovute per le medesime ragioni (immobile non più esistente e altro alienato nel corso dell'anno 2021) per le successive annualità dal 2019 al 2023 (nello specifico: nel 2019 pagati in eccesso € 648,05, nel 2020 pagati in eccesso € 648,05, nel 2021 pagati in eccesso € 656,00, nel 2022 pagati in eccesso € 229,99 e nel 2023 pagati in eccesso € 456,00) per totali € 2.637,10;
ha chiesto al Comune di Vibo Valentia e alla OG PA contestualmente di essere ammessa a rateizzare le somme dovute per le prime due annualità (2017 e 2018) e di avere rimborsate quelle pagate in eccesso per quelle precedenti (dal 2019 al 2023).
Siffatta istanza è stata riscontrata dalla OG PA che, scrivendo al suo concedente Comune di Vibo Valentia e solo per conoscenza alla istante, ha espresso al proprio parere parzialmente favorevole all'accoglimento di quella istanza per un importo totale di € 1.518,67 “salvo diversa determinazione dell'Ente”.
Senonchè con pec del proprio legale del 9.6.2025 la istante, avendo rilevato: - che dalla nota pec della OG PA sudetta emergevano errori che inficiavano il calcolo ivi esposto delle somme che andavano a lei riconosciute come pagate in eccesso e di cui la stessa aveva diritto a conseguire il rimborso;
- che nello specifico si riferiva al secondo prospetto di calcolo di cui alla prima facciata di quella nota, nel quale, dopo gli immobili di cui al foglio di mappa 38 p.lle 282 sub 20 (A3), sub 54 (C2) e sub 77 (C6) di cui era stato dato correttamente atto essere stati dismessi dalla proprietaria in data 24.4.2021, era stato indicato altro immobile urbano censito nel Nceu di Vibo Valentia al foglio di mappa 31 p.lla 92 sub 9 però inesistente (non ce ne erano tracce in catasto) e di cui comunque la stessa non era mai stata proprietaria;
che essa istante era proprietaria di altro immobile censito in quel foglio di mappa 31 alla p.lla 92 sub 5, del quale aveva però documentato, producendo sentenza del Tribunale di Vibo Valentia coperta dalla cosa giudicata, essere stato completamente distrutto da un incendio ancor prima delle annualità 2022 e 2023 alle quale si riferiva il prospetto su citato, tant'è che la stessa OG PA, come visto, non aveva considerato quel bene dal punto di vista impositivo anche per le annualità precedenti a quelle in questione;
- che per effetto di ciò dal calcolo complessivo portato dalla nota che riscontrava si ricavava che al saldo creditorio di essa istante, ivi indicato in € 1.518,67, doveva essere aggiunto quanto nel prospetto su esaminato era erratamente imputato per gli anni 2022 e 2023 all'immobile di cui si è detto per complessivi ulteriori
€ 916,00;
- che perciò il totale del suo credito da rimborso ammontava a € 2.085,65 (€ 1.528,67 riconosciuti + € 916,00 di cui si è detto);
ha a tutti gli effetti di legge integrato e corretto la istanza di rimborso originaria chiedendo il rimborso della nuova somma così rideterminata.
Detta richiesta è rimasta però senza riscontro alcuno da parte del Comune di Vibo Valentia, mentre la OG PA con pec del 17.6.2025 ha ribadito il proprio parere solo parzialmente favorevole a quell'Ente concedente.
Inutile è stata infine la pec del legale della istante del 19.6.2025 di contestazione della estrema genericità e dunque della inaccettabilità delle affermazioni della Società di riscossione, dato che, nonostante che con pec del 7.7.2025 la istante abbia avanzato formale sollecito, nessun riscontro è alla stessa pervenuto dal Comune di Vibo Valenia che si sarebbe dovuto esprimere in merito alla richiesta di rimborso di che trattasi.
Si deve intendere per l'effetto formato il silenzio rifiuto di quel Comune tenuto alla restituzione delle somme indebitamente incassate con il decorso di novanta giorni dalla presentazione della suddetta istanza, termine maturato al 7.9.2025.
La istante è pertanto legittimata a reagire avverso il silente rigetto della propria legittima richiesta e a tal fine precisa che nessun dubbio può sussistere:
- da un lato sul fatto che nella fattispecie si sia formato il silenzio rifiuto suddetto, nessun riscontro di alcun genere essendo pervenuto alla ricorrente da parte del Comune di Vibo Valentia che le somme non dovute si è incassato e che ora deve restituirle;
- dall'altro sulla illegittimità di tale silenzio dato che le somme di cui la istante ha chiesto la restituzione sono risultate non dovute, per come visto e per come riconosciuto sia pure in parte dalla Società di riscossione;
- da un altro ancora sul fatto che si tratti effettivamente di somme pagate dalla ricorrente, dovendosi dare atto del riconoscimento che ne ha formalmente fatto la OG PA con la menzionata sua nota pec del 28.5.2025; - al contempo che si tratti di somme non dovute perché riferite a un immobile urbano (Indirizzo_1) che negli anni di riferimento è stato dimostrato essere stato distrutto completamente da un incendio e dunque inesistente, mentre per gli altri (Indirizzo_2) erano stati venduti nel 2021 il che rendeva non dovute le imposte erratatamente pagate per quei beni per le annualità 2022 e 2023;
- infine sulla impugnabilità di siffatto silenzio - rifiuto giusto quanto previsto dall'art. 19 comma 1 D. Lgs n. 546/92 che inserisce nell'elenco, peraltro non tassativo, degli atti impugnabili in sede di giustizia tributaria alla lettera g) “il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti” e alla lettera g-bis) “il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10 quater della legge 27 luglio 2000, n. 212”, laddove il successivo art. 21 II comma della stessa legge prevede che “il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto” (cfr. ricorso, pagg. 2-4).
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 06.11.2025
(cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 02.12.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente società, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
invece, non si costituiva in giudizio il resistente Comune di Vibo Valentia, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 06.11.2025.
All'udienza pubblica in data 29.01.2026, depositata la memoria illustrativa da parte della ricorrente in data
16.01.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del
D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data
06.11.2025 (cfr. D.Lgs. n.220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è fondato e, pertanto, va accolto.
Innanzitutto è infondata l'eccezione della società resistente circa la genericità dell'istanza di rimborso.
Infatti, dalla lettura delle istanze formulate dall'odierna ricorrente al Comune di Vibo Valentia e alla società
OG spa in data 23.05.2025 e in data 09.06.2025, inviate a mezzo pec (cfr. all. nn. 2 e 3 del fascicolo telematico di parte ricorrente), si rileva che le stesse riportano, in maniera analitica, tutti gli elementi utili per descrivere i vari aspetti della vicenda: accessi al Comune, la descrizione degli immobili, gli importi rideterminati dal Comune relativi agli anni 2017 e 2018, per i quali è stata chiesta la rateizzazione, la richiesta espressa di rimborso delle somme versate, riportata anche nell'intestazione della richiesta, relativamente alle annualità dal 2019 al 2023 e riferita all'immobile distrutto da un incendio).
Insomma, ad avviso della Corte adita, nessun dubbio può sussistere circa la natura dell'istanza in oggetto, che si configura inequivocabilmente come istanza di rimborso delle somme indebitamente versate. D'altra parte, a tale istanza il Comune non ha dato nessun riscontro, mentre la società resistente si è limitata a fornire un parere parzialmente favorevole all'accoglimento, “salvo diversa determinazione dell'Ente” (cfr. la missiva della OG spa in data 28.05.2025 e in data 17.06.2025: all. nn. 2 e 4 del fascicolo telematico di parte ricorrente): di conseguenza, può ben dirsi formato il silenzio rifiuto in riferimento all'istanza di rimborso della parte ricorrente in data 09.06.2025, con conseguente decorso del termine di giorni 90 dalla presentazione dell'istanza stessa, termine maturato in data 07.09.2025. Egualmente è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società resistente.
Infatti, è ben vero che è il Comune di Vibo Valentia a dover provvedere alla restituzione delle somme pagate in eccesso dall'odierna ricorrente, tuttavia è altrettanto vero che la società OG spa è l'agente della riscossione al quale il Comune ha dato mandato di riscuotere i tributi e di svolgere anche l'attività di accertamento circa l'evasione degli stessi: d'altra parte, a conferma della legittimazione passiva della resistente società, viene in rilievo la stessa circostanza che è stata proprio la OG spa a istruire la domanda della ricorrente e a esprimere il parere finale in merito.
Per quanto riguarda, poi, il merito della vicenda sottoposta al vaglio della Corte adita, posto che il Comune resistente nulla ha controdedotto, non essendosi nemmeno costituito in giudizio, le difese svolte dalla società
OG spa non appaiono, ad avviso della Corte, convincenti ovvero, comunque, tali da confutare le ragioni addotte dalla parte ricorrente.
Innanzitutto va evidenziato che la parte ricorrente ha chiesto il rimborso delle somme erroneamente versate in eccesso al Coune di Vibo Valentia per le annualità Imu dal 2019 al 2023: invece, nessuna domanda risulta formulata per le annualità Imu 2017 e 2018 (le difese della OG spa si concentrano, in effetti, su tali annualità), per le quali la domanda della ricorrente è già stata accolta in sede amministrativa, a seguito del riconteggio delle somme dovute e l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione.
Per le annualità in questione, cioè dal 2019 al 2023, la Corte adita ritiene di condividere pienamente le argomentazioni difensive della parte ricorrente, in quanto complete, analitiche e supportate della documentazione allegata agli atti, sotto tale ultimo profilo essendo appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n.
642 del 16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.
Orbene, quanto al merito della controversia, la parte ricorrente ha evidenziato quanto segue: “Si ribadisce a questo proposito quanto detto in precedenza e cioè che le annualità di riferimento che vanno dal 2019 al 2023 non sono state oggetto di accertamento, come dimostra il fatto che la OG PA nulla ha prodotto che attesti la assunta definitività di quei debiti tributari della ricorrente.
Si ribadisce comunque e ancora una volta che nella fattispecie non si tratta di debiti della IG ma di crediti vantati dalla stessa, della cui esistenza la stessa OG PA ha dato atto avendo istruito la sua domanda di rimborso delle somme pagate in eccesso esprimendo parere favorevole, anche se per un importo inferiore a quello effettivamente spettante.
La istante è dunque certamente e incontestatamente creditrice e non debitrice.
Da ultimo totalmente infondate sono le contestazioni mosse dalla OG PA alla pretesa della ricorrente riferite alla identità delle distinte p.lle catastali che identificano i beni immobili della deducente da assoggettare a tributo.
Rilevato che non esistono contestazioni in ordine agli altri immobili che sono stati correttamente considerati ratione temporis, e cioè finché sono rimasti di proprietà della IG, va rilevato che la p.lla 92 sub 9 del foglio 31 del Nceu di Vibo Valentia, di cui la OG PA tiene conto in danno della deducente nel conteggiare l'Imu da questa dovuta per le annualità di imposta per cui è causa, non è altro che la p.lla catastale derivata dalla originaria p.lla 92 sub 5 dello stesso foglio di mappa a seguito della sua soppressione, così come risultante dalle visure storico catastali che sono state ritualmente prodotte agli atti del presente giudizio.
Ebbene la p.lla 92 sub 5 è quell'immobile di Indirizzo_1 di cui la stessa OG PA aveva già preso atto essere stato distrutto da un incendio ben prima delle annualità a cui si fa riferimento nel presente giudizio, perché tra l'altro accertato con efficacia di cosa giudicata con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che è stata trasmessa da tempo alla OG PA.
Ciò vuol dire che il minor importo di cui quest'ultima ha riconosciuto la spettanza in restituzione alla ricorrente rispetto a quanto da questa richiesto dipende proprio dal fatto che la OG PA ha tenuto erroneamente conto, al fine del calcolo dell'Imu dalla stessa dovuto, di un immobile di cui aveva già preso atto non esistere più" (cfr. la memoria illustrativa, depositata in data 16.01.2026).
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna delle parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 05.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti della società OG spa e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 06.11.2025 e depositato in data 02.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
e, per l'effetto:
2) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro
2.085,65, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento e fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, le quali vengono liquidate euro 30,00 per spese vive (CUT) ed euro 650,00 per compenso, oltre Iva e Cassa
e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2025.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella