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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/11/2025, n. 4219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4219 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 14251/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. ANTONELLA VENTIMIGLIA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 20.11.2024, la ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso del 23.10.2024, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di merito, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12, legge n. 118 del 1971, nonché dello status di persona con handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.09.2023), oltre spese di lite con distrazione.
Si costituiva la parte resistente domandando il rigetto delle avverse pretese.
Con provvedimento del 04.03.2025, ritenute non esaustive le argomentazioni svolte dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, come da richiesta della parte ricorrente, la scrivente disponeva la rinnovazione della CTU.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, espletata la CTU, la causa è stata decisa.
Il ricorso, in adesione alle risultanze dell'attività peritale condotta dal nominato c.t.u., dott. , va accolto. Per_1
Gli artt. 2 e 12 della Legge n. 118/1971 prevedono il riconoscimento di una pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa.
Ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall un assegno mensile con le CP_1 condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12.
In materia di assistenza ed integrazione sociale, l'art. 1 L. 104/1992 dispone che “la Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104 del 1992, fra i soggetti aventi diritto è considerata “persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che
è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
“Qualora”, ex art. 3, comma 3, “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”, con il conseguente riconoscimento di “priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Infatti, le prestazioni assistenziali tengono conto di natura e consistenza della minorazione, nonché capacità complessiva individuale residua ed efficacia delle terapie riabilitative.
Nel caso di specie, come si evince dall'elaborato peritale in atti, la ricorrente è risultata affetta da “cirrosi epatica HCV correlata in scompenso ascitico aggravata da un HCC in trattamento chemioterapico”.
In conclusione, il CTU evidenziava che “Si tratta di patologia che riduce la generica capacità lavorativa propria dell'istante nella misura del 100% dall'epoca della domanda amministrativa (27.9.2023) ricorrendo anche da tale epoca i benefici del comma 3 dell'art. 3 della L. 104/92.
Tale percentuale si è ottenuta valutando le patologie riscontrate in base alle indicazioni presenti nella Tabella allegata al DM 5.02.1992.”.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere riconosciuto in favore della ricorrente il diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971, nonché lo status di persona con handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, dalla data della domanda amministrativa (27.9.2023).
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell' soccombente e sono CP_1 liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in favore della ricorrente il diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971, nonché lo status di persona con handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (27.9.2023);
-condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle spese CP_1 lite che si liquidano in € 5.300,00, oltre oneri di legge, con distrazione;
-pone le spese di CTU a carico dell' , liquidate come da separato CP_1 decreto.
Bari, 11.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 14251/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. ANTONELLA VENTIMIGLIA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 20.11.2024, la ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso del 23.10.2024, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di merito, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12, legge n. 118 del 1971, nonché dello status di persona con handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.09.2023), oltre spese di lite con distrazione.
Si costituiva la parte resistente domandando il rigetto delle avverse pretese.
Con provvedimento del 04.03.2025, ritenute non esaustive le argomentazioni svolte dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, come da richiesta della parte ricorrente, la scrivente disponeva la rinnovazione della CTU.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, espletata la CTU, la causa è stata decisa.
Il ricorso, in adesione alle risultanze dell'attività peritale condotta dal nominato c.t.u., dott. , va accolto. Per_1
Gli artt. 2 e 12 della Legge n. 118/1971 prevedono il riconoscimento di una pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa.
Ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall un assegno mensile con le CP_1 condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12.
In materia di assistenza ed integrazione sociale, l'art. 1 L. 104/1992 dispone che “la Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104 del 1992, fra i soggetti aventi diritto è considerata “persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che
è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
“Qualora”, ex art. 3, comma 3, “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”, con il conseguente riconoscimento di “priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Infatti, le prestazioni assistenziali tengono conto di natura e consistenza della minorazione, nonché capacità complessiva individuale residua ed efficacia delle terapie riabilitative.
Nel caso di specie, come si evince dall'elaborato peritale in atti, la ricorrente è risultata affetta da “cirrosi epatica HCV correlata in scompenso ascitico aggravata da un HCC in trattamento chemioterapico”.
In conclusione, il CTU evidenziava che “Si tratta di patologia che riduce la generica capacità lavorativa propria dell'istante nella misura del 100% dall'epoca della domanda amministrativa (27.9.2023) ricorrendo anche da tale epoca i benefici del comma 3 dell'art. 3 della L. 104/92.
Tale percentuale si è ottenuta valutando le patologie riscontrate in base alle indicazioni presenti nella Tabella allegata al DM 5.02.1992.”.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere riconosciuto in favore della ricorrente il diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971, nonché lo status di persona con handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, dalla data della domanda amministrativa (27.9.2023).
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell' soccombente e sono CP_1 liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in favore della ricorrente il diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971, nonché lo status di persona con handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (27.9.2023);
-condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle spese CP_1 lite che si liquidano in € 5.300,00, oltre oneri di legge, con distrazione;
-pone le spese di CTU a carico dell' , liquidate come da separato CP_1 decreto.
Bari, 11.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Agnese Angiuli