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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/07/2025, n. 26659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26659 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE VITO DI NICOLA Sent. n. sez. 937/2025 CC - 17/06/2025 - Relatore - AN IA ANDRONIO ha pronunciato la seguente Sul ricorso presentato da: avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Genova del 03/03/2025, esaminati i motivi del ricorso;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa Perla Lori, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
1. Con ordinanza del 03/03/2025, il GIP del Tribunale di Genova rigettava l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero per particolare tenuità del fatto.
2. Avverso tale ordinanza l’indagato Elezi propone ricorso per cassazione. Con un primo e unico motivo lamenta violazione degli articoli 125, comma 3, e 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.. Ed infatti, l’archiviazione per particolare tenuità del fatto presuppone l’iscrizione nel casellario giudiziale, accadimento che l’indagato voleva evitare ricorrendo all’oblazione speciale, così dimostrando la sussistenza di un interesse qualificato al proponimento del ricorso.
3. In data 11 giugno 2025, l’Avv. Igor Dante, per l’imputato, depositava memoria in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Va preliminarmente evidenziato come l’odierno ricorso sia ammissibile sotto il profilo della correttezza del mezzo di impugnazione prescelto, in quanto l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di Penale Sent. Sez. 3 Num. 26659 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NT TO Data Udienza: 17/06/2025 legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076; Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi, Rv. 284139). Nel caso oggetto del presente scrutinio, la violazione di legge non sarebbe costituita, secondo il ricorrente, nel mancato riconoscimento dell’insussistenza del fatto (su cui peraltro l’ordinanza impugnata spende una congrua motivazione), quanto nel pregiudizio che allo stesso deriverebbe per effetto dell’iscrizione nel casellario giudiziale, nonché nel non avere il giudice per le indagini preliminari risposto alla istanza, avanzata in via subordinata, di oblazione.
3. Ciò premesso, il Collegio evidenzia come, in tema di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, le Sezioni unite di questa Corte avevano chiarito che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione. (S.U. n. 38954 del 30/05/2019, PM c. De MA, Rv. 276463). Dunque, ben può il ricorrente avere interesse all'accesso ad un procedimento che consenta, quale esito definitorio, l'estinzione del reato e non invece l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, in ragione degli effetti più favorevoli che sono collegati al primo dei due percorsi descritti. Tuttavia, le stesse Sezioni Unite De MA hanno affermato che detta iscrizione non può, in sé considerata, essere ritenuta un effettivo pregiudizio che l'indagato ha un reale interesse ad evitare;
e ciò in ragione del fatto che l'iscrizione assolve esclusivamente a quella funzione di memorizzazione destinata, come già evidenziato dalla sentenza delle Sezioni Unite Tushaj, ad esplicare i suoi effetti soltanto nell'ambito del sottosistema definito dalla disposizione ex art. 131-bis cod. pen. ed all'interno del circuito giudiziario. La successiva giurisprudenza (Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, dep. 2024, Conforti, Rv. 285604 - 01) ha chiarito ulteriormente che la rilevanza tutta interna al sottosistema delineato dall'art. 131-bis cod. pen. dell'iscrizione del provvedimento di archiviazione per tale causa nel casellario giudiziario e la circostanza che tale iscrizione non sia più prevista né per il certificato richiesto dal privato (art. 24 d.P.R. del 14/11/2002 n. 313, Testo Unico del casellario giudiziale), né per quello richiesto dal datore di lavoro (art. 25 bis T.U.), né per il certificato destinato alle pubbliche amministrazioni (art. 28, comma 7, lett. c), T.U.), a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. del 2 ottobre 2018, n. 122, avente ad oggetto la revisione della disciplina del casellario giudiziario, riducono notevolmente il pregiudizio correlabile all'iscrizione del provvedimento di archiviazione pronunciato ex art 131-bis cod. pen. e, in misura corrispondente, i margini di ricorribilità. Si è così stabilito che «l'ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, che ne ha escluso l'iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto dal privato, dal datore di lavoro, ovvero sia destinato a pubbliche amministrazioni, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma settimo, Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento». Ciò perché l’effetto tipico ed ordinario derivante dall'ordinanza in questione, costituito dalla sua iscrizione nel certificato del casellario giudiziale, non impone, di per sé, il riconoscimento del diritto di ottenerne il riesame presso una giurisdizione superiore, garantito dalle fonti sovranazionali, e in particolare dall’art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, esclusivamente in riferimento alle dichiarazioni di colpevolezza od alle condanne (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De MA, Rv. 276463- 2 01). Interesse che, a titolo esemplificativo, è stato individuato (Sez. 2, n. 14077 del 02/04/2025, Quaranta, n.m.) nel fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, dal momento che quest'ultima tipologia di pronuncia, comportando l'estinzione del reato e della connessa responsabilità civile, dispiega effetti più favorevoli per la stessa indagata, ovvero (Sez. 3, n. 28704 del 05/04/2024, Lin, Rv. 286746 - 01) nell'aspirazione ad ottenere la restituzione dei beni confiscati. Va quindi ribadito che «il solo potenziale pregiudizio conseguente all’avvenuta iscrizione del provvedimento nel casellario ad uso interno (peraltro temporaneo, atteso che ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. d-bis d.P.R. 313 del 2002, la relativa iscrizione viene eliminata trascorsi 10 anni) non costituisce quindi un pregiudizio attuale e concreto che l'indagato ha un reale interesse ad evitare» (Sez. 1, n. 16666 del 06/02/2025, Battistelli, n.m.). Occorre, quindi, che sia almeno allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione o dalla sua richiesta, indicando il concreto pregiudizio subito dall'indagato. Nel caso di specie, emerge dagli atti che l’indagato, a fronte della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero in data 20 marzo 2025, presentava opposizione alla richiesta di archiviazione e, in data 12 aprile 2025, depositava nella segreteria del pubblico ministero, istanza di ammissione all’oblazione speciale. Se il ricorso fosse fondato sulla ragione principale posta a fondamento della opposizione alla richiesta di archiviazione, ossia la sussistenza di elementi di sufficienza per giungere ad una archiviazione «piena» (per insussistenza del fatto o per non averlo l’indagato commesso), esso sarebbe sicuramente inammissibile in quanto correlato ad un interesse del ricorrente solo in termini estremamente generici e astratti;
tuttavia, la deduzione della sussistenza di un interesse a concludere una procedura (l’oblazione) estintiva del reato, corredata da idonea documentazione, appare radicare un concreto interesse ad ottenere una pronuncia marcatamente più favorevole.
5. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, il quale valuterà la richiesta di archiviazione, formulata dal pubblico ministero in data 20 marzo 2025 ai sensi dell’articolo 131-bis cod. pen., e la richiesta di ammissione all’oblazione formulata dall’imputato il 12 aprile 2025.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al gip del tribunale di genova per l'ulteriore corso. Così è deciso, 17/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente TO NT VITO DI NICOLA 3
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa Perla Lori, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
1. Con ordinanza del 03/03/2025, il GIP del Tribunale di Genova rigettava l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero per particolare tenuità del fatto.
2. Avverso tale ordinanza l’indagato Elezi propone ricorso per cassazione. Con un primo e unico motivo lamenta violazione degli articoli 125, comma 3, e 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.. Ed infatti, l’archiviazione per particolare tenuità del fatto presuppone l’iscrizione nel casellario giudiziale, accadimento che l’indagato voleva evitare ricorrendo all’oblazione speciale, così dimostrando la sussistenza di un interesse qualificato al proponimento del ricorso.
3. In data 11 giugno 2025, l’Avv. Igor Dante, per l’imputato, depositava memoria in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Va preliminarmente evidenziato come l’odierno ricorso sia ammissibile sotto il profilo della correttezza del mezzo di impugnazione prescelto, in quanto l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di Penale Sent. Sez. 3 Num. 26659 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NT TO Data Udienza: 17/06/2025 legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076; Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi, Rv. 284139). Nel caso oggetto del presente scrutinio, la violazione di legge non sarebbe costituita, secondo il ricorrente, nel mancato riconoscimento dell’insussistenza del fatto (su cui peraltro l’ordinanza impugnata spende una congrua motivazione), quanto nel pregiudizio che allo stesso deriverebbe per effetto dell’iscrizione nel casellario giudiziale, nonché nel non avere il giudice per le indagini preliminari risposto alla istanza, avanzata in via subordinata, di oblazione.
3. Ciò premesso, il Collegio evidenzia come, in tema di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, le Sezioni unite di questa Corte avevano chiarito che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione. (S.U. n. 38954 del 30/05/2019, PM c. De MA, Rv. 276463). Dunque, ben può il ricorrente avere interesse all'accesso ad un procedimento che consenta, quale esito definitorio, l'estinzione del reato e non invece l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, in ragione degli effetti più favorevoli che sono collegati al primo dei due percorsi descritti. Tuttavia, le stesse Sezioni Unite De MA hanno affermato che detta iscrizione non può, in sé considerata, essere ritenuta un effettivo pregiudizio che l'indagato ha un reale interesse ad evitare;
e ciò in ragione del fatto che l'iscrizione assolve esclusivamente a quella funzione di memorizzazione destinata, come già evidenziato dalla sentenza delle Sezioni Unite Tushaj, ad esplicare i suoi effetti soltanto nell'ambito del sottosistema definito dalla disposizione ex art. 131-bis cod. pen. ed all'interno del circuito giudiziario. La successiva giurisprudenza (Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, dep. 2024, Conforti, Rv. 285604 - 01) ha chiarito ulteriormente che la rilevanza tutta interna al sottosistema delineato dall'art. 131-bis cod. pen. dell'iscrizione del provvedimento di archiviazione per tale causa nel casellario giudiziario e la circostanza che tale iscrizione non sia più prevista né per il certificato richiesto dal privato (art. 24 d.P.R. del 14/11/2002 n. 313, Testo Unico del casellario giudiziale), né per quello richiesto dal datore di lavoro (art. 25 bis T.U.), né per il certificato destinato alle pubbliche amministrazioni (art. 28, comma 7, lett. c), T.U.), a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. del 2 ottobre 2018, n. 122, avente ad oggetto la revisione della disciplina del casellario giudiziario, riducono notevolmente il pregiudizio correlabile all'iscrizione del provvedimento di archiviazione pronunciato ex art 131-bis cod. pen. e, in misura corrispondente, i margini di ricorribilità. Si è così stabilito che «l'ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, che ne ha escluso l'iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto dal privato, dal datore di lavoro, ovvero sia destinato a pubbliche amministrazioni, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma settimo, Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento». Ciò perché l’effetto tipico ed ordinario derivante dall'ordinanza in questione, costituito dalla sua iscrizione nel certificato del casellario giudiziale, non impone, di per sé, il riconoscimento del diritto di ottenerne il riesame presso una giurisdizione superiore, garantito dalle fonti sovranazionali, e in particolare dall’art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, esclusivamente in riferimento alle dichiarazioni di colpevolezza od alle condanne (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De MA, Rv. 276463- 2 01). Interesse che, a titolo esemplificativo, è stato individuato (Sez. 2, n. 14077 del 02/04/2025, Quaranta, n.m.) nel fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, dal momento che quest'ultima tipologia di pronuncia, comportando l'estinzione del reato e della connessa responsabilità civile, dispiega effetti più favorevoli per la stessa indagata, ovvero (Sez. 3, n. 28704 del 05/04/2024, Lin, Rv. 286746 - 01) nell'aspirazione ad ottenere la restituzione dei beni confiscati. Va quindi ribadito che «il solo potenziale pregiudizio conseguente all’avvenuta iscrizione del provvedimento nel casellario ad uso interno (peraltro temporaneo, atteso che ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. d-bis d.P.R. 313 del 2002, la relativa iscrizione viene eliminata trascorsi 10 anni) non costituisce quindi un pregiudizio attuale e concreto che l'indagato ha un reale interesse ad evitare» (Sez. 1, n. 16666 del 06/02/2025, Battistelli, n.m.). Occorre, quindi, che sia almeno allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione o dalla sua richiesta, indicando il concreto pregiudizio subito dall'indagato. Nel caso di specie, emerge dagli atti che l’indagato, a fronte della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero in data 20 marzo 2025, presentava opposizione alla richiesta di archiviazione e, in data 12 aprile 2025, depositava nella segreteria del pubblico ministero, istanza di ammissione all’oblazione speciale. Se il ricorso fosse fondato sulla ragione principale posta a fondamento della opposizione alla richiesta di archiviazione, ossia la sussistenza di elementi di sufficienza per giungere ad una archiviazione «piena» (per insussistenza del fatto o per non averlo l’indagato commesso), esso sarebbe sicuramente inammissibile in quanto correlato ad un interesse del ricorrente solo in termini estremamente generici e astratti;
tuttavia, la deduzione della sussistenza di un interesse a concludere una procedura (l’oblazione) estintiva del reato, corredata da idonea documentazione, appare radicare un concreto interesse ad ottenere una pronuncia marcatamente più favorevole.
5. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, il quale valuterà la richiesta di archiviazione, formulata dal pubblico ministero in data 20 marzo 2025 ai sensi dell’articolo 131-bis cod. pen., e la richiesta di ammissione all’oblazione formulata dall’imputato il 12 aprile 2025.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al gip del tribunale di genova per l'ulteriore corso. Così è deciso, 17/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente TO NT VITO DI NICOLA 3