Sentenza 13 marzo 2000
Massime • 3
È viziata da mera irregolarità, e non da nullità, la sentenza emessa, pur dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, istitutivo del giudice monocratico di primo grado, da giudice qualificato come "pretore", e non dal tribunale in composizione monocratica: e ciò, in quanto una radicale nullità si può configurare solo per l'emissione della sentenza da parte di organo del tutto privo di capacità giuridica "ad hoc". (Fattispecie nella quale era stato adoperato per la stesura della sentenza uno stampato con l'intestazione "Pretura circondariale").
Destinatari del divieto, penalmente sanzionato, di introduzione di armi in area protetta sono tutti i privati, termine con il quale si è inteso non assoggettare al divieto esclusivamente i rappresentanti della forza pubblica. (Fattispecie concernente l'introduzione di una carabina nel Parco Nazionale del Gran Sasso ad opera di guardia particolare giurata, nominata per la vigilanza volontaria venatoria nell'ambito della provincia dell'Aquila, in relazione alla quale la S.C. ha precisato che la vigilanza circoscritta all'attività venatoria da un lato lascia impregiudicato l'ordine delle attribuzioni istituzionali di sorveglianza all'interno dell'area protetta, e quindi l'esclusiva attribuzione di essa al corpo forestale dello Stato e, dall'altro, non costituisce titolo per accedere con le armi in tale area).
In tema di divieto di introduzione di arma non autorizzata in un parco nazionale, la disposizione di cui all'art. 11, comma terzo, lett. a)- e f)-, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) non è stata abrogata dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). E invero il richiamo contenuto nella lett. g)- del citato art. 21 si riferisce agli altri luoghi, in cui è vietata l'attività venatoria, previsti nel medesimo articolo, ma non alle aree protette della legge n. 394 del 1991, per le quali rimangono in vigore i divieti di introduzione di armi a qualsiasi titolo da parte di privati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2000, n. 5977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5977 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 13.03.2000
1.Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 386
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 51570/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) D'AR LU n. il 24.01.1956
2) ET ON LV n. il 18.04.1941
3) CA TO n. il 13.03.1961
avverso sentenza del 11.11.1999 PRETORE di L'AQUILAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. GIUSEPPE VENEZIANO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. PIERLU PEZZOPANE, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, osserva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa con contestuale motivazione l'11.11,1999, il Pretore di L'Aquila (così si legge nella relativa intestazione) dichiarava D'AR ET ON e CA TO colpevoli del reato di cui agli artt. 11 - comma 3, lett. f) - 30 della legge 6.12.1991 n. 394, per avere il 27.4.1996 introdotto nei perimetro del
Parco Nazionale del Gran Sasso una carabina cal. 30, condannandoli alla pena di L.
1.000.000 di ammenda ciascuno.
Avverso tale sentenza hanno proposto per cassazione gli imputati, lamentando:
a) violazione dell'art.
1. c.p.p. per essere stata la sentenza emessa da un giudice non previsto dall'ordinamento giudiziario, dato che era stata pronunciata dal pretore, anziché dal tribunale in composizione monocratica, come previsto dal D. Lgs. 19.2.1998 n. 51;
b) violazione ed erronea applicazione di legge sotto i seguenti profili:
1) la norma applicata dal pretore punisce l'introduzione di armi nell'area del parco ad opera di privati, laddove il D'IO non poteva considerarsi un "privato", dato che lo stesso era una guardia particolare giurata, nominata per la vigilanza volontaria venatoria nell'ambito della Provincia dell'Aquila e, come tale, autorizzato a portare il proprio fucile anche nell'ambito del parco;
2) l'arma era comunque scarica e l'introduzione della stessa non era avvenuta a fini di caccia;
3) non si era in ogni caso trattato di introduzione di un'arma, d'arma, dato che per "introduzione" deve intendersi il porto dell'arma a piedi all'interno di un'area protetta laddove il fucile era trasportato su di una autovettura che percorreva una strada non asfaltata, che congiunge più centri abitati;
c) di motivazione in ordine alla esistenza dell'elemento intenzionale del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di fondamento deve essere, pertanto, respinto.
1. Con il primo motivo di gravame si deduce la nullità della sentenza per essere stata la stessa emessa dal "pretore", pur dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 19.2.1998 n. 51, che ha Istituito il giudice monocratico di primo grado, abolendo figura del pretore.
Si tratta però di una semplice irregolarità, che non si traduce in una vera e propria nullità. Invero, a prescindere dalla constatazione che la sottoscrizione apposta sulla sentenza reca la dicitura "Il Giudice" e non quella di "Il Pretore", l'uso di uno, stampato recante ancora la indicazione "Pretura Circondariale di L'Aquila" anziché, quella, conforme alla nuova normativa, "Tribunale di L'Aquila" non comporta affatto che la sentenza, some si sostiene nell'atto di impugnazione, sia stata emessa da un giudice "non previsto dall'ordinamento giudiziario".
Si sarebbe potuto configurare il tipo di nullità cui si è fatto riferimento solo nel caso in cui la sentenza fosse stata emessa da un "non giudice", vale a dire da un organo assolutamente privo di capacità giuridica ad hoc, mentre non v'è dubbio alcuno che il magistrato che ha emesso, redatto e sottoscritto la suddetta sentenza rivestiva, a tutti gli effetti, la qualifica di giudice del tribunale di L'Aquila, con tutti i poteri connessi a tale qualifica. Per altro, comporta nullità assoluta la inosservanza delle "disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi", ipotesi nella quale non può farsi rientrare il caso in esame, nel quale l'esistenza delle condizioni di capacità del giudice non è messa in dubbio, e sono state nella sostanza rispettate le norme concernenti la designazione e la competenza del magistrato investito della decisione. Pertanto, anche per il principio della tassatività dei casi di nullità, sancito dall'art. 177 c.p.p., la irregolarità segnalata non dà luogo ad un vizio che comporti nullità della sentenza impugnata.
2. Con il secondo motivo si è dedotta violazione di legge sotto tre diversi aspetti:
il primo riguarda i destinatari della norma di cui all'art. 11, primo comma lett. f), della legge 6.12.1991 n. 394, che fa divieto ai privati non autorizzati di introdurre "armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura", il secondo riguarda le modalità con cui il fucile era stato introdotto nel parco, ed il terzo il concetto stesso di introduzione di armi ecc.-
Non è ravvisabile alcuna violazione di legge sotto nessuno dei profili sopra indicati, avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione delle disposizioni vigenti.
La dizione usata dalla norma di cui al l'art. 11 della citata legge n. 394 del 1991, che individua i "privati non autorizzati" come destinatari del divieto di introduzione di armi e della conseguente sanzione, va interpretata, tenute presenti le finalità della legge - consistenti nel preservare le aree ricadenti nel parchi nazionali da qualsiasi pericolo derivante dalla indebita introduzione di armi o strumenti idonei ad arrecare danni non soltanto al patrimonio faunistico ma, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge, a quello naturalistico ed ambientale in generale - come riferentesi a tutti quel soggetti che non abbiano una "specifica" autorizzazione.
Fra tali soggetti rientrava sicuramente l'imputato D'IO GI, il quale, pur avendo la veste di guardia particolare giurata, nominato per la vigilanza venatoria volontaria nella Provincia dell'Aquila, non era affatto fornito della specifica autorizzazione necessaria per accedere armato nel territorio del Parco, non potendosi considerare tale la generica autorizzazione derivante dalla qualifica che rivestiva.
Occorre infatti tenere ben distinti il campo di applicazione della legge 11.2.1962 n. 157, citata dai ricorrenti, che regola l'esercizio dell'attività venatoria e individua i soggetti incaricati di esercitare la relativa vigilanza a protezione della fauna selvatica, e quello di applicazione della legge 394/91, che protegge invece i parchi nazionali, regola l'ingresso nell'ambito del relativo territorio e attribuisce la vigilanza su di essi, in maniera esclusiva, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato. Si veda in proposito l'art. 21 di quest'ultima legge, che attribuisce al Ministro dell'ambiente e al Ministro della marina mercantile la vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, e detta disposizioni particolari per la individuazione e la destinazione del personale al quale è affidata la sorveglianza sui territori di tali aree.
In esso si prevede esplicitamente, quasi per sottolineare la esclusività dell'incarico, che le strutture ed il personale del Corpo, da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco per l'espletamento di tali servizi, sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Nessun cenno è fatto ad altri soggetti o incaricati, al quale siano affidate le funzioni di sorveglianza;
ed anzi, in considerazione della particolare delicatezza che la legge annette a tali funzioni, si prevede l'organizzazione di particolari "corsi di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza". È evidente, pertanto, l'intento del legislatore di escludere altri soggetti, sia pure rivestiti di particolari funzioni, come ad esempio le guardie venatorie, dalle funzioni di sorveglianza nell'ambito dei territori dei parchi nazionali.
Da ciò discende come corollario che, essendo demandate le funzioni di sorveglianza in detti territori esclusivamente agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, non è consentito ad altri soggetti, se non specificamente autorizzati, introdurre all'interno di essi armi o altri strumenti distruttivi o di cattura.
Il termine "privati" è usato dalla legge solo per escludere dal divieto i rappresentanti della Forza Pubblica, come Carabinieri e agenti della Polizia di Stato.
Nè può sostenersi che alle guardie giurate autorizzate sia stata affidata la vigilanza venatoria anche nel parchi nazionali a norma del comma 2 dell'art. 27 della legge 157/92, in quanto tale disposizione, circoscritta all'attività venatoria, mantiene ferma ed impregiudicata l'attribuzione e la distribuzione delle rispettive competenze ai vari soggetti incaricati di tale vigilanza. Per altro questa Corte ha ulteriormente chiarito, sotto altro profilo, che 1n tema di divieto d'introduzione di arma non autorizzata in un parco nazionale, la relativa disposizione di cui all'art. 11, comma terzo, lett. a) ed f), della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) non è stata abrogata dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Infatti il richiamo contenuto nella lett. g) del detto art. 21 della legge n. 157 del 1992 si riferisce agli altri luoghi, in cui è vietata l'attività venatoria, previsti nel medesimo articolo, ma non alle aree protette della legge n. 394 del 1991, per le quali rimangono in vigore i divieti d'introduzione di armi a qualsiasi titolo da parte di privati" (Cass., Sez. III, sent. n. 2652 del 07-08-1995, Macrì). Per quanto riguarda, poi, il rilievo che l'arma era scarica e l'introduzione di essa non era avvenuta a fini di caccia, è sufficiente osservare che la legge non distingue affatto le armi cariche da quelle scariche e l'introduzione di esse è sempre punita a prescindere dall'essere le medesime cariche o meno. È irrilevante anche il fine per il quale l'arma sia stata introdotta, ed anzi, qualora si fosse accertato che sussisteva negli imputati l'intenzione di esercitare la caccia, avrebbero potuto rispondere di altro reato, essendo l'esercizio dell'attività venatoria nei parchi nazionali vietato a chiunque a norma dell'art. 21, lett. b) della legge n. 157 del 1962, più avanti citata.
Per ciò che concerne, infine, il concetto di "introduzione" di arma, l'ampia dizione usata dalla norma di cui alla lett. f) del primo comma dell'art. 11 della legge 394/91 non consente interpretazioni restrittive, essendo sufficiente ad integrare la fattispecie punita dalla predetta disposizione la introduzione nell'area del parco, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo, di un'arma e, quindi, anche di un'arma trasportata su di una autovettura.
3. È infondato anche il terzo motivo di doglianza, in quanto, a parte la estrema genericità della censura, per la configurabilità dell'elemento psicologico di un reato contravvenzionale come quello contestato ai ricorrenti, è sufficiente, a norma del quarto comma dell'art. 42 C.P., che l'azione, sia essa commissiva od omissiva, si configuri come colposa.
Alla luce delle considerazioni svolte i ricorsi vanno respinti ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento in solido delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2000