Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2000, n. 5977
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Sentenza 13 marzo 2000

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È viziata da mera irregolarità, e non da nullità, la sentenza emessa, pur dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, istitutivo del giudice monocratico di primo grado, da giudice qualificato come "pretore", e non dal tribunale in composizione monocratica: e ciò, in quanto una radicale nullità si può configurare solo per l'emissione della sentenza da parte di organo del tutto privo di capacità giuridica "ad hoc". (Fattispecie nella quale era stato adoperato per la stesura della sentenza uno stampato con l'intestazione "Pretura circondariale").

Destinatari del divieto, penalmente sanzionato, di introduzione di armi in area protetta sono tutti i privati, termine con il quale si è inteso non assoggettare al divieto esclusivamente i rappresentanti della forza pubblica. (Fattispecie concernente l'introduzione di una carabina nel Parco Nazionale del Gran Sasso ad opera di guardia particolare giurata, nominata per la vigilanza volontaria venatoria nell'ambito della provincia dell'Aquila, in relazione alla quale la S.C. ha precisato che la vigilanza circoscritta all'attività venatoria da un lato lascia impregiudicato l'ordine delle attribuzioni istituzionali di sorveglianza all'interno dell'area protetta, e quindi l'esclusiva attribuzione di essa al corpo forestale dello Stato e, dall'altro, non costituisce titolo per accedere con le armi in tale area).

In tema di divieto di introduzione di arma non autorizzata in un parco nazionale, la disposizione di cui all'art. 11, comma terzo, lett. a)- e f)-, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) non è stata abrogata dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). E invero il richiamo contenuto nella lett. g)- del citato art. 21 si riferisce agli altri luoghi, in cui è vietata l'attività venatoria, previsti nel medesimo articolo, ma non alle aree protette della legge n. 394 del 1991, per le quali rimangono in vigore i divieti di introduzione di armi a qualsiasi titolo da parte di privati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2000, n. 5977
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5977
    Data del deposito : 13 marzo 2000

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