Art. 8.
Una quota non superiore al 2 per cento dei fondi stanziati con la presente legge e' posta a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per interventi di manutenzione, richiesti dal Ministero di grazia e giustizia, indispensabili e giustificati da fatti od eventi straordinari.
Una quota non superiore al 2 per cento dei fondi stanziati con la presente legge e' posta a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per interventi di manutenzione, richiesti dal Ministero di grazia e giustizia, indispensabili e giustificati da fatti od eventi straordinari.