CASS
Ordinanza 2 dicembre 2021
Ordinanza 2 dicembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 02/12/2021, n. 44527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44527 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: TI DD (CUI 013BQCZ) nato il [...] avverso l'ordinanza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44527 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 23/09/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata . in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la domanda proposta da ED MA di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze di condanna. 2. Ricorre per cassazione il difensore di MA ED, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della istanza relativamente ai reati giudicati con le sentenze nn. 2 e 3. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su considerazioni in fatto e comunque manifestamente infondate. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere;
cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori. Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270074). L'odierno ricorrente non deduce nemmeno che, all'atto di commettere il primo delitto di detenzione di stupefacenti (2012), egli avesse progettato la successiva 2 detenzione commessa nel 2016. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44527 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 23/09/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata . in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la domanda proposta da ED MA di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze di condanna. 2. Ricorre per cassazione il difensore di MA ED, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della istanza relativamente ai reati giudicati con le sentenze nn. 2 e 3. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su considerazioni in fatto e comunque manifestamente infondate. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere;
cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori. Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270074). L'odierno ricorrente non deduce nemmeno che, all'atto di commettere il primo delitto di detenzione di stupefacenti (2012), egli avesse progettato la successiva 2 detenzione commessa nel 2016. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021