TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza del 10.12.2025, la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2213/2024 R.G
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Francesco Siano e dall'Avv.to Angela Gambardella, ed elett.te domiciliato in Nola, al Corso Tommaso Vitale n. 144
Ricorrente E
, in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to
Giampiero Proia, elett.te domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno 23/A Resistente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
CP_2 dall'avv.to Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis,
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 29.3.2024, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento adottato dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto l'ammissione dello stesso alla pensione anticipata con cumulo previdenziale. Al riguardo il ricorrente ha dedotto che nel periodo dall'1.4.80 al 30.4.95, come da estratto contributivo in atti, ha svolto attività lavorativa presso aziende CP_2 statali (Fincantieri spa, Fintecna, Sebi), con contribuzione in favore del suddetto istituto previdenziale;
che successivamente, da maggio 1995 al 31.12.2020, ha espletato la professione di avvocato, versando regolarmente, ogni anno, i contributi previdenziali a nella misura di cui all'estratto CP_1 contributivo di in atti;
che nei primi mesi del 2020, intenzionato CP_1 ad andare in pensione, provvedeva ad inoltrare diverse richieste agli addetti call-center della cassa forense al fine di valutare la possibilità di beneficiare della pensione anticipata in regime di cumulo ex art. art. 24, co. 10 e 11, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201; che nel corso delle conversazioni telefoniche, gli
1 addetti della gli consigliavano di avviare la pratica di CP_1 pensionamento, previo riscatto di 3 anni di laurea (dal 1975 al 1977), in modo da raggiungere, in virtù di una anzianità complessiva pari a 43 anni, i requisiti per poter beneficiare della “pensione retributiva”, con riconoscimento di un importo annuale di € 33.873,00; che, in virtù dell'affidamento riposto nelle informazioni fornite dai responsabili della , con istanza del CP_1
10.6.2020, avviava l'iter del riscatto di tre anni di laurea;
che la con nota
CP_1 del 3 luglio 2020, approvava siffatta richiesta, confermando nel contempo che in virtù del riscatto, avrebbe percepito a titolo di pensione retributiva lorda (per la sola quota della la somma annua di € 33.873,05, previo
CP_1 perfezionamento del pagamento del riscatto pari ad € 52.027,83, regolarmente eseguito;
che, in sostanza, mediante il sistema di liquidazione prospettato, la determinava la pensione lorda nella misura di euro 33.873,05, ovvero
CP_1 euro 2.605,61 mensili (cui andava aggiunta la ordinaria quota relativa al cumulo delle somme presso l ); che in data 16.9.2020, accettando le condizioni CP_2 prospettate, inviava modulo di domanda di pensione anticipata con cumulo e copia bonifico per il riscatto;
che successivamente, provvedeva anche alla regolarizzazione contributiva per l'anno 2020, come da richiesta della del
CP_1
13.10.2020, mediante l'esecuzione di un ulteriore bonifico di euro 85.232,00; che con provvedimento adottato dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 24 febbraio 2021, la gli comunicava quanto segue: “…Le comunico CP_1 che, la Giunta Esecutiva, nella seduta del 24/02/2021, ha deliberato la Sua ammissione alla pensione anticipata con cumulo previdenziale, ai sensi della Legge n. 228/2012 come modificata dalla Legge n. 232/2016. L'Ente istruttore della pratica, in collaborazione con gli Enti coinvolti, ha fissato la decorrenza e gli importi pro quota come di seguito riportati: Cassa F. Decorrenza 01/01/2021 Importo € 1.492,18; ; 01/01/2021; € 1.572,42…”; che a tale delibera, in CP_2 data 8.4.21 faceva seguito il provvedimento di liquidazione della pensione;
che, in sostanza, nella seduta del 24.2.2021, la Giunta Esecutiva della
[...]
deliberava l'ammissione alla pensione anticipata con cumulo CP_1 previdenziale, ai sensi della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, determinando il pro quota dovuto, calcolato ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo, con il sistema contributivo, nella misura di € 1.492,18 lordi su base mensile (anziché di € 2.605,61); che gli importi sopra riportati, calcolati con applicazione del metodo “contributivo”, sono di gran lunga inferiori a quelli indicati in tutte le precedenti comunicazioni, che facevano riferimento al calcolo con metodo retributivo, cui aveva diritto;
di aver valutato l'opportunità di beneficiare della pensione anticipata, e quindi di riscattare gli anni di laurea (corrispondendo la cospicua somma richiesta), in quanto aveva riposto affidamento nelle comunicazioni della , in cui veniva CP_1 applicato il metodo di calcolo retributivo onde determinare l'importo della pensione annua lorda;
che le comunicazioni inoltrate dai responsabili della
2 determinavano il convincimento cui è pervenuto, ossia CP_1 riscattare gli anni di laurea e richiedere di beneficiare della pensione anticipata;
per converso, laddove fosse stato prospettato, sin da subito, che avrebbe percepito gli importi così come poi liquidati, ovvero con il sistema contributivo, avrebbe maturato un convincimento opposto;
che sarebbe stato doveroso, da parte dei responsabili della , informarlo che, a partire dal 4 CP_1 giugno 2020, il metodo di calcolo sarebbe cambiato da “retributivo” a
“contributivo”, con conseguente inattendibilità delle somme sino a quel momento prospettate a titolo di pensione: ciò gli avrebbe consentito di disporre di elementi necessari per valutare quale fosse la miglior soluzione (ad esempio, andare in pensione col metodo contributivo o attendere la maturazione dei requisiti per beneficiare della pensione di vecchiaia); che l'errore appare particolarmente evidente se si considera che con CP_1 comunicazione del 3 luglio 2020 (quindi successiva alla entrata in vigore del
“nuovo” sistema di calcolo) gli prospettava, applicando il metodo di calcolo retributivo, che l'importo che avrebbe percepito a titolo di pensione annua lorda sarebbe stato di € 33.873,05 se avesse riscattato gli anni di laurea richiesti;
che la delibera di Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del 24.2.21 avente ad oggetto la «Comunicazione giunta esecutiva pensione anticipata in regime di cumulo», appare in insanabile contrasto con il comma 246 della L. n. 228/2012 che è norma di rango primario;
che la tutt'al più, avrebbe CP_1 potuto determinare che le somme versate a titolo di contributi fino alla entrata in vigore della “nuova” normativa si sarebbero dovuto calcolate con il metodo retributivo e quelle versate dopo il 4 giugno con il nuovo metodo;
di aver esperito invano ricorso amministrativo in data 26.3.2021. Tutto ciò premesso ha adito il Tribunale di Nola chiedendo l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: «- previa ogni opportuna declaratoria, anche in ordine alla nullità e/o invalidità e/o annullabilità e/o illegittimità del Provvedimento di Cassa Forense qui opposto (del 24 febbraio 2021), come pure alla illegittimità e/o nullità dell'art. 3, co. 2 del Regolamento adottato da con delibera n. 37 del 25 ottobre 2019, rideterminare, o ordinare CP_1
a di rideterminare, il trattamento pensionistico dell'Avv. CP_1
, sulla base del metodo di calcolo retributivo, da Parte_1 applicare al caso di specie in ragione della valorizzazione, a tali fini, anche dei periodi di versamento dei contributi presso altre gestioni, nella misura di € 33.873,05 annua lorda, ovvero in quella diversa, minore o maggiore, misura che risultasse di giustizia, con decorrenza dal 01.01.2021, adottando altresì ogni provvedimento utile o funzionale alla regolarizzazione ed al conguaglio del trattamento percepito nel periodo pregresso.
- In via gradata si chiede che le somme versate a titolo di contributi fino alla entrata in vigore della “nuova” normativa, vengano calcolate con il metodo retributivo e quelle versate dopo il 4 giugno con il nuovo metodo.
3 - Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione». Si è costituita la Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Nel dettaglio, richiamando la normativa di settore, la ha dedotto che nel momento di CP_1 decorrenza del trattamento pensionistico, l'avv.to non aveva Parte_1 maturato i requisiti contributivi previsti dall'art. 2 del Regolamento delle prestazioni previdenziali e cioè 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla avendo alla data del 1° gennaio 2021, maturato 25 anni di anzianità CP_1 contributiva alla CP_1
Si è, poi, costituito l rimettendosi alla decisione del Tribunale, avendo CP_2 interesse alla pronuncia. Il giudice, visti gli atti, ha rinviato la causa per la discussione. All'udienza del 10.12.2025, le parti hanno discusso la causa in presenza. All'esito il giudice, ritenuta matura la decisione, provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Preliminarmente occorre chiarire che non è in discussione il diritto dell'avv.
ad accedere alla pensione, né è contestato il compendio Parte_1 contributivo vantato. Ad essere in discussione è, invece, il metodo di calcolo adottato dalla per la determinazione della quota di competenza, con CP_1 particolare riferimento al raccordo fra la normativa di fonte legislativa e quella regolamentare della stessa CP_1
Ebbene, in siffatta materia si registrano posizioni contrastanti nella giurisprudenza di merito. Ritiene il Tribunale di aderire all'indirizzo cristallizzato in un recente arresto della Corte d'Appello di Milano (sentenza n. 5 del 2024), che di seguito si riporta, in conformità con quanto previsto dall'art. 118 disp. att. cpc: «le disposizioni legislative prevedono che - “Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento” (art.1, comma 245, L.l.228/2012);
- “Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fine dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni di cui al comma 239” (art.1, comma 246, L.228/2012). In applicazione di tale ultima disposizione, per coloro che, mediante l'istituto del cumulo, raggiungano un'anzianità contributiva complessiva prevista per il diritto a pensione di vecchiaia (35 anni dal 2021), si dovrebbe procedere al calcolo della pensione con il sistema retributivo previsto dal Regolamento delle prestazioni della in relazione alla quota di competenza. CP_1
4 Per coloro che, con l'istituto del cumulo, raggiungano una anzianità contributiva complessiva inferiore a quella prevista per il diritto a pensione, si dovrebbe procedere al calcolo della pensione con il sistema contributivo previsto dal Regolamento delle prestazioni. Nel caso in esame, però, la , facendo applicazione della CP_1 disciplina del Regolamento, ha calcolato la quota di pensione spettante all'Avv.
[…] mediante l'applicazione del sistema di calcolo contributivo in quanto l'appellato non avrebbe maturato i 35 anni di iscrizione alla CP_1
Il disposto regolamentare, ad avviso di questo Collegio, si pone in contrapposizione con il disposto dei commi 245 e 246 della L. n. 228/2012 atteso che, mentre questi ultimi prevedono che le quote dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo gratuito debbano essere calcolati sulla base degli specifici sistemi di calcolo previsti dalle singole forme previdenziali interessati, ma tenendo conto, ai fini dell'individuazione di tali sistemi di calcolo, dell'anzianità contributiva complessivamente maturata tra le varie gestioni di cui al precedente comma 239, l'art. 3 del regolamento stabilisce invece che, per individuare il sistema di calcolo delle pensioni in regime di cumulo gratuito, si debba fare riferimento alla sola anzianità contributiva maturata presso la
[...]
e che, se tale anzianità non sia quanto meno pari a quella minima CP_1 CP_ prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia unificata dell' , la quota di pensione in regime di cumulo gratuito debba essere calcolata interamente con il sistema contributivo. Come evidenziato dalla giurisprudenza (vedi, in particolare, Corte di Appello Venezia, 23/12/2021, n. 625), il cumulo gratuito valorizza “le posizioni assicurative frazionate tra vari Enti e gestioni, prevedendo requisiti di pensionamento più selettivi rispetto a quelli della totalizzazione (pensione di vecchiaia con i requisiti più elevati tra quelli previsti dalle gestioni interessate), ma un sistema di calcolo delle quote di pensione più equo, in certi casi più favorevole rispetto a quello previsto in caso di totalizzazione, ma meno favorevole rispetto a quello previsto in caso di ricongiunzione”. La disciplina primaria indica chiaramente che l'effetto del cumulo è quello di far sì che, rispetto all'accesso a pensione, siano efficaci, per i singoli ordinamenti, i contributi maturati anche presso altre gestioni, evitando, così, che i soggetti che hanno versato contributi presso più gestioni siano penalizzati rispetto a quelli che li hanno versati presso una sola gestione. Tale ratio della disciplina del cumulo esclude ogni profilo di incostituzionalità sollevato dall'appellante nei confronti dell'art. 1, comma 246, della l. n. 228 del 2012, che – imponendo di tenere conto, al fine di individuare il criterio di calcolo del pro quota, della complessiva anzianità maturata in tutte le gestioni – garantisce proprio il principio di eguaglianza tra situazioni che meritano lo stesso trattamento.
5 Secondo una piana interpretazione letterale delle norme, quindi, non v'è dubbio che i periodi contributivi presso l e presso la debbano essere CP_2 CP_1 considerati anche ai fini della individuazione del sistema di calcolo della pensione, posto che l'art. 1 comma 246 non opera alcuna distinzione tra contribuzione maturata presso l'assicurazione generale obbligatoria e la contribuzione maturata presso gli enti di previdenza. Le considerazioni che precedono portano quindi all'accertamento della fondatezza della domanda, con l'applicazione del sistema di calcolo retributivo previsto dall'art. 3 del Regolamento per il periodo antecedente al 31.12.2012. Non è neppure fondato il richiamo all'autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati con riguardo al conflitto che pone la norma regolamentare rispetto alla disciplina legale. In primo luogo, la deroga al citato comma 246 della l. n. 228 del 2012 fuoriesce dall'ambito della potestà regolamentare riconosciuta dall'ordinamento (a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 25212/2009), considerato che il d.l.vo n. 509 del 1994, attuativo della legge delega n. 537 del 1993, ha riaffermato che tale “autonomia gestionale, organizzativa e contabile” dev'essere declinata “nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta” secondo il principio direttivo per cui “la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”. La possibilità di incidere, quindi, su situazione pregresse trova stringenti limiti sotto il profilo ordinamentale (sul punto si rinvia ai principi espressi in funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite n. 17742 del 08/09/2015 e n. 18136 del 16/09/2015). In secondo luogo, sotto il profilo della pertinenza della norma regolamentare rispetto alle misure adottabili, gli argomenti sostenuti della non hanno CP_1 trovato alcun riscontro oggettivo. Infatti, come evidenziato dal primo Giudice, “le esigenze di perseguimento di obiettivi di stabilità del bilancio e di conservazione dell'equilibrio finanziario appaiono addotte in modo del tutto generico dalla convenuta, non operandosi alcun circostanziato riferimento all'effettivo impatto dell'opzione interpretativa in questa sede adottata sulla sostenibilità finanziaria dell'Ente, va rilevato come l'eventuale attività di delegificazione o di regolamentazione in deroga non possa comportare la violazione di principi di rango costituzionali, quale la parità di trattamento ai sensi dell'art. 3 cost., rinvenendosi la ratio del comma 246 nell'impedire un sostanziale pregiudizio delle ragioni di chi abbia versato contributi, nel corso della propria carriera lavorativa, in gestioni diverse rispetto a chi li abbia versati in una unica gestione, risultando per altro la diversa interpretazione del tutto irragionevole rispetto alle finalità della legge sul cumulo gratuito, che sarebbe inutile laddove si richiedesse un'anzianità contributiva
6 corrispondente a quella necessaria per conseguire la pensione di vecchiaia ordinaria con i soli contributi versati alla ”.». CP_1
Va poi evidenziato che i principi espressi dal giudice meneghino hanno trovato recente avallo in una sentenza della Suprema Corte, resa in analoga fattispecie, in cui era convenuta la Controparte_4
[...]
Nel dettaglio, il giudice nomofilattico ha chiarito che: «36. Invero, in ordine all'eventuale necessità di una norma attuativa, espressione della potestà regolamentare dell'ente previdenziale, il legislatore non ha, invero, richiesto alcun adattamento delle norme regolatorie interne del singolo ente previdenziale al sistema volto a riconoscere il diritto al trattamento pensionistico in regime di cumulo gratuito.
37. Come già rilevato da questa Corte, con sentenza n. 26249 del 2023, la norma ha inteso introdurre un nuovo sistema di cumulo, più ampio di quello contenuto nella precedente normativa, e tale scelta di maggior favore nei confronti dei soggetti inabili al lavoro è - non a caso - contenuta nella legge di stabilità, strumento tipicamente rivolto ad introdurre aggiustamenti finanziari al fine di ridisegnare annualmente i confini delle scelte politiche, pur entro i vincoli e le compatibilità di bilancio.
38. La portata, come la funzione, della disciplina del cumulo contributivo è all'evidenza finalizzata ad evitare il profilo discriminatorio intimamente connesso al diverso trattamento pensionistico riservato agli iscritti alle Casse, unicamente per il fatto di essere stati o meno protagonisti di una variegata vita lavorativa connotata da mobilità, in base alle previgenti disposizioni disciplinanti la totalizzazione e la ricongiunzione.
39. La disciplina del cumulo contributivo nella cornice normativa di cui alla legge n. 228 cit. è volta a superare la condizione pensionistica sfavorevole intrinsecamente correlata alla mobilità lavorativa, con variegate esperienze lavorative, e a contrastare le penalizzazioni (della maturazione dell'anzianità contributiva complessiva, per quote riferibili a plurime gestioni), insite nei precedenti sistemi della totalizzazione e della ricongiunzione.
40. Rimane centrale, pertanto, la valorizzazione della varietà delle esperienze lavorative nel sistema di accesso al trattamento pensionistico attraverso il cumulo gratuito, per essere la ratio legis volta a non pregiudicare chi ha versato contributi in diverse gestioni rispetto a chi li abbia versati in un'unica gestione.
41. Da tanto segue che la preliminare operazione inerente all'individuazione del sistema di calcolo applicabile - ossia del metodo base di computo del trattamento pensionistico, se in funzione esclusivamente dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa (metodo contributivo introdotto dalla legge n. 335 del 1995) o invece sulla base delle ultime retribuzioni percepite (metodo retributivo previgente, ancora operante sotto forma di pro rata per quanti già in possesso di una certa anzianità contributiva alla data di entrata in vigore della
7 legge di riforma del sistema) - dev'essere compiuta alla stregua del dettato dell'art. 1, comma 246, L. n. 228 cit.
42. Alla diversa opzione interpretativa in ordine alla non immediata applicazione della fonte normativa primaria, vale replicare che il legislatore non ha introdotto, ex novo, un sistema di calcolo delle pensioni in regime di cumulo gratuito ma ha rinviato ai singoli sistemi di calcolo vigenti nelle varie gestioni previdenziali, imponendo l'applicazione dei sistemi di calcolo già previsti in ciascun ordinamento: il precetto, nel comma 246, di tenere in considerazione l'anzianità complessiva, reca, nel suo enunciato, il rinvio all'applicazione del sistema di calcolo previsto, nell'ambito della singola gestione previdenziale, per coloro che hanno tale anzianità complessiva.
43. Peraltro, il citato comma 246 è stato introdotto nel 2012 e, prima ancora di essere esteso, nel 2016, agli enti previdenziali privatizzati, era vigente per tutte le diverse gestioni previdenziali dell' e, sin dal 2012, per l'appunto, l'istituto CP_2 vi ha dato piena ed immediata applicazione senza alcuna necessità di norme regolatorie che disciplinassero il sistema di calcolo della pensione.
44. In altri termini, le diverse gestioni previdenziali interessate al cumulo sin dal 2012 (esteso, nel 2016, agli enti previdenziali privatizzati, come dianzi detto) non hanno avuto necessità d'introdurre nuove disposizioni, applicando specifici sistemi di calcolo per essi previsti, tra loro differenziati in considerazione dell'anzianità contributiva complessiva maturata dall'interessato.
45. Tanto, dunque, vale anche allorché il legislatore, per esigenze di sicurezza e protezione sociale, si è limitato ad estendere l'istituto della pensione in regime di cumulo gratuito anche agli enti previdenziali privatizzati, obbligati, pertanto, a conformarsi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 228 e successive modifiche.
46. Con l'istituto del cumulo gratuito il legislatore ha voluto far sì che quanti avessero maturato, nel corso della loro vita professionale, la medesima anzianità contributiva complessiva - egualmente contribuendo al sistema di sicurezza sociale - potessero godere, nell'ambito delle gestioni previdenziali d'iscrizione, del medesimo sistema di calcolo già previsto in seno ai propri ordinamenti, seppur rapportato al diverso periodo d'iscrizione.
47. Attraverso il cumulo gratuito la non dovrà liquidare prestazioni, in CP_1 relazione a periodi in cui non vi è stata copertura contributiva, ma solamente quote di pensione corrispondenti a periodi in cui il lavoratore è stato iscritto nei suoi ruoli e, quindi, ha provveduto al versamento.
48. Il sistema di calcolo da applicare sarà pro quota retributivo (ovvero retributivo con riferimento alle annualità maturate sino al 2004 e contributivo con riferimento al periodo successivo) solo se l'anzianità contributiva maturata complessivamente dall'interessato sarà pari o superiore a quella prevista per il conseguimento della pensione autonoma dell'ente; sarà contributivo se l'anzianità contributiva maturata complessivamente dall'interessato sarà
8 inferiore a quella prevista per il conseguimento della pensione autonoma dell'ente» (Cassazione civile sez. lav., 19/10/2025, n.27844). In applicazione degli esposti principi, il ricorso deve essere accolto, dichiarando il diritto del ricorrente alla rideterminazione della pensione sulla base del metodo di calcolo retributivo. Circa il quantum, è possibile fare riferimento all'importo determinato in ricorso, id est 33.873,05 euro, pari a euro 2.605,61 mensili, che non è stato oggetto di contestazione a opera di CP_1
Come noto, infatti, nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur" (Cass. n. 29236/2017). In definitiva, la domanda va accolta nella sua interezza. Le spese possono essere integralmente compensate alla luce del forte contrasto giurisprudenziale in seno alla giurisprudenza di merito (si veda, in senso difforme a quanto qui statuito, Corte d'Appello di Napoli n. 2100 del 23/5/2025).
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla rideterminazione della pensione sulla base del metodo di calcolo retributivo, da determinarsi in 33.873,05 euro, pari a euro 2.605,61 mensili;
- Compensa le spese di lite. Nola,10.12.2025 Il Giudice Dott. Francesco Fucci
9