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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 530/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA IU, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5397/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63497 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 158/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 12.09.2025, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n.63497 notificato il 19.05.2025 relativo alla Tari per l'anno 2021, deducendo la carenza del presupposto impositivo, poiché l'immobile non sarebbe stato mai da lui abitato.
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria il quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché il contribuente non aveva mai presentato, al fine di accedere all'esenzione, la dichiarazione prevista dal regolamento comunale
All'udienza di trattazione del 23.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le causali qui appresso enunciate.
Va premesso che tutti i locali e le aree potenzialmente produttivi di rifiuti urbani devono pagare la tassa rifiuti, spettando al cittadino provare di avere diritto a una sua riduzione o esenzione nei casi previsti dalla legge
(Cass. n.23530/2024).
Ed infatti, la tassa rifiuti si fonda sulla presunzione della produzione di rifiuti urbani dei locali e delle aree detenute dal contribuente, per cui egli è soggetto al tributo.
Con la sentenza n.16138 dell'11 giugno 2024 la Corte di Cassazione ha chiarito che sussiste l'obbligo di pagare la tassa rifiuti in tutti i casi in cui l'immobile è idoneo a produrre rifiuti a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi per volontà o esigenze dell'utente.
Ne deriva che sono esclusi solo i locali che per caratteristiche obiettive non possono produrre rifiuti non per scelta del detentore ma per l'impossibilità di utilizzo.
Le deroghe a tale principio riguardano perciò solo casi eccezionali e l'esclusione può essere concessa solo se l'utente documenta le condizioni che determinano l'impossibilità di utilizzo dell'immobile in quanto la norma prevede che la Tari sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art.1 comma 642 L. 147/2013)
Fatte queste precisazioni, dall'esame del ricorso parrebbe evincersi che il pagamento del tributo non spetterebbe al ricorrente, proprietario dell'immobile, poiché graverebbe sul soggetto che avrebbe condotto in locazione il bene nell'anno in questione;
tuttavia il Ricorrente_1, sul quale gravava il relativo onere, non ha in alcun modo dimostrato che l'immobile di sua proprietà oggetto di tributo sia stato effettivamente concesso in locazione, non essendo stato prodotto il relativo contratto regolarmente registrato, sicchè tali censure si rivelano prive di pregio, perché sfornite del benchè minimo supporto probatorio.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida, in favore di parte resistente, in complessivi € 300,00 oltre accessori di legge, se dovuti Reggio Calabria,
23.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA IU, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5397/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63497 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 158/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 12.09.2025, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n.63497 notificato il 19.05.2025 relativo alla Tari per l'anno 2021, deducendo la carenza del presupposto impositivo, poiché l'immobile non sarebbe stato mai da lui abitato.
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria il quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché il contribuente non aveva mai presentato, al fine di accedere all'esenzione, la dichiarazione prevista dal regolamento comunale
All'udienza di trattazione del 23.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le causali qui appresso enunciate.
Va premesso che tutti i locali e le aree potenzialmente produttivi di rifiuti urbani devono pagare la tassa rifiuti, spettando al cittadino provare di avere diritto a una sua riduzione o esenzione nei casi previsti dalla legge
(Cass. n.23530/2024).
Ed infatti, la tassa rifiuti si fonda sulla presunzione della produzione di rifiuti urbani dei locali e delle aree detenute dal contribuente, per cui egli è soggetto al tributo.
Con la sentenza n.16138 dell'11 giugno 2024 la Corte di Cassazione ha chiarito che sussiste l'obbligo di pagare la tassa rifiuti in tutti i casi in cui l'immobile è idoneo a produrre rifiuti a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi per volontà o esigenze dell'utente.
Ne deriva che sono esclusi solo i locali che per caratteristiche obiettive non possono produrre rifiuti non per scelta del detentore ma per l'impossibilità di utilizzo.
Le deroghe a tale principio riguardano perciò solo casi eccezionali e l'esclusione può essere concessa solo se l'utente documenta le condizioni che determinano l'impossibilità di utilizzo dell'immobile in quanto la norma prevede che la Tari sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art.1 comma 642 L. 147/2013)
Fatte queste precisazioni, dall'esame del ricorso parrebbe evincersi che il pagamento del tributo non spetterebbe al ricorrente, proprietario dell'immobile, poiché graverebbe sul soggetto che avrebbe condotto in locazione il bene nell'anno in questione;
tuttavia il Ricorrente_1, sul quale gravava il relativo onere, non ha in alcun modo dimostrato che l'immobile di sua proprietà oggetto di tributo sia stato effettivamente concesso in locazione, non essendo stato prodotto il relativo contratto regolarmente registrato, sicchè tali censure si rivelano prive di pregio, perché sfornite del benchè minimo supporto probatorio.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida, in favore di parte resistente, in complessivi € 300,00 oltre accessori di legge, se dovuti Reggio Calabria,
23.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna