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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 28/01/2026, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1344/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LIGNOLA FERDINANDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10687/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SS - Napoli
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250016268821000 BOLLO
a seguito di udienza in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1184/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha proposto innanzi alla Corte di primo grado di Napoli ricorso, con atto notificato alla Regione Campania ed ad Agenzia delle entrate riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 071 2025 0016268821 000 con la quale l'Agenzia delle Entrate SS ha intimato il pagamento della somma di € 379,93 comprensivo di interessi, sanzioni, per l'omesso versamento della Tassa automobilistica ex art. 17 legge 449/97 relativa all'annualità 2019, auto tg Targa_1, eccependo la mancata notifica dell'avviso prodromico e la conseguente prescrizione della pretesa.
Si conclude per l'annullamento, con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario e oneri come per legge, da distrarre in favore dei difensori, dichiaratisi anticipatari.
2. Agenzia delle Entrate riscossione si è costituita, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione. Analoga conclusione va accolta in ordine alla prescrizione, rilevato che la stessa sarebbe eventualmente maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'ente di riscossione, come anche rispetto alla carenza motivazionale della cartella.
3. La Regione Campania si è costituita, deducendo di aver notificato l'avviso di accertamento, con spedizione in data 01/07/2022, avviso lasciato il 16/09/2022 e compiuta giacenza il 24/10/2022.
Secondo la pacifica giurisprudenza il l'Ufficio può avvalersi della modalità di notificazione semplificata a mezzo posta ed in tal caso alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il Servizio
Postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992 (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012;
Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 16949/2014; Cass. n. 29642/2019).”
Nel caso di specie, quindi, alla spedizione dell'avviso di accertamento avvenuta a mezzo posta raccomandata A/R, non risulta applicabile la normativa di cui alla Legge n. 890/82, concernente la notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., ma esclusivamente la normativa sul
2 servizio postale ordinario, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni, nonché da ultimo con Delibera 385/13/CONS del 20 giugno 2013 dell'AGCOM - Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni. Le norme menzionate, contraddistinguenti un procedimento semplificato, libero dalle molte formalità che invece caratterizzano il procedimento notificatorio affidato all'Ufficiale Giudiziario, non richiedono la redazione di una relata di notifica, né annotazioni specifiche sugli avvisi di ricevimento, né l'invio di una seconda raccomandata informativa in caso di mancato recapito per assenza del destinatario (tra le ultime, Corte di Cassazione sez. V, ord. n. 3017
/ 2024 ; ord. 21789/2025).
4. All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, esaurita la discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
1.1 La Regione ha dimostrato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, per compiuta giacenza.
1.2 La più recente giurisprudenza ha confermato l'orientamento prevalente, secondo cui In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il Regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro
Corte Cost. n. 175 del Corte di Cassazione 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del
1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile;
cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010, Cass.,
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020).
Non trova pertanto applicazione, nel caso di specie, il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021) con riferimento alle notificazioni eseguite a mezzo di
Servizio postale, secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite
Servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo
3 ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n.
890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa
2. L'intervenuta notifica ha impedito il maturare della prescrizione.
3. In conclusione il ricorso va rigettato;
il ricorrente va condannato al pagamento delle spese, che si liquidano in 300 euro per ciascuna parte resistente, Agenzia delle entrate – riscossione e Regione
Campania, oltre accessori, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in 300 euro per ciascuna parte resistente, Agenzia delle entrate – riscossione e Regione Campania, oltre accessori, se dovuti.
Così deciso in Napoli il 26 gennaio 2026
4
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LIGNOLA FERDINANDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10687/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SS - Napoli
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250016268821000 BOLLO
a seguito di udienza in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1184/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha proposto innanzi alla Corte di primo grado di Napoli ricorso, con atto notificato alla Regione Campania ed ad Agenzia delle entrate riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 071 2025 0016268821 000 con la quale l'Agenzia delle Entrate SS ha intimato il pagamento della somma di € 379,93 comprensivo di interessi, sanzioni, per l'omesso versamento della Tassa automobilistica ex art. 17 legge 449/97 relativa all'annualità 2019, auto tg Targa_1, eccependo la mancata notifica dell'avviso prodromico e la conseguente prescrizione della pretesa.
Si conclude per l'annullamento, con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario e oneri come per legge, da distrarre in favore dei difensori, dichiaratisi anticipatari.
2. Agenzia delle Entrate riscossione si è costituita, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione. Analoga conclusione va accolta in ordine alla prescrizione, rilevato che la stessa sarebbe eventualmente maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'ente di riscossione, come anche rispetto alla carenza motivazionale della cartella.
3. La Regione Campania si è costituita, deducendo di aver notificato l'avviso di accertamento, con spedizione in data 01/07/2022, avviso lasciato il 16/09/2022 e compiuta giacenza il 24/10/2022.
Secondo la pacifica giurisprudenza il l'Ufficio può avvalersi della modalità di notificazione semplificata a mezzo posta ed in tal caso alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il Servizio
Postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992 (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012;
Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 16949/2014; Cass. n. 29642/2019).”
Nel caso di specie, quindi, alla spedizione dell'avviso di accertamento avvenuta a mezzo posta raccomandata A/R, non risulta applicabile la normativa di cui alla Legge n. 890/82, concernente la notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., ma esclusivamente la normativa sul
2 servizio postale ordinario, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni, nonché da ultimo con Delibera 385/13/CONS del 20 giugno 2013 dell'AGCOM - Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni. Le norme menzionate, contraddistinguenti un procedimento semplificato, libero dalle molte formalità che invece caratterizzano il procedimento notificatorio affidato all'Ufficiale Giudiziario, non richiedono la redazione di una relata di notifica, né annotazioni specifiche sugli avvisi di ricevimento, né l'invio di una seconda raccomandata informativa in caso di mancato recapito per assenza del destinatario (tra le ultime, Corte di Cassazione sez. V, ord. n. 3017
/ 2024 ; ord. 21789/2025).
4. All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, esaurita la discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
1.1 La Regione ha dimostrato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, per compiuta giacenza.
1.2 La più recente giurisprudenza ha confermato l'orientamento prevalente, secondo cui In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il Regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro
Corte Cost. n. 175 del Corte di Cassazione 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del
1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile;
cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010, Cass.,
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020).
Non trova pertanto applicazione, nel caso di specie, il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021) con riferimento alle notificazioni eseguite a mezzo di
Servizio postale, secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite
Servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo
3 ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n.
890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa
2. L'intervenuta notifica ha impedito il maturare della prescrizione.
3. In conclusione il ricorso va rigettato;
il ricorrente va condannato al pagamento delle spese, che si liquidano in 300 euro per ciascuna parte resistente, Agenzia delle entrate – riscossione e Regione
Campania, oltre accessori, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in 300 euro per ciascuna parte resistente, Agenzia delle entrate – riscossione e Regione Campania, oltre accessori, se dovuti.
Così deciso in Napoli il 26 gennaio 2026
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