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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 3265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3265 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 9145/2024
r.g., decisa nell'udienza del 9.12.2025, promossa da
, con l'avv. Cinzia Saracino;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: iscrizione negli elenchi anagrafici e disoccupazione
agricola.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 26.9.2024, chiedeva dichiararsi Parte_1
nei confronti dell' il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi CP_1
anagrafici dei lavoratori agricoli per ulteriori 71 giornate nell'anno 2020 a seguito di illegittima cancellazione, e per l'effetto dichiararsi dovuto il trattamento di disoccupazione agricola percepito in relazione allo stesso anno.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L ha negato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato CP_1
intercorso nell'anno di riferimento tra l'istante e l'impresa agricola IA
Chiera srl sulla base delle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023.002097/DDL del 13.3.2024 in atti.
Senonché, l'espletata prova testimoniale ha confermato in modo univoco che l'istante, nell'anno 2020, ha lavorato, quale operaio agricolo a tempo determinato, alle dipendenze della detta impresa, su terreni ubicati in agro di Avetrana e coltivati a orto e uliveto, occupandosi di pulizia dei terreni, piantagione di pomodori e raccolta di pomodori, patate e olive,
per sei ore al giorno, sotto le direttive del titolare dell'impresa, Per_1
e dietro la retribuzione di euro 47,00 giornalieri: si vedano, in
[...]
tal senso, le concordanti deposizioni rese dai testi , Testimone_1 [...]
e , non smentite da alcun'altra di segno Tes_2 Testimone_3
contrario; deve altresì precisarsi che i suddetti testi sono diversi da quelli
( e ) dei quali l' ha eccepito la Testimone_4 Testimone_5 CP_1
inattendibilità, e che non sono stati escussi.
A ulteriore conferma dell'assunto attoreo milita la produzione in giudizio –
contrariamente a quanto affermato dall – non solo dei prospetti di CP_1
2 paga, ma anche dei bonifici ricevuti sull'estratto conto bancario, attestanti l'effettivo pagamento delle retribuzioni in favore dell'istante da parte della suddetta impresa.
Né appaiono determinanti, al fine di negare l'attività lavorativa dell'istante, le risultanze degli accertamenti ispettivi, ove si consideri che gli ispettori hanno riscontrato un eccesso della manodopera dichiarata rispetto alle effettive esigenze aziendali, ma non l'inesistenza di qualsiasi attività di impresa, così che gli eventuali rapporti di lavoro fittizi ben potrebbero riguardare soggetti diversi dall'istante.
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto dell'istante di conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, di cui all'art. 12
r.d. 24.9.1940 n. 1949 e succ. mod., per ulteriori 71 giornate nell'anno
2020, e conseguentemente deve dichiararsi dovuto il trattamento di disoccupazione agricola, percepito per effetto di tale iscrizione.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente all'anno 2020 per ulteriori n. 71 giornate;
dichiara dovuto all'istante all il trattamento di disoccupazione CP_1
agricola percepito in relazione allo stesso anno;
condanna l' a CP_1
rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 43,00 per esborsi
3 ed euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Cinzia Saracino.
Taranto, 9.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 9145/2024
r.g., decisa nell'udienza del 9.12.2025, promossa da
, con l'avv. Cinzia Saracino;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: iscrizione negli elenchi anagrafici e disoccupazione
agricola.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 26.9.2024, chiedeva dichiararsi Parte_1
nei confronti dell' il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi CP_1
anagrafici dei lavoratori agricoli per ulteriori 71 giornate nell'anno 2020 a seguito di illegittima cancellazione, e per l'effetto dichiararsi dovuto il trattamento di disoccupazione agricola percepito in relazione allo stesso anno.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L ha negato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato CP_1
intercorso nell'anno di riferimento tra l'istante e l'impresa agricola IA
Chiera srl sulla base delle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023.002097/DDL del 13.3.2024 in atti.
Senonché, l'espletata prova testimoniale ha confermato in modo univoco che l'istante, nell'anno 2020, ha lavorato, quale operaio agricolo a tempo determinato, alle dipendenze della detta impresa, su terreni ubicati in agro di Avetrana e coltivati a orto e uliveto, occupandosi di pulizia dei terreni, piantagione di pomodori e raccolta di pomodori, patate e olive,
per sei ore al giorno, sotto le direttive del titolare dell'impresa, Per_1
e dietro la retribuzione di euro 47,00 giornalieri: si vedano, in
[...]
tal senso, le concordanti deposizioni rese dai testi , Testimone_1 [...]
e , non smentite da alcun'altra di segno Tes_2 Testimone_3
contrario; deve altresì precisarsi che i suddetti testi sono diversi da quelli
( e ) dei quali l' ha eccepito la Testimone_4 Testimone_5 CP_1
inattendibilità, e che non sono stati escussi.
A ulteriore conferma dell'assunto attoreo milita la produzione in giudizio –
contrariamente a quanto affermato dall – non solo dei prospetti di CP_1
2 paga, ma anche dei bonifici ricevuti sull'estratto conto bancario, attestanti l'effettivo pagamento delle retribuzioni in favore dell'istante da parte della suddetta impresa.
Né appaiono determinanti, al fine di negare l'attività lavorativa dell'istante, le risultanze degli accertamenti ispettivi, ove si consideri che gli ispettori hanno riscontrato un eccesso della manodopera dichiarata rispetto alle effettive esigenze aziendali, ma non l'inesistenza di qualsiasi attività di impresa, così che gli eventuali rapporti di lavoro fittizi ben potrebbero riguardare soggetti diversi dall'istante.
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto dell'istante di conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, di cui all'art. 12
r.d. 24.9.1940 n. 1949 e succ. mod., per ulteriori 71 giornate nell'anno
2020, e conseguentemente deve dichiararsi dovuto il trattamento di disoccupazione agricola, percepito per effetto di tale iscrizione.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente all'anno 2020 per ulteriori n. 71 giornate;
dichiara dovuto all'istante all il trattamento di disoccupazione CP_1
agricola percepito in relazione allo stesso anno;
condanna l' a CP_1
rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 43,00 per esborsi
3 ed euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Cinzia Saracino.
Taranto, 9.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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