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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NC ELIANA, RE
MO ANNA RITA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6200/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10829/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 03/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF505EN02916 2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF505EN02916 2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF505EN02916 2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5705/2025 depositato il
03/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento notificatogli il 7/10/2022 relativo all' IRPEF anno di imposta 2016, per la somma di € 14.227,00.
L'accertamento fiscale scaturiva da un Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 13/7/21 da cui emergeva la sottrazione di prodotto petrolifero dalle autocisterne della Società_2 destinate al trasporto dello stesso, da parte degli autisti, nonché la presunzione della successiva rivendita a nero del prodotto sottratto.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva la nullità dell'atto per:
1) difetto di motivazione anche per omessa allegazione della nota interna GdF richiamata nell'atto, che spiega il metodo di calcolo;
2) mancanza di prova;
3) mancata instaurazione contraddittorio endoprocedimentale;
4) violazione art. 41 bis dpr 600/73 perché l'accertamento in rettifica postula che l'amministrazione sia in possesso di dati certi che non necessitano di valutazione o istruttoria;
5) contraddittorietà con l'imputazione penale ove viene contestata violazione per accise per € 33,34, pari a
54,04 litri di benzina, ovvero 45,80 di gasolio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando il ricorso, sostenendo la legittimità del proprio operato, fondato sugli esiti degli accertamenti svolti in sede penale dalla GdF, compendiati nel PVC ed in una nota integrativa.
La Corte di Primo Grado accoglieva il ricorso (e condannava ad euro 1.500,00 di spese) ritenendo che l'atto impugnato fosse basato solo su una serie di presunzioni (semplici), senza che, però, sia fornita prova del fatto certo da cui ricavare la prova del fatto incerto.
Con il proposto appello l'AdeR censura diffusamente la sentenza di primo grado e, richiamando il PVC, illustrava che, in base alle risultanze scaturite dalle indagini, era stato determinato un profitto illecito in capo al Sig. Resistente_1 relativo all'anno 2016 pari ad € 14.227,00. In particolare, il contribuente aveva omesso di dichiarare un reddito di €. 14.227,00, in quanto avrebbe venduto 18.720 litri di carburante, al prezzo di €. 0,76 al litro, sottratto illecitamente alla società Società_2 s.p.a., unitamente ad altri 18 autotrasportatori.
Si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni e successive memorie il contribuente documentando, tra l'altro, che il procedimento penale RGNR 15462/16 era ancora pendente in primo grado dinanzi al
Tribunale di Napoli – IX Sez. Coll. A nella fase di istruttoria dibattimentale.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto per le ragioni di seguito illustrate.
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata operandosi integrale richiamo alla stessa.
In questa sede va precisato che dall'esame del Processo verbale di constatazione della GdF – Compagnia di Casalnuovo di Napoli, redatto in data 14/07/2021 nell'ambito di un controllo fiscale a carico del ricorrente, veniva svolta un'attività di indagine nei confronti di un sodalizio criminoso avente per oggetto la sottrazione di prodotto petrolifero a danno della Società_2 spa, attraverso cui veniva individuata una vera e propria rete di distribuzione illegale.
Al termine delle indagini veniva constatato che questa cosiddetta “banda degli autisti” alterava i carichi di carburante attraverso manomissioni strutturali ai veicoli che conducevano;
in questo modo gli stessi sottraevano furtivamente il prodotto alla Compagnia e, infine, provvedevano a rivendere il carburante illecitamente acquisito.
Dalla lettura del verbale della Guardia di Finanza risulta che questa organizzazione illecita era composta da 19 soggetti e che il profitto conseguito per l'anno d'imposta 2016, è stato quantificato in € 14.227,00.
L'Ufficio, poi, richiedeva alla Guardia di Finanza delle precisazioni in merito al volume di idrocarburi sottratto e alle modalità di calcolo del profitto illecito conseguito.
La Guardia di Finanza, con la nota prot. 0162095/2022 del 24/03/2022, precisava: “Al fine del calcolo della quantità di carburante rubato, si è proceduto a rilevare dalle conversazioni captate le quantità certe di prodotto per singolo autista (...), per poter calcolare una media giornaliera pro-capite, tenendo conto degli autisti attenzionati per singolo giorno e del periodo campione attenzionato pari a 32 giorni effettivi (...) gli autisti sono riusciti a trafugare un totale di 11.376 litri di carburante.
Le quantità di carburante rubate sono state quindi raggruppate per giorno (...) si è ottenuto una media di carburante pro-capite giornaliera pari a 156 litri. Pertanto, si è proceduto ad effettuare il calcolo totale dei litri di carburante rubato, moltiplicando la media giornaliera pro-capite, sopra calcolata, al numero degli autisti coinvolti pari a 19 (...) 156 litri al giorno x 19 autisti = 2.964 litri totali al giorno (...) Moltiplicando questo valore per il numero dei giorni di effettivo lavoro degli autisti nel periodo dal 01/01/2015 (data inizio del monitoraggio dei comportamenti anomali da parte degli autisti così come riportato nella denuncia presentata in data
16/10/2015 dalla Kuwait) al 22/05/2016 (data delle perquisizioni eseguite da questa PG) pari a giorni 419, si è ottenuto un totale di litri di carburante rubato pari a 1.241.916,00 (...). La quantità di carburante rubato pari a litri 1.241.916 è stata ripartita proporzionalmente in litri 886.236 per l'anno 2015 e litri 355.680 per l'anno 2016. I suddetti quantitativi sono stati successivamente suddivisi tra tutti i 19 autisti, giungendo così ad un quantitativo trafugato pro-capite di litri 46.644 per l'anno 2015 e di litri 18.720 per l'anno 2016, che al prezzo medio di € 0,76 al litro, genera un profitto proveniente da reato di € 35.450,00 nel 2015 ed € 14.227,00 nel 2016”.
Ebbene, prima ancora di verificare la correttezza e congruità dei calcoli effettuati per la ricostruzione dell'ammontare dell'imposta evasa, va osservato che il processo verbale, a cui opera richiamo l'avviso di accertamento, non indica gli elementi in base ai quali inferire che Resistente_1 facesse parte della banda dei trasportatori.
Nessun elemento è emerso a carico del contribuente: il nome di Resistente_1 con i suoi dati anagrafici è riportato solo nel frontespizio del provvedimento e, nella parte espositiva, non si indica nemmeno se questi sia o meno un autotrasportatore.
L'assoluta carenza di elementi di fatto da cui verificare i presupposti per l'imputabilità soggettiva del tributo – in ipotesi – evaso impone il rigetto dell'appello.
In ragione della peculiarità della controversia, scaturita da un'indagine penale, suggerisce la compensazione delle spese e delle competenze del grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese e competenze del grado compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NC ELIANA, RE
MO ANNA RITA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6200/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10829/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 03/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF505EN02916 2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF505EN02916 2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF505EN02916 2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5705/2025 depositato il
03/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento notificatogli il 7/10/2022 relativo all' IRPEF anno di imposta 2016, per la somma di € 14.227,00.
L'accertamento fiscale scaturiva da un Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 13/7/21 da cui emergeva la sottrazione di prodotto petrolifero dalle autocisterne della Società_2 destinate al trasporto dello stesso, da parte degli autisti, nonché la presunzione della successiva rivendita a nero del prodotto sottratto.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva la nullità dell'atto per:
1) difetto di motivazione anche per omessa allegazione della nota interna GdF richiamata nell'atto, che spiega il metodo di calcolo;
2) mancanza di prova;
3) mancata instaurazione contraddittorio endoprocedimentale;
4) violazione art. 41 bis dpr 600/73 perché l'accertamento in rettifica postula che l'amministrazione sia in possesso di dati certi che non necessitano di valutazione o istruttoria;
5) contraddittorietà con l'imputazione penale ove viene contestata violazione per accise per € 33,34, pari a
54,04 litri di benzina, ovvero 45,80 di gasolio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando il ricorso, sostenendo la legittimità del proprio operato, fondato sugli esiti degli accertamenti svolti in sede penale dalla GdF, compendiati nel PVC ed in una nota integrativa.
La Corte di Primo Grado accoglieva il ricorso (e condannava ad euro 1.500,00 di spese) ritenendo che l'atto impugnato fosse basato solo su una serie di presunzioni (semplici), senza che, però, sia fornita prova del fatto certo da cui ricavare la prova del fatto incerto.
Con il proposto appello l'AdeR censura diffusamente la sentenza di primo grado e, richiamando il PVC, illustrava che, in base alle risultanze scaturite dalle indagini, era stato determinato un profitto illecito in capo al Sig. Resistente_1 relativo all'anno 2016 pari ad € 14.227,00. In particolare, il contribuente aveva omesso di dichiarare un reddito di €. 14.227,00, in quanto avrebbe venduto 18.720 litri di carburante, al prezzo di €. 0,76 al litro, sottratto illecitamente alla società Società_2 s.p.a., unitamente ad altri 18 autotrasportatori.
Si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni e successive memorie il contribuente documentando, tra l'altro, che il procedimento penale RGNR 15462/16 era ancora pendente in primo grado dinanzi al
Tribunale di Napoli – IX Sez. Coll. A nella fase di istruttoria dibattimentale.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto per le ragioni di seguito illustrate.
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata operandosi integrale richiamo alla stessa.
In questa sede va precisato che dall'esame del Processo verbale di constatazione della GdF – Compagnia di Casalnuovo di Napoli, redatto in data 14/07/2021 nell'ambito di un controllo fiscale a carico del ricorrente, veniva svolta un'attività di indagine nei confronti di un sodalizio criminoso avente per oggetto la sottrazione di prodotto petrolifero a danno della Società_2 spa, attraverso cui veniva individuata una vera e propria rete di distribuzione illegale.
Al termine delle indagini veniva constatato che questa cosiddetta “banda degli autisti” alterava i carichi di carburante attraverso manomissioni strutturali ai veicoli che conducevano;
in questo modo gli stessi sottraevano furtivamente il prodotto alla Compagnia e, infine, provvedevano a rivendere il carburante illecitamente acquisito.
Dalla lettura del verbale della Guardia di Finanza risulta che questa organizzazione illecita era composta da 19 soggetti e che il profitto conseguito per l'anno d'imposta 2016, è stato quantificato in € 14.227,00.
L'Ufficio, poi, richiedeva alla Guardia di Finanza delle precisazioni in merito al volume di idrocarburi sottratto e alle modalità di calcolo del profitto illecito conseguito.
La Guardia di Finanza, con la nota prot. 0162095/2022 del 24/03/2022, precisava: “Al fine del calcolo della quantità di carburante rubato, si è proceduto a rilevare dalle conversazioni captate le quantità certe di prodotto per singolo autista (...), per poter calcolare una media giornaliera pro-capite, tenendo conto degli autisti attenzionati per singolo giorno e del periodo campione attenzionato pari a 32 giorni effettivi (...) gli autisti sono riusciti a trafugare un totale di 11.376 litri di carburante.
Le quantità di carburante rubate sono state quindi raggruppate per giorno (...) si è ottenuto una media di carburante pro-capite giornaliera pari a 156 litri. Pertanto, si è proceduto ad effettuare il calcolo totale dei litri di carburante rubato, moltiplicando la media giornaliera pro-capite, sopra calcolata, al numero degli autisti coinvolti pari a 19 (...) 156 litri al giorno x 19 autisti = 2.964 litri totali al giorno (...) Moltiplicando questo valore per il numero dei giorni di effettivo lavoro degli autisti nel periodo dal 01/01/2015 (data inizio del monitoraggio dei comportamenti anomali da parte degli autisti così come riportato nella denuncia presentata in data
16/10/2015 dalla Kuwait) al 22/05/2016 (data delle perquisizioni eseguite da questa PG) pari a giorni 419, si è ottenuto un totale di litri di carburante rubato pari a 1.241.916,00 (...). La quantità di carburante rubato pari a litri 1.241.916 è stata ripartita proporzionalmente in litri 886.236 per l'anno 2015 e litri 355.680 per l'anno 2016. I suddetti quantitativi sono stati successivamente suddivisi tra tutti i 19 autisti, giungendo così ad un quantitativo trafugato pro-capite di litri 46.644 per l'anno 2015 e di litri 18.720 per l'anno 2016, che al prezzo medio di € 0,76 al litro, genera un profitto proveniente da reato di € 35.450,00 nel 2015 ed € 14.227,00 nel 2016”.
Ebbene, prima ancora di verificare la correttezza e congruità dei calcoli effettuati per la ricostruzione dell'ammontare dell'imposta evasa, va osservato che il processo verbale, a cui opera richiamo l'avviso di accertamento, non indica gli elementi in base ai quali inferire che Resistente_1 facesse parte della banda dei trasportatori.
Nessun elemento è emerso a carico del contribuente: il nome di Resistente_1 con i suoi dati anagrafici è riportato solo nel frontespizio del provvedimento e, nella parte espositiva, non si indica nemmeno se questi sia o meno un autotrasportatore.
L'assoluta carenza di elementi di fatto da cui verificare i presupposti per l'imputabilità soggettiva del tributo – in ipotesi – evaso impone il rigetto dell'appello.
In ragione della peculiarità della controversia, scaturita da un'indagine penale, suggerisce la compensazione delle spese e delle competenze del grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese e competenze del grado compensate.