Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 181
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di motivazione

    La Corte di Primo Grado ha ritenuto l'atto impugnato basato solo su presunzioni semplici, senza prova del fatto certo da cui ricavare la prova del fatto incerto.

  • Accolto
    Mancanza di prova

    La Corte di Primo Grado ha ritenuto l'atto impugnato basato solo su presunzioni semplici, senza prova del fatto certo da cui ricavare la prova del fatto incerto.

  • Accolto
    Mancata instaurazione contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte di Primo Grado ha ritenuto l'atto impugnato basato solo su presunzioni semplici, senza prova del fatto certo da cui ricavare la prova del fatto incerto.

  • Accolto
    Violazione art. 41 bis dpr 600/73

    La Corte di Primo Grado ha ritenuto l'atto impugnato basato solo su presunzioni semplici, senza prova del fatto certo da cui ricavare la prova del fatto incerto.

  • Accolto
    Contraddittorietà con imputazione penale

    La Corte di Primo Grado ha ritenuto l'atto impugnato basato solo su presunzioni semplici, senza prova del fatto certo da cui ricavare la prova del fatto incerto.

  • Rigettato
    Carenza di elementi di fatto per l'imputabilità soggettiva

    L'assoluta carenza di elementi di fatto da cui verificare i presupposti per l'imputabilità soggettiva del tributo – in ipotesi – evaso impone il rigetto dell'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 181
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 181
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo