Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
- Legge 16 ottobre 1989, n. 350
Articolo 4 della Legge 16 ottobre 1989, n. 350
Versione
29 novembre 1989
29 novembre 1989