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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/10/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
AR, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. 6353/2018 vertente
TRA
(C.F. ) in persona del Prefetto in carica p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F.:
ADS80004580793), presso i cui uffici in Catanzaro, Via Gioacchino Da Fiore, n. 34, legalmente domicilia
- parte opponente -
E
( Codice fiscale, registro imprese e partita IVA n. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Procuratore Speciale, Dr , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2 [...]
, giusta procura conferita dal Dott. ( C.F. C.F._1 CP_3 CodiceFiscale_2
), in qualità di Amministratore Delegato nonché l.r. p.t. con atto del 18.01.2018, a rogito del Notaio
Rep. 31.404 Racc. 9.827, rappresentata e difesa, in forza di procura del 5.6.2018, Persona_1 dall' Avv.to Serenella Galeno del Foro di Lamezia Terme, ( C.F. ) CodiceFiscale_3
- parte opposta -
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 807/2018
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
La come rappresentata ha proposto opposizione avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 807/2018, emesso dal Tribunale di Catanzaro su ricorso della Controparte_4
cessionaria pro soluto, dei crediti vantati dalla Società ,nei confronti della
[...] Parte_2
, come il quale veniva ingiunto al predetto Ente, il pagamento della somma di Euro Parte_1
6.909,19, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, come chiesti in
1 R.G. n. 6353/2018 ricorso e spese, a seguito del mancato pagamento delle fatture oggetto del monitorio, emesse in correlazione alla fornitura di energia elettrica effettuata in favore e/o per conto dell'odierno opponente.
Venivano allegati alla procedura monitoria, tra gli altri, in copia, le fatture, le scritture Contabili
Autenticate e la scrittura Privata di Cessione dei Crediti, del 22.12.2015, a Rogito Notaio Per_2
Rep. 224.477 - Racc. 71089, notificata al debitore ceduto a mezzo Ufficiale Giudiziario in data
29.01.2016
A sostegno dell'opposizione, l'opponente contestava la fondatezza della pretesa assumendo che (i) le fatture oggetto della odierna controversia erano state regolarmente pagate alla cessionaria
[...]
, in data antecedente alla cessione del credito;
(ii) le dette fatture afferivano a forniture Parte_2 riservate per cui anche i pagamenti avvenivano con modalità diverse rispetto a quelle ordinarie;
(iii) tutte, eccetto la n. 4600009163 di € 35,30, erano state pagate a mezzo bonifico bancario del
21.10.2015, prodotto agli atti di causa.
Chiedeva pertanto parte opponente che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese di lite.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto, il quale forniva una diversa ricostruzione dei fatti di causa relativamente all'asserito avvenuto pagamento delle fatture fondanti il decreto ingiuntivo e contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'opponente, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, previo accertamento e dichiarazione che la pretesa creditoria della Società era fondata, chiedeva la condanna della CP_1 Parte_1
in persona del Prefetto p.t., al pagamento della somma pari ad Euro 6.909,19, ovvero
[...] della diversa somma che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza delle fatture all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese da distrarsi.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale, in diversa composizione fisica, con provvedimento del
10 dicembre 2019 rilevando che, in base al bonifico bancario prodotto da parte opponente, il credito azionato da non risultava certo nel quantum, rigettava l'istanza di concessione Controparte_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissava l'udienza per l'assegnazione dei termini ex art. 183 VI co c.p.c.
Conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 maggio 2022, quindi da ultimo all'udienza del 24 giugno 2025. Alla detta udienza, disposto da questo giudice lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice con
2 R.G. n. 6353/2018 provvedimento del 1° luglio 2025 tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo
190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. (cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass.
Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib.
n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Questo giudice osserva innanzitutto che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del debitore,
3 R.G. n. 6353/2018 avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340).
Non si dimentichi, peraltro, a tal riguardo, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme
Cass. n. 15328/2018). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. n
20891/2019).
Fermi i richiamati principi, nel merito la domanda di parte opponente è infondata e non può trovare accoglimento, secondo le precisazioni che seguono e per quanto di ragione.
Il creditore/opposto ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo fornendo idonea prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo nella fase monitoria le fatture, le scritture Contabili Autenticate
È noto che la fattura commerciale, in quanto documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, asseritamente disconoscendo le sottoscrizioni apposte sui documenti fiscali.
E tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato costantemente espresso dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. 299/2016; Cass. 13651/2006; Cass. 3188/2003; Cass. 9593/2004), la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, ( come nel caso che ci occupa la cui sola contestazione avanzata da parte opponente attiene all'avvenuto pagamento della pretesa creditoria prima della cessione ) la fattura, da mero valore indiziario che le si attribuisce, può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni
4 R.G. n. 6353/2018 eseguite, specie nell'ipotesi in cui la parte debitrice abbia ricevuto le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (circostanza non contestata).
Nel caso di specie la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito mentre parte debitrice opponente che ripetesi, senza alcuna contestazione in ordine (i) al rapporto con la società cessionaria, (ii) alle prestazioni per le quali erano state emesse le fatture (iii) all'avvenuta cessione pro soluto notificata a parte opponente, ha sostenuto l'avvenuto pagamento delle fatture, con documentazione che parte opposta ha superato fornendo e documentando la sussistenza della pretesa creditoria.
In ogni caso questo giudice prende atto di quanto rappresentato e documentato da parte opposta, da ultimo nella comparsa conclusionale, dell'intervenuto rimborso delle somme portate nelle fatture e riconosciute nel decreto ingiuntivo opposto, da parte della Società cedente in favore di
, in data 18.3.2020. Controparte_1
Quanto alla richiesta di riconoscimento degli interessi moratori quantificati nella somma di Euro
2.765,40, dalla scadenza delle fatture alla data di effettivo incasso, così come pattuito nel contratto di cessione, con le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002, formulata da parte opposta a carico di parte opponente, questo giudice ritiene la stessa ( già vagliata positivamente dal
Tribunale, in diversa composizione fisica, nel procedimento monitorio ) meritevole di accoglimento.
Alla luce di quanto sopra, conclusivamente, l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto deve essere rigettata e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto con conferma delle spese e competenze riconosciute, atteso l'integrale pagamento della fattura posta alla base dello stesso, parte opponente deve essere condannata al pagamento degli interessi moratori quantificati, con le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002, in Euro 2.765,40, dalla scadenza delle fatture alla data di effettivo incasso.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite della presente fase seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi di attività considerando che la causa non presentava questioni complesse
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione;
5 R.G. n. 6353/2018 revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 807/2018 per quanto in parte motiva, con conferma delle spese e competenze in esso riconosciute e condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € 2.765,40 a titolo di interessi moratori per quanto in parte motiva. condanna parte opponente a pagare, in favore di parte opposta le spese di lite che si liquidano in €
2.540,00 oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge se dovuti, da distrarsi ex articolo 93 c.p.c. in favore del difensore avv. Serenella Galeno.
Catanzaro, 22 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Maria AR
6 R.G. n. 6353/2018
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
AR, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. 6353/2018 vertente
TRA
(C.F. ) in persona del Prefetto in carica p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F.:
ADS80004580793), presso i cui uffici in Catanzaro, Via Gioacchino Da Fiore, n. 34, legalmente domicilia
- parte opponente -
E
( Codice fiscale, registro imprese e partita IVA n. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Procuratore Speciale, Dr , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2 [...]
, giusta procura conferita dal Dott. ( C.F. C.F._1 CP_3 CodiceFiscale_2
), in qualità di Amministratore Delegato nonché l.r. p.t. con atto del 18.01.2018, a rogito del Notaio
Rep. 31.404 Racc. 9.827, rappresentata e difesa, in forza di procura del 5.6.2018, Persona_1 dall' Avv.to Serenella Galeno del Foro di Lamezia Terme, ( C.F. ) CodiceFiscale_3
- parte opposta -
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 807/2018
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
La come rappresentata ha proposto opposizione avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 807/2018, emesso dal Tribunale di Catanzaro su ricorso della Controparte_4
cessionaria pro soluto, dei crediti vantati dalla Società ,nei confronti della
[...] Parte_2
, come il quale veniva ingiunto al predetto Ente, il pagamento della somma di Euro Parte_1
6.909,19, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, come chiesti in
1 R.G. n. 6353/2018 ricorso e spese, a seguito del mancato pagamento delle fatture oggetto del monitorio, emesse in correlazione alla fornitura di energia elettrica effettuata in favore e/o per conto dell'odierno opponente.
Venivano allegati alla procedura monitoria, tra gli altri, in copia, le fatture, le scritture Contabili
Autenticate e la scrittura Privata di Cessione dei Crediti, del 22.12.2015, a Rogito Notaio Per_2
Rep. 224.477 - Racc. 71089, notificata al debitore ceduto a mezzo Ufficiale Giudiziario in data
29.01.2016
A sostegno dell'opposizione, l'opponente contestava la fondatezza della pretesa assumendo che (i) le fatture oggetto della odierna controversia erano state regolarmente pagate alla cessionaria
[...]
, in data antecedente alla cessione del credito;
(ii) le dette fatture afferivano a forniture Parte_2 riservate per cui anche i pagamenti avvenivano con modalità diverse rispetto a quelle ordinarie;
(iii) tutte, eccetto la n. 4600009163 di € 35,30, erano state pagate a mezzo bonifico bancario del
21.10.2015, prodotto agli atti di causa.
Chiedeva pertanto parte opponente che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese di lite.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto, il quale forniva una diversa ricostruzione dei fatti di causa relativamente all'asserito avvenuto pagamento delle fatture fondanti il decreto ingiuntivo e contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'opponente, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, previo accertamento e dichiarazione che la pretesa creditoria della Società era fondata, chiedeva la condanna della CP_1 Parte_1
in persona del Prefetto p.t., al pagamento della somma pari ad Euro 6.909,19, ovvero
[...] della diversa somma che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza delle fatture all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese da distrarsi.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale, in diversa composizione fisica, con provvedimento del
10 dicembre 2019 rilevando che, in base al bonifico bancario prodotto da parte opponente, il credito azionato da non risultava certo nel quantum, rigettava l'istanza di concessione Controparte_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissava l'udienza per l'assegnazione dei termini ex art. 183 VI co c.p.c.
Conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 maggio 2022, quindi da ultimo all'udienza del 24 giugno 2025. Alla detta udienza, disposto da questo giudice lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice con
2 R.G. n. 6353/2018 provvedimento del 1° luglio 2025 tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo
190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. (cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass.
Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib.
n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Questo giudice osserva innanzitutto che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del debitore,
3 R.G. n. 6353/2018 avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340).
Non si dimentichi, peraltro, a tal riguardo, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme
Cass. n. 15328/2018). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. n
20891/2019).
Fermi i richiamati principi, nel merito la domanda di parte opponente è infondata e non può trovare accoglimento, secondo le precisazioni che seguono e per quanto di ragione.
Il creditore/opposto ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo fornendo idonea prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo nella fase monitoria le fatture, le scritture Contabili Autenticate
È noto che la fattura commerciale, in quanto documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, asseritamente disconoscendo le sottoscrizioni apposte sui documenti fiscali.
E tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato costantemente espresso dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. 299/2016; Cass. 13651/2006; Cass. 3188/2003; Cass. 9593/2004), la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, ( come nel caso che ci occupa la cui sola contestazione avanzata da parte opponente attiene all'avvenuto pagamento della pretesa creditoria prima della cessione ) la fattura, da mero valore indiziario che le si attribuisce, può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni
4 R.G. n. 6353/2018 eseguite, specie nell'ipotesi in cui la parte debitrice abbia ricevuto le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (circostanza non contestata).
Nel caso di specie la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito mentre parte debitrice opponente che ripetesi, senza alcuna contestazione in ordine (i) al rapporto con la società cessionaria, (ii) alle prestazioni per le quali erano state emesse le fatture (iii) all'avvenuta cessione pro soluto notificata a parte opponente, ha sostenuto l'avvenuto pagamento delle fatture, con documentazione che parte opposta ha superato fornendo e documentando la sussistenza della pretesa creditoria.
In ogni caso questo giudice prende atto di quanto rappresentato e documentato da parte opposta, da ultimo nella comparsa conclusionale, dell'intervenuto rimborso delle somme portate nelle fatture e riconosciute nel decreto ingiuntivo opposto, da parte della Società cedente in favore di
, in data 18.3.2020. Controparte_1
Quanto alla richiesta di riconoscimento degli interessi moratori quantificati nella somma di Euro
2.765,40, dalla scadenza delle fatture alla data di effettivo incasso, così come pattuito nel contratto di cessione, con le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002, formulata da parte opposta a carico di parte opponente, questo giudice ritiene la stessa ( già vagliata positivamente dal
Tribunale, in diversa composizione fisica, nel procedimento monitorio ) meritevole di accoglimento.
Alla luce di quanto sopra, conclusivamente, l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto deve essere rigettata e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto con conferma delle spese e competenze riconosciute, atteso l'integrale pagamento della fattura posta alla base dello stesso, parte opponente deve essere condannata al pagamento degli interessi moratori quantificati, con le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002, in Euro 2.765,40, dalla scadenza delle fatture alla data di effettivo incasso.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite della presente fase seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi di attività considerando che la causa non presentava questioni complesse
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione;
5 R.G. n. 6353/2018 revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 807/2018 per quanto in parte motiva, con conferma delle spese e competenze in esso riconosciute e condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € 2.765,40 a titolo di interessi moratori per quanto in parte motiva. condanna parte opponente a pagare, in favore di parte opposta le spese di lite che si liquidano in €
2.540,00 oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge se dovuti, da distrarsi ex articolo 93 c.p.c. in favore del difensore avv. Serenella Galeno.
Catanzaro, 22 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Maria AR
6 R.G. n. 6353/2018