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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17234 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 13014 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e rimessa in decisione all'udienza del 9.12.25, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma via Parte_1
Premuda n. 6, presso lo studio dell'avvocato Luigi Vrenna, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente ricorso e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni all'indirizzo p.e.c. Email_1
PARTE RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata in Roma, Via CP_1
Alessandria n.25, presso l'Avv. Chiara Borromeo, dalla quale
è rappresentata e difesa in virtù di procura apposta in calce 2
alla memoria di costituzione e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito anche al proprio fax 06 8411292 o all'indirizzo PEC Email_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.2.23, Parte_1
chiedeva: “Accertare e dichiarare il diritto dell'avvocato
[...]
alla percezione, da parte della Sig.rs Parte_1 CP_1
della somma di €. 1.948,00= oltre oneri di legge, a titolo di saldo per il compenso dell'attività professionale descritta in premessa svolta in suo favore come da nota allegata al ricorso;
2. Ordinare alla Sig.rs il pagamento, in CP_1
favore dell'avvocato della somma di €. Parte_1
1.948,00= oltre oneri di legge o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi legali sino al soddisfo;
3. Il tutto con vittoria di spese, diritti, onorari, iva, cpa e spese generali del presente procedimento”
Si costituiva in giudizio , chiedendo: “rigetti CP_1
la domanda come formulata attesa la sua genericità e
l'impossibilità di comprendere come sia stato calcolato
l'importo richiesto, anche tenuto conto della revoca del 3
mandato intervenuta prima della redazione dell'atto di citazione;
in via riconvenzionale condanni l'Avv. Parte_1
a restituire alla signora la somma di euro
[...] CP_1
1.100,00 quale importo versato dalla stessa per spese esenti, spese non documentate, in alcun modo dal detto legale;
In via subordinata Nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale e della riconvenzionale, dato atto del prospetto sottoscritto in data
15.11.2022 dalla signora riconoscere che l'Avv CP_1 [...]
deve ancora percepire la somma di euro 552.00, Parte_1
oltre accessori di legge e così in totale euro 805,43, somma che dovrà essere compensata con i 1.100,00 trattenuti indebitamente dalla società tra professionisti di cui fa parte
l'Avv lo condanni alla restituzione dell'importo di Parte_1
euro 294,57. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 9.12.25, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la stessa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con il ricorso introduttivo del presente Parte_1
giudizio, assumeva quanto segue:
1. Di avere assistito nella fase stragiudiziale e CP_1
con la redazione di un atto di citazione, mai notificato a causa della revoca del mandato, avente ad oggetto il 4
risarcimento del danno causato dal morso di un cane di proprietà di;
Parte_2
2. Che con missiva del 28 dicembre 2022 (All.1),
[...]
revocava il mandato professionale conferitogli;
CP_1
3. Che, relativamente alla attività stragiudiziale, aveva: redatto una diffida con contestuale invito alla negoziazione assistita nei confronti di Parte_2
, in data 8 luglio 2022 (All.2); redatto
[...]
comunicazione e richiesta dati e informazioni urgenti del microchip ovvero del tatuaggio del cane inviata, tramite pec, alla Roma 1 dell'8 luglio 2022 CP_2
(All.3); redatto il riscontro alla missiva dell'
[...]
con ulteriore Controparte_3
richiesta dei dati identificativi del cane e della proprietaria (All.4);
4. Che aveva pattuito con la resistente un compenso per l'attività svolta e da svolgere - sia stragiudiziale che giudiziale – per € 16.218,45, come da preventivo accettato e sottoscritto in data 15 novembre 2022
(All.5);
5. Che in data 5 dicembre 2022, la gli CP_1
corrispondeva la somma di €. 4.199,56, come anticipo per l'incarico professionale conferito a fronte della quale emetteva la fattura n. 36/2022 (All.6); 5
6. Che, redatto l'atto di citazione (All.7), la CP_1
revocava il mandato;
7. Che, con comunicazione del 16 gennaio 2022, diffidava, con invito alla stipula della negoziazione assistita ex L. 162/2014, la al saldo totale della CP_1
parcella pari da €. 1.948,00 oltre oneri di legge (All.9).
Parte resistente, costituitasi in giudizio, specificava:
1. Di aver revocato il mandato conferito al ricorrente con mail a questo inviata in data 23.12.2022, mail cui seguiva, su richiesta del la revoca a mezzo Parte_1
raccomandata del 28.12.2022;
2. Che, in pari data, l'Avv. nviava bozza di atto Parte_1
di citazione e richiedeva il pagamento della somma di euro 1.948,00 oltre oneri di legge, importo non corrispondete al valore della causa che, in sede di negoziazione assistita, veniva dichiarato per euro
10,000,00;
3. Che con il pagamento dei 2.000,00 euro, effettuato in data 5.12.2022, come emergente dalla fattura n.36 emessa dalla società I.et M.S. società tra avvocati a r.l., si riconosceva il pagamento dovuto per il giudizio per risarcimento danni, compresa negoziazione assistita e richiesta ex art.335 cpp., con il riconoscimento, altresì, di aver incassato l'importo di euro 1.150,00 a titolo di spese esenti (contributi 6
unificati, raccomandate e marche da bollo) per un giudizio mai iniziato;
4. Che alcun importo per la dedotta redazione dell'atto di citazione era spettante al ricorrente, atteso che lo stesso era stato confezionato dopo la revoca del mandato;
5. Di riconoscere solo la spettanza della somma di euro
50,00 quali spese per 2 raccomandate inviate dal ricorrente.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
Oggetto della presente controversia è il preteso diritto dell'Avv.to al pagamento del compenso per Parte_1
l'attività professionale svolta nell'interesse della resistente e sopra meglio descritta.
Orbene, è opportuno rammentare che, in materia di prestazioni espletate dall'esercente una professione intellettuale, vige nell'ordinamento, ai sensi dell'art. 2233
c.c., nonché dell'art. 13 L. n. 247/2012, concernente, nello specifico, l'attività prestata dall'avvocato, una generale presunzione legale di onerosità del contratto. Al professionista che dimostri di avere ricevuto un incarico da parte del cliente e di avere provveduto al relativo adempimento compete, dunque, normalmente, il diritto al compenso, senza che sia necessaria la prova, da parte del primo, di avere pattuito con il secondo il pagamento di un 7
corrispettivo, sia pure senza determinarne il relativo ammontare;
è, invece, onere del cliente allegare e dimostrare un eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. Cass. civ. n. 23893/2016).
Con riferimento all'attività professionale svolta dall'avvocato, è stato osservato, in particolare, che il difensore ha diritto alla liquidazione del compenso ogniqualvolta fornisca la prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio concluso con l'assistito o con un terzo, nonché dell'effettiva esecuzione dell'opera promessa. A tal fine, non
è necessaria la dimostrazione del conferimento di un incarico in forma scritta, vertendosi in materia di contratto a forma libera, come tale suscettibile di prova con qualunque mezzo;
l'esistenza dello stesso può, dunque, essere desunta anche dal conferimento del mandato alle liti, il quale, pur diverso, per natura e funzioni, dal contratto di patrocinio, costituisce comunque un elemento idoneo, in mancanza di alcuna prova in contrario, a far presumere la coincidenza soggettiva tra colui che lo abbia rilasciato al difensore ed il soggetto che a quest'ultimo abbia conferito l'incarico professionale, rispetto al quale la procura alle liti costituisce, del resto, un atto strumentale e conseguente (cfr. tra le tante, Cass. civ. n.
6808/2019; Cass. civ. n. 20865/2019).
Ciò posto, nel merito, deve anzitutto rammentarsi che, quanto alla ripartizione dell'onere della prova in caso di 8
giudizio promosso per ottenere il pagamento di compensi, per consolidata giurisprudenza, “nei giudizi aventi ad oggetto
l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte“ (Cass., sez. 2, n. 21522 del 20.08.2019). In altri termini, “in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti all'attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso” (cfr., ex multis, Cass. sez. II,
n. 5138 del 21.2.2019, n. 21522 del 20.8.2019, n. 40633 del
17.12.2021).
Quanto ai mezzi di prova a tal fine necessari, la giurisprudenza costantemente ribadisce che nell'ordinario giudizio di cognizione non può ritenersi sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, spettando al professionista, nella sua qualità di attore, “fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, onde consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella” 9
(Cass., sez. VI - 2, n. 712 del 15.1.2018 e sez. II, n. 40633 del 17.12.2021). In ultima analisi, è sul professionista/attore che incombono i relativi oneri probatori, ex art. 2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte del convenuto in ordine all'effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite, o all'applicazione della tariffa pertinente e alla rispondenza ad essa delle somme richieste (in tal senso, v. Cass. ult. cit.).
In applicazione di tali coordinate giurisprudenziali, dunque, deve appurarsi se nel caso di specie il ricorrente abbia assolto all'onus probandi su di lui gravante, con riferimento: (i) al conferimento dell'incarico, (ii) all'esatto adempimento della prestazione con riguardo all'entità delle singole attività svolte, (iii) alla congruità (rispetto all'attività espletata) del quantum richiesto.
Ebbene, a tal riguardo, occorre evidenziare come sia fatto pacifico, in quanto risultante ex actis ovvero non contestato, il conferimento all'avv.to di assistere Parte_1
la resistente nel contenzioso, prima stragiudiziale e poi giudiziale, relativo al preteso risarcimento del danno subito a seguito del morso di un cane. Deve, inoltre, rilevarsi che l'odierna parte ricorrente ha fornito la prova della attività espletata in favore della resistente (v. doc. n.2.3.4.7), laddove priva di pregio deve essere l'interpretazione fornita dalla e secondo la quale, avendo revocato il mandato CP_1
in data 23.12.2022, nulla spettava al ricorrente per la 10
redazione della bozza dell'atto di citazione inoltratogli in data
28.12.2022. Sul punto, infatti, deve rilevarsi che alcuna prova sussiste agli atti di casa circa il dedotto inoltro della bozza della citazione in data 23.12.2022, ossia alla data della prima revoca del mandato conferito al ricorrente, di talché deve ritenersi che l'attività da quest'ultimo espletata debba essere oggetto di remunerazione da parte della resistente.
In ordine, poi, al quantum spettante all'avv.to CP_1
giova preliminarmente precisare che le odierne parti processuali hanno provveduto a pattuire, in data 15.11.22, il compenso dovuto all'Avv.to er l'eventuale attività Parte_1
giudiziale da intraprendere (v. allegato 5).
Posto quanto sopra, e stante, quindi, la spettanza in favore del ricorrente della somma di euro 2.552,00 per la fase di studio e di euro 1.628,00 per la fase introduttiva (e ciò senza disquisire su presunto valore della causa, avendo le parte, come sopra rilevato, pattuito il compenso dovuto al ricorrente stesso), deve, altresì, rilevarsi che all'Avv.to spetta, altresì, la somma di euro 1.008,00 per lo Parte_1
svolgimento della documentata negoziazione assistita.
Di talchè, a fronte della spettanza delle somme di euro
1.008,00 per la negoziazione assistita, di euro 2.552,00 per la fase di studio, di euro 1.628,00 per la fase introduttiva, va tenuto conto dell'incontestato pagamento da parte della resistente della somma di euro 2.090,00, come da fattura n. 11
36/2022, e della non debenza, riconosciuta dal ricorrente, della somma versata di euro 1.150,00, così per un residuo di euro 2.028,00.
Orbene, avendo parte ricorrente concluso nel ricorso introduttivo per la condanna della “ il pagamento, in CP_1
favore dell'avvocato della somma di €. Parte_1
1.948,00= oltre oneri di legge o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi legali sino al soddisfo”, deve ricordarsi che, come sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 20 luglio 2018 n. 19455, la formula
«somma maggiore o minore ritenuta dovuta» o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata. Di talché, avendo l'Avv.to Marrapoti concluso, nella nota del
28.11.24, per l'accoglimento delle “conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, che in questa sede vengono 12
richiamate”, deve essere riconosciuta in favore del predetto la limitata somma di euro 1.948,00. A detto importo devono, inoltre, aggiungersi le spese generali, nella misura del 15% dei compensi, in applicazione dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, nonché l'IVA e il CPA, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 13014/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
• condanna parte resistente a versare in favore del ricorrente l'importo complessivo di euro 1.948,00 oltre spese generali, IVA, CPA oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda e sino al saldo;
• condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate in euro
852,00, oltre euro 98,00 per spese e oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, somma da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 9.12.25
13
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 13014 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e rimessa in decisione all'udienza del 9.12.25, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma via Parte_1
Premuda n. 6, presso lo studio dell'avvocato Luigi Vrenna, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente ricorso e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni all'indirizzo p.e.c. Email_1
PARTE RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata in Roma, Via CP_1
Alessandria n.25, presso l'Avv. Chiara Borromeo, dalla quale
è rappresentata e difesa in virtù di procura apposta in calce 2
alla memoria di costituzione e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito anche al proprio fax 06 8411292 o all'indirizzo PEC Email_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.2.23, Parte_1
chiedeva: “Accertare e dichiarare il diritto dell'avvocato
[...]
alla percezione, da parte della Sig.rs Parte_1 CP_1
della somma di €. 1.948,00= oltre oneri di legge, a titolo di saldo per il compenso dell'attività professionale descritta in premessa svolta in suo favore come da nota allegata al ricorso;
2. Ordinare alla Sig.rs il pagamento, in CP_1
favore dell'avvocato della somma di €. Parte_1
1.948,00= oltre oneri di legge o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi legali sino al soddisfo;
3. Il tutto con vittoria di spese, diritti, onorari, iva, cpa e spese generali del presente procedimento”
Si costituiva in giudizio , chiedendo: “rigetti CP_1
la domanda come formulata attesa la sua genericità e
l'impossibilità di comprendere come sia stato calcolato
l'importo richiesto, anche tenuto conto della revoca del 3
mandato intervenuta prima della redazione dell'atto di citazione;
in via riconvenzionale condanni l'Avv. Parte_1
a restituire alla signora la somma di euro
[...] CP_1
1.100,00 quale importo versato dalla stessa per spese esenti, spese non documentate, in alcun modo dal detto legale;
In via subordinata Nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale e della riconvenzionale, dato atto del prospetto sottoscritto in data
15.11.2022 dalla signora riconoscere che l'Avv CP_1 [...]
deve ancora percepire la somma di euro 552.00, Parte_1
oltre accessori di legge e così in totale euro 805,43, somma che dovrà essere compensata con i 1.100,00 trattenuti indebitamente dalla società tra professionisti di cui fa parte
l'Avv lo condanni alla restituzione dell'importo di Parte_1
euro 294,57. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 9.12.25, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la stessa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con il ricorso introduttivo del presente Parte_1
giudizio, assumeva quanto segue:
1. Di avere assistito nella fase stragiudiziale e CP_1
con la redazione di un atto di citazione, mai notificato a causa della revoca del mandato, avente ad oggetto il 4
risarcimento del danno causato dal morso di un cane di proprietà di;
Parte_2
2. Che con missiva del 28 dicembre 2022 (All.1),
[...]
revocava il mandato professionale conferitogli;
CP_1
3. Che, relativamente alla attività stragiudiziale, aveva: redatto una diffida con contestuale invito alla negoziazione assistita nei confronti di Parte_2
, in data 8 luglio 2022 (All.2); redatto
[...]
comunicazione e richiesta dati e informazioni urgenti del microchip ovvero del tatuaggio del cane inviata, tramite pec, alla Roma 1 dell'8 luglio 2022 CP_2
(All.3); redatto il riscontro alla missiva dell'
[...]
con ulteriore Controparte_3
richiesta dei dati identificativi del cane e della proprietaria (All.4);
4. Che aveva pattuito con la resistente un compenso per l'attività svolta e da svolgere - sia stragiudiziale che giudiziale – per € 16.218,45, come da preventivo accettato e sottoscritto in data 15 novembre 2022
(All.5);
5. Che in data 5 dicembre 2022, la gli CP_1
corrispondeva la somma di €. 4.199,56, come anticipo per l'incarico professionale conferito a fronte della quale emetteva la fattura n. 36/2022 (All.6); 5
6. Che, redatto l'atto di citazione (All.7), la CP_1
revocava il mandato;
7. Che, con comunicazione del 16 gennaio 2022, diffidava, con invito alla stipula della negoziazione assistita ex L. 162/2014, la al saldo totale della CP_1
parcella pari da €. 1.948,00 oltre oneri di legge (All.9).
Parte resistente, costituitasi in giudizio, specificava:
1. Di aver revocato il mandato conferito al ricorrente con mail a questo inviata in data 23.12.2022, mail cui seguiva, su richiesta del la revoca a mezzo Parte_1
raccomandata del 28.12.2022;
2. Che, in pari data, l'Avv. nviava bozza di atto Parte_1
di citazione e richiedeva il pagamento della somma di euro 1.948,00 oltre oneri di legge, importo non corrispondete al valore della causa che, in sede di negoziazione assistita, veniva dichiarato per euro
10,000,00;
3. Che con il pagamento dei 2.000,00 euro, effettuato in data 5.12.2022, come emergente dalla fattura n.36 emessa dalla società I.et M.S. società tra avvocati a r.l., si riconosceva il pagamento dovuto per il giudizio per risarcimento danni, compresa negoziazione assistita e richiesta ex art.335 cpp., con il riconoscimento, altresì, di aver incassato l'importo di euro 1.150,00 a titolo di spese esenti (contributi 6
unificati, raccomandate e marche da bollo) per un giudizio mai iniziato;
4. Che alcun importo per la dedotta redazione dell'atto di citazione era spettante al ricorrente, atteso che lo stesso era stato confezionato dopo la revoca del mandato;
5. Di riconoscere solo la spettanza della somma di euro
50,00 quali spese per 2 raccomandate inviate dal ricorrente.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
Oggetto della presente controversia è il preteso diritto dell'Avv.to al pagamento del compenso per Parte_1
l'attività professionale svolta nell'interesse della resistente e sopra meglio descritta.
Orbene, è opportuno rammentare che, in materia di prestazioni espletate dall'esercente una professione intellettuale, vige nell'ordinamento, ai sensi dell'art. 2233
c.c., nonché dell'art. 13 L. n. 247/2012, concernente, nello specifico, l'attività prestata dall'avvocato, una generale presunzione legale di onerosità del contratto. Al professionista che dimostri di avere ricevuto un incarico da parte del cliente e di avere provveduto al relativo adempimento compete, dunque, normalmente, il diritto al compenso, senza che sia necessaria la prova, da parte del primo, di avere pattuito con il secondo il pagamento di un 7
corrispettivo, sia pure senza determinarne il relativo ammontare;
è, invece, onere del cliente allegare e dimostrare un eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. Cass. civ. n. 23893/2016).
Con riferimento all'attività professionale svolta dall'avvocato, è stato osservato, in particolare, che il difensore ha diritto alla liquidazione del compenso ogniqualvolta fornisca la prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio concluso con l'assistito o con un terzo, nonché dell'effettiva esecuzione dell'opera promessa. A tal fine, non
è necessaria la dimostrazione del conferimento di un incarico in forma scritta, vertendosi in materia di contratto a forma libera, come tale suscettibile di prova con qualunque mezzo;
l'esistenza dello stesso può, dunque, essere desunta anche dal conferimento del mandato alle liti, il quale, pur diverso, per natura e funzioni, dal contratto di patrocinio, costituisce comunque un elemento idoneo, in mancanza di alcuna prova in contrario, a far presumere la coincidenza soggettiva tra colui che lo abbia rilasciato al difensore ed il soggetto che a quest'ultimo abbia conferito l'incarico professionale, rispetto al quale la procura alle liti costituisce, del resto, un atto strumentale e conseguente (cfr. tra le tante, Cass. civ. n.
6808/2019; Cass. civ. n. 20865/2019).
Ciò posto, nel merito, deve anzitutto rammentarsi che, quanto alla ripartizione dell'onere della prova in caso di 8
giudizio promosso per ottenere il pagamento di compensi, per consolidata giurisprudenza, “nei giudizi aventi ad oggetto
l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte“ (Cass., sez. 2, n. 21522 del 20.08.2019). In altri termini, “in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti all'attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso” (cfr., ex multis, Cass. sez. II,
n. 5138 del 21.2.2019, n. 21522 del 20.8.2019, n. 40633 del
17.12.2021).
Quanto ai mezzi di prova a tal fine necessari, la giurisprudenza costantemente ribadisce che nell'ordinario giudizio di cognizione non può ritenersi sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, spettando al professionista, nella sua qualità di attore, “fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, onde consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella” 9
(Cass., sez. VI - 2, n. 712 del 15.1.2018 e sez. II, n. 40633 del 17.12.2021). In ultima analisi, è sul professionista/attore che incombono i relativi oneri probatori, ex art. 2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte del convenuto in ordine all'effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite, o all'applicazione della tariffa pertinente e alla rispondenza ad essa delle somme richieste (in tal senso, v. Cass. ult. cit.).
In applicazione di tali coordinate giurisprudenziali, dunque, deve appurarsi se nel caso di specie il ricorrente abbia assolto all'onus probandi su di lui gravante, con riferimento: (i) al conferimento dell'incarico, (ii) all'esatto adempimento della prestazione con riguardo all'entità delle singole attività svolte, (iii) alla congruità (rispetto all'attività espletata) del quantum richiesto.
Ebbene, a tal riguardo, occorre evidenziare come sia fatto pacifico, in quanto risultante ex actis ovvero non contestato, il conferimento all'avv.to di assistere Parte_1
la resistente nel contenzioso, prima stragiudiziale e poi giudiziale, relativo al preteso risarcimento del danno subito a seguito del morso di un cane. Deve, inoltre, rilevarsi che l'odierna parte ricorrente ha fornito la prova della attività espletata in favore della resistente (v. doc. n.2.3.4.7), laddove priva di pregio deve essere l'interpretazione fornita dalla e secondo la quale, avendo revocato il mandato CP_1
in data 23.12.2022, nulla spettava al ricorrente per la 10
redazione della bozza dell'atto di citazione inoltratogli in data
28.12.2022. Sul punto, infatti, deve rilevarsi che alcuna prova sussiste agli atti di casa circa il dedotto inoltro della bozza della citazione in data 23.12.2022, ossia alla data della prima revoca del mandato conferito al ricorrente, di talché deve ritenersi che l'attività da quest'ultimo espletata debba essere oggetto di remunerazione da parte della resistente.
In ordine, poi, al quantum spettante all'avv.to CP_1
giova preliminarmente precisare che le odierne parti processuali hanno provveduto a pattuire, in data 15.11.22, il compenso dovuto all'Avv.to er l'eventuale attività Parte_1
giudiziale da intraprendere (v. allegato 5).
Posto quanto sopra, e stante, quindi, la spettanza in favore del ricorrente della somma di euro 2.552,00 per la fase di studio e di euro 1.628,00 per la fase introduttiva (e ciò senza disquisire su presunto valore della causa, avendo le parte, come sopra rilevato, pattuito il compenso dovuto al ricorrente stesso), deve, altresì, rilevarsi che all'Avv.to spetta, altresì, la somma di euro 1.008,00 per lo Parte_1
svolgimento della documentata negoziazione assistita.
Di talchè, a fronte della spettanza delle somme di euro
1.008,00 per la negoziazione assistita, di euro 2.552,00 per la fase di studio, di euro 1.628,00 per la fase introduttiva, va tenuto conto dell'incontestato pagamento da parte della resistente della somma di euro 2.090,00, come da fattura n. 11
36/2022, e della non debenza, riconosciuta dal ricorrente, della somma versata di euro 1.150,00, così per un residuo di euro 2.028,00.
Orbene, avendo parte ricorrente concluso nel ricorso introduttivo per la condanna della “ il pagamento, in CP_1
favore dell'avvocato della somma di €. Parte_1
1.948,00= oltre oneri di legge o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi legali sino al soddisfo”, deve ricordarsi che, come sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 20 luglio 2018 n. 19455, la formula
«somma maggiore o minore ritenuta dovuta» o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata. Di talché, avendo l'Avv.to Marrapoti concluso, nella nota del
28.11.24, per l'accoglimento delle “conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, che in questa sede vengono 12
richiamate”, deve essere riconosciuta in favore del predetto la limitata somma di euro 1.948,00. A detto importo devono, inoltre, aggiungersi le spese generali, nella misura del 15% dei compensi, in applicazione dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, nonché l'IVA e il CPA, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 13014/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
• condanna parte resistente a versare in favore del ricorrente l'importo complessivo di euro 1.948,00 oltre spese generali, IVA, CPA oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda e sino al saldo;
• condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate in euro
852,00, oltre euro 98,00 per spese e oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, somma da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 9.12.25
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IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)