Art. 34. Sospensione dall'esercizio professionale 1. La sospensione dall'esercizio professionale puo' essere inflitta nei casi di lesione della dignita' e del decoro professionale; essa e' disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine, sentito il professionista interessato. 2. Oltre i casi di sospensione previsti dal codice penale , importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:
a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata inferiore a tre anni; b) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario fuori dei casi previsti dall'articolo 35, comma 2, lettera c); il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall' articolo 215, terzo comma, numeri 1) , 2) e 3), del codice penale ; c) l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma dell' articolo 206 del codice penale e l'applicazione di una misura interdittiva ai sensi del codice di procedura penale . 3. Nei casi di cui al comma 2, la sospensione e' immediatamente esecutiva, anche qualora sia stato presentato ricorso, e non e' soggetta al limite di durata stabilito dall'articolo 31, comma 1, lettera c). 4. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.
Nota all'art. 34:
- Si riporta il testo degli articoli 206 e 215 del codice penale :
"Art. 206 (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza). - Durante l'istruzione o il giudizio, puo' disporsi che il minore di eta', o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in uno stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia.
Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano piu' socialmente pericolose.
Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza e' computato nella durata minima di essa".
"Art. 215 (Specie). - Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive:
1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;
3) il ricovero in un manicomio giudiziario;
4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.
Sono misure di sicurezza non detentive:
1) la liberta' vigilata;
2) il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, o in una o piu' province;
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
4) l'espulsione dello straniero dallo Stato.
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la liberta' vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro".
a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata inferiore a tre anni; b) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario fuori dei casi previsti dall'articolo 35, comma 2, lettera c); il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall' articolo 215, terzo comma, numeri 1) , 2) e 3), del codice penale ; c) l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma dell' articolo 206 del codice penale e l'applicazione di una misura interdittiva ai sensi del codice di procedura penale . 3. Nei casi di cui al comma 2, la sospensione e' immediatamente esecutiva, anche qualora sia stato presentato ricorso, e non e' soggetta al limite di durata stabilito dall'articolo 31, comma 1, lettera c). 4. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.
Nota all'art. 34:
- Si riporta il testo degli articoli 206 e 215 del codice penale :
"Art. 206 (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza). - Durante l'istruzione o il giudizio, puo' disporsi che il minore di eta', o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in uno stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia.
Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano piu' socialmente pericolose.
Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza e' computato nella durata minima di essa".
"Art. 215 (Specie). - Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive:
1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;
3) il ricovero in un manicomio giudiziario;
4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.
Sono misure di sicurezza non detentive:
1) la liberta' vigilata;
2) il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, o in una o piu' province;
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
4) l'espulsione dello straniero dallo Stato.
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la liberta' vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro".